Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 giugno 2002
Ripartizione del fondo per la mobilita' ciclistica, ai sensi della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante "Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica" e, in particolare:
l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;
l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica;
l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;
Vista la legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a lire 60 miliardi per il triennio 2001-2003 cosi ripartiti: lire 25 miliardi per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per il 2003;
Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo:
per la lettera "a)" il 40% in parti uguali fra tutte le regioni e province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilita' a questo Ministero entro il termine fissato del 30 settembre 2001;
per la lettera "b)" il 30% in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le finalita' di cui alla legge n. 366/1998;
per la lettera "c)" il 30% sulla base di quanto impegnato dalla regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto;
Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera b) nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti locali;
Considerata la necessita' di confermare che, con riferimento all'art. 4 della summenzionata legge n. 366/1998, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potra' essere, in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;
Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;
Ravvisata l'opportunita' di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;
Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:

=====================================================================
Regioni | Importo ===================================================================== Abruzzo | Euro 1.879.798,93 Basilicata | Euro 1.337.538,51 Bolzano | Euro 3.824.143,51 Calabria | Euro 881.243,03 Campania | Euro 590.236,46 Emilia-Romagna | Euro 2.062.822,80 Friuli-Venezia Giulia | Euro 1.503.813,17 Lazio | Euro 1.902.455,96 Liguria | Euro 897.130,71 Lombardia | Euro 1.503.813,17 Marche | Euro 2.043.368,29 Molise | Euro 258.228,45 Piemonte | Euro 1.597.121,75 Puglia | Euro 666.437,48 Sardegna | Euro 590.236,46 Sicilia | Euro 590.236,46 Toscana | Euro 894.413,89 Trento | Euro 2.761.157,87 Umbria | Euro 730.579,05 Valle d'Aosta Euro | 925.097,61 Veneto | Euro 3.547.540,37

Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 21 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale e' stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura, viene costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, con funzioni gia' appartenenti all'ex Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Decreta:
E' approvata la ripartizione tra le regioni della quota del fondo, relativa agli anni 2001-2003, per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto.
Le regioni per le quali e' stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorita'.
I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2002
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2002

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 341
 
Allegato
----> Vedere Tabella <----

Col. 1 - Importo del piano da delibera regionale.
Col. 2 - Valore interventi da realizzarsi.
Col. 3 - Importo relativo al 40%, cioe' 24 miliardi, ripartito in parti uguali tra tutte le regioni e le province autonome.
Col. 4 - Importo cofinanziamento delle regioni e province autonome per l'attuazione del piano.
Col. 5 - Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni.
Col. 6 - Ripartizione del 30% del fondo, cioe' 18 miliardi, applicando le percentuali della colonna 5.
Col. 7 - Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 2000, per finalita' analoghe a quelle della legge n. 366/1998.
Col. 8 - Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 2000, in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni e province.
Col. 9 - Ripartizione del 30% del fondo, cioe' 18 miliardi, applicando le percentuali della colonna 8.
Col. 10 - Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti.
Col. 11 - Importo complessivo del cofinanziamento delle regioni, province autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale.
Col. 12 - Percentuale cofinanziamento sul piano.
Col. 13 - Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%).
Col. 14 - Importo massimo attribuibile come contributo statale.
Col. 15 - Importo ridefinito del piano regionale o provinciale in base al cofinanziamento dimostrato.
Col. 16 - Disponibilita' per differenza tra importo del contributo e importo massimo attribuibile.
Col. 17 - Percentuale della colonna 5 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le Regioni.
Col. 18 - Coefficiente della colonna 5 rideterminato escludendo le regioni o province autonome che raggiungono la percentuale massima di finanziamento statale.
Col. 19 - Importo derivante dall'applicazione della percentuale colonna 18 per la ripartizione delle disponibilita'.
Col. 20 - Contributo statale complessivo in lire rideterminato assegnando le disponibilita' residue.
Col. 21 - Contributo statale complessivo in euro rideterminato assegnando le disponibilita' residue.
 
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