Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2002 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 18 settembre 2002
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale n. 10 della regione Toscana (Pisa).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI
SERVIZI RADIOTELEVISIVI

di seguito denominata "Commissione":
a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002, sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di un senatore nel collegio n. 10 della regione Toscana (Pisa);
b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;
c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;
d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;
e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone:
Nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezione suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 10 della regione Toscana (Pisa) per il 27 ottobre 2002 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della regione Toscana. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.
 
Art. 2. Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna
elettorale nella regione Toscana

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Toscana ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla rete regionale RAI della Toscana di cui all'art. 4.
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 5.
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Toscana non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale della Toscana, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.
2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 3.
Responsabilita' delle trasmissioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilita' delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma l, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale della Toscana e degli enti locali il cui territorio ricade in quello del collegio senatoriale n. 10 della regione Toscana.
2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilita' di un direttore di testata non e' da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
3. La riconduzione sotto la responsabilita' di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilita' deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione puo' non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.
 
Art. 4. Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla
RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Toscana trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;
c) il gruppo Misto della Camera dei deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariticita', le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera b) e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera c), in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile e' ripartito tra di essi in modo paritario.
5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di esse abbia analoghe possibilita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.
6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.
7. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma l, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 5.
Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma l possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:
a) e' presentata alla sede regionale della RAI nella regione Toscana entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non puo' recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facolta' degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 6.
Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nella regione Toscana tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 4, comma 2.
3. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.
5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 10.
 
Art. 7.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialita', dell'indipendenza e della obiettivita', di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma l, lettera d).
 
Art. 8.
Programmi dell'accesso e tribune tematiche regionali

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Toscana e' soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma l, lettera d).
2. Le tribune tematiche regionali della regione Toscana sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.
 
Art. 9. Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle
candidature

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Toscana una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresi' una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita' di espressione del voto.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.
 
Art. 10.
Comunicazioni e consultazione alla Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
 
Art. 11. Responsabilita' del Consiglio di amministrazione e del Direttore
generale della RAI

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
 
Art. 12.
Pubblicita' del provvedimento

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2002
Il presidente: Petruccioli
 
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