Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 3 giugno 2002
Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti negli appositi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2002.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;

Dispone:

1. I soggetti abilitati al servizio Entratel o Internet per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, devono trasmettere i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, contenuti negli appositi modelli per la comunicazione degli stessi, che costituiscono parte integrante delle dichiarazioni modello UNICO 2002, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente provvedimento.
La trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del medesimo servizio, Entratel o Internet, utilizzato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta.
La trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore puo' essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322/1998, escluse le banche e Poste Italiane S.p.a.

Motivazioni.
Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2001. Tale adempimento e' previsto dal punto 4. dei provvedimenti di approvazione dei 168 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore emanati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 12 febbraio 2002, 22 febbraio 2002, 13 marzo 2002, 19 marzo 2002 e 3 aprile 2002, nonche' dal punto 4. del provvedimento del 26 aprile 2002 di approvazione dei modelli M ed N per la comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi dell'annotazione separata.

Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).
b) Disciplina degli studi di settore:
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, (art. 3, comma 121), che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;
decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni:
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13), in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3): individuazione dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi;
decreto 18 febbraio 1999 e 12 luglio 2000: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2002: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2002: Approvazione di n. 9 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture e del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 marzo 2002: Approvazione di n. 17 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 2002: Approvazione di n. 13 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 aprile 2002: Approvazione di n. 1 modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG68U da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 aprile 2002: Approvazione di n. 2 modelli, da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2001, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttone: FERRARA
 
ALLEGATO A

----> Vedere allegato da pag. 5 a pag. 103 <----

----> Vedere allegato da pag. 104 a pag. 202 <----

----> Vedere allegato da pag. 203 a pag. 301 <----

----> Vedere allegato da pag. 302 a pag. 400 <----

----> Vedere allegato da pag. 401 a pag. 499 <----

----> Vedere allegato da pag. 500 a pag. 598 <----

----> Vedere allegato da pag. 599 a pag. 697 <----

----> Vedere allegato da pag. 698 a pag. 796 <----

----> Vedere allegato da pag. 797 a pag. 895 <----

----> Vedere allegato da pag. 896 a pag. 994 <----

----> Vedere allegato da pag. 995 a pag. 1093 <----

----> Vedere allegato da pag. 1094 a pag. 1192 <----

----> Vedere allegato da pag. 1193 a pag. 1291 <----

----> Vedere allegato da pag. 1292 a pag. 1390 <----

----> Vedere allegato da pag. 1391 a pag. 1489 <----

----> Vedere allegato da pag. 1490 a pag. 1588 <----

----> Vedere allegato da pag. 1589 a pag. 1687 <----

----> Vedere allegato da pag. 1688 a pag. 1786 <----

----> Vedere allegato da pag. 1787 a pag. 1885 <----

----> Vedere allegato da pag. 1886 a pag. 1984 <----

----> Vedere allegato da pag. 1985 a pag. 2083 <----

----> Vedere allegato da pag. 2084 a pag. 2182 <----

----> Vedere allegato da pag. 2183 a pag. 2209 <----
 
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