Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2002, n. 218
Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' da pesca;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal Regolamento CE 2847/93;
Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 "Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex";
Rilevata la necessita' di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, cosi' come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 561 (Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1994, n. 230),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 655, recante: "Misure urgenti in materia di pesca
ed acquacoltura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1994, n. 280, cosi' recita:
"2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme
di sicurezza da applicarsi alle unita' che operano nei
limiti di cui al comma 1".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541,
recante: "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e
1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza
armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o
superiore a 24 metri" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 febbraio 2000, n. 35, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, recante: "Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17,
supplemento ordinario.
- L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639, recante: "Regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188,
supplemento ordinario, cosi' recita:
"Art. 9 (Tipi di pesca professionale). - Con
riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed
alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della
navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la
navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca
professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca
costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli
stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si
divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino
ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi
da pesca di quarta categoria, o da terra. Nel rispetto
della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si
esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40
miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non
inferiore alla terza.
La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare
Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore
alla seconda.
La pesca oceanica si esercita oltre gli stretti, con
navi di prima categoria.".
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali 30 agosto 2001 recante "Installazione del sistema
di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34.
- Il regolamento CE 2847/93 del Consiglio istituisce un
regime di controllo applicabile nell'ambito comune della
pesca.
- L'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante:
"Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971,
n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74,
cosi' recita:
"Art. 23. - Il Ministro per la marina mercantile, di
concerto con il Ministro per i trasporti, emanera', entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui
dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione alle
loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca
costiera (locale e ravvicinata).
All'entrata in vigore del regolamento suddetto
cessera', per i natanti di cui al precedente comma,
l'applicazione delle norme per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, contenute nel
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.".
- Il decreto del Ministro della marina mercantile
22 giugno 1982, recante: "Approvazione del regolamento di
sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca
costiera (locale e ravvicinata)" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1982, n. 200.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione 19 aprile 2000, recante: "Regime
definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera
locale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno
2000, n. 126.
- Il decreto ministeriale 4 novembre 1993, recante:
"Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo
di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre
1993, n. 279.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Per l'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa.
- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 561/1994
che sostituisce il terzo comma dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e'
riportato nelle note alla premessa.
- Per il decreto legislativo n. 541/1999 si veda nelle
note alla premessa.



 
Art. 2.
Definizioni

1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", salvo i seguenti termini per i quali si intende per:
a) "lunghezza": il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della piu' piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore e' superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale e' misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
b) "Convenzione Torremolinos": la convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, alla quale e' stata data adesione con legge 2 maggio 1983, n. 293;
c) "Protocollo Torremolinos": il protocollo alla convenzione di Torremolinos del 1977, adottato il 2 aprile 1993, al quale e' stata data adesione con legge 17 dicembre 1999, n. 511;
d) "Tipo approvato": la conformita' alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE";
e) "Nave da pesca nuova": una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1 gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1 gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data, oppure in mancanza di un contratto di costruzione a decorrere dal 1 gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore;
f) "Nave da pesca esistente": una nave da pesca che non sia una nave nuova;
g) "Amministrazione": il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
h) "Organismo notificato": un organismo come definito dall'articolo 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
i) "EPIRB": acronimo di Emergency Position Indicating Radio Beacon, cioe' radiofaro di indicazione della posizione di emergenza, utilizzato per la localizzazione dei naufraghi.



