Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 17 settembre 2002
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana fissata per il giorno 27 ottobre 2002. (Deliberazione n. 174/02/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 settembre 2002;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2002 sono stati convocati per il giorno 27 ottobre 2002 i comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana, fissata per il giorno 27 ottobre 2002, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.
 
Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.
 
Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva e radiofonica locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Toscana dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II).
2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati dalle emittenti radiofoniche o televisive locali al competente comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 
Art. 4.
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che diffondano le proprie trasmissioni nella regione Toscana, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di candidati e programmi, hanno altresi' facolta' di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
 
Art. 5. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
 
Art. 6. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente.
 
Art. 7.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facolta' di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al competente comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 8.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 9.
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del competente comitato regionale per le comunicazioni, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 
Art. 10.
Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualita' della cronaca;
b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita' tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese. Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
2. Fermo il disposto del precedente comma 1, nel periodo ivi previsto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali della regione Toscana, e' vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.
 
Art. 11.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
 
Art. 12.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.
 
Art. 13. Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Art. 14. Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 15.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
 
Art. 16.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi', la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' sempre evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
 
Art. 17.
Compiti del comitato regionale per le comunicazioni

1. Il competente comitato regionale per le comunicazioni assolve, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente provvedimento.
 
Art. 18.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.
5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita' stessa.
6. I procedimenti riguardanti le eminenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente comitato regionale per le comunicazioni, che formula le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 8.
7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima.
9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il comitato regionale per le comunicazioni.
11. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
Roma, 17 settembre 2002
Il presidente: Cheli
 
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