Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 agosto 2002
Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale a valere dal mese di luglio 2001;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere da luglio 2002 per intervenuta variazione nella retribuzione tabellare;
Esaminato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, a valere dal mese di luglio 2002, e' determinato nelle tabelle A (operai) e B (impiegati).
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennita', ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2002
Il Ministro: Maroni
 
----> vedere Tabelle da pag. 21 a pag. 22 della G.U. <----
 
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