Note all'art. 2:
- Per l'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa.
- L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 435/1991 cosi' recita:
"Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti
a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di
sollevarla sulla superficie del mare;
2) Aliscafo: una nave avente strutture alari,
parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel
moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di
sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante
(che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di
salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per
l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un
salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di
persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la
sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il
suo impiego in acqua;
4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore
automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato
da un segnale radiotelegrafico di allarme;
5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore
automatico di allarme che entra in azione quando eccitato
dal segnale di allarme radiotelefonico;
6) Autorita' marittima: organi periferici del
Ministero e, all'estero, le autorita' consolari;
7) Convenzione: la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
alla firma a Londra il 1 novembre 1974 e relativo
protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente
con legge 23 maggio 1980, n. 313, e legge 4 giugno 1982, n.
438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a
tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel
presente regolamento si intendono fatti alla convenzione
sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare:
dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro
un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di
emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino
in acqua;
9) Ente tecnico: l'ente definito dall'art. 3, lettera
f), della legge;
10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a
tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni
rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radio
telefonia (vedi punto 53);
11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della
nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento
considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve
essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano
di costruzione;
12) Installazione radioelettrica esistente: un
impianto radio-elettrico totalmente installato a bordo di
una nave anteriormente al 1 luglio 1986, oppure un impianto
radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave
prima della predetta data e completato poi con parti
identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi
alle prescrizioni del presente regolamento;
13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi
impianto radioelettrico che non sia una "installazione
radioelettrica esistente";
14) Larghezza (della nave): la massima larghezza
della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta.
Se la nave e' soggetta a norme di compartimentazione si
deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei
computi relativi alla compartimentazione, quella massima
fuori ossatura al massimo galleggiamento di
compartimentazione o al di sotto di esso;
15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76
millimetri al di sotto della linea d'intersezione della
faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le
perpendicolari. Se la nave e' soggetta a norme di
compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei
computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere
quella misurata tra le perpendicolari condotte alle
estremita' del massimo galleggiamento di
compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve
essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del
piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle
norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della
convenzione 1974 sia all'art. 173 del presente regolamento,
e' quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di
prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa;
quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va
misurata all'asse del timone;
18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di
una nave, che abbia un certificato di idoneita' rilasciato
secondo le disposizioni del presente regolamento;
19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e
relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia
rispettivamente con legge 29 settembre 1980, n. 662, e
legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati
dall'Italia posteriormente a tale data;
20) Ministero: il Ministero della marina mercantile;
21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da
motore endotermico;
22) Motoveliero: una nave a propulsione mista,
meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione
meccanica e' capace di imprimerle una velocita' non
inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime
per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno
carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;
23) Nave a vela (veliero): una nave la cui
propulsione dipende da vele;
24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi,
diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro;
25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto
di passeggeri in numero superiore a dodici;
26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio):
una nave adibita alla cattura dei pesci, delle balene,
delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del
mare;
27) Nave da salvataggio: una nave munita di
attrezzature particolari per il servizio di soccorso a
navi;
28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso
privato, da passeggeri o da pesca;
29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o
adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di
prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla
convenzione;
30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o
adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi
di natura infiammabile;
31) Nave costruita: l'espressione "nave la cui
chiglia e' stata impostata o che si trova ad uno stadio di
costruzione equivalente" nel testo puo' essere abbreviata
dall'espressione "nave costruita";
32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed
impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti,
come definita dalla convenzione;
33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad
energia nucleare;
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature
particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili
ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle
proprie ruote;
35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione
che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in
qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
36) Navigazione internazionale breve: una navigazione
che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel
corso della quale la nave non si allontana piu' di 200
miglia da un porto o da una localita' ove l'equipaggio e i
passeggeri possono trovare rifugio, sempreche' la distanza
fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha
origine ed il porto finale di destinazione non superi 600
miglia;
37) Navigazione internazionale costiera: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
di 20 miglia dalla costa;
38) Navigazione nazionale: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla
costa;
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione
che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale
la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave
non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa;
41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge
nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e
lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si
allontana piu' di 3 miglia dalla costa;
42) Navigazione speciale: una navigazione i cui
limiti sono indicati nel singolo caso;
43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme
emanate con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la
marina mercantile, relative agli impianti e agli apparati
radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare
di un certificato per tale qualifica, conforme alle
disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
rilasciato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla
nave che non sia:
a) il comandante od un membro dell'equipaggio o
altra persona per i suoi servizi;
b) un bambino di eta' inferiore ad un anno;
46) Permeabilita': la percentuale del volume
(calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puo' essere
occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea
limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale
linea;
47) Perpendicolare addietro: la linea verticale
condotta, sul piano di simmetria della nave, in
corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del
dritto di poppa o dritto del timone col piano di
galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi
munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha
dritto poppa o dritto del timone, in luogo della faccia
poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del
timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso
considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di
costruzione;
48) Perpendicolare avanti: la linea verticale
condotta, sul piano di simmetria della nave, in
corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del
dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico
(centro disco per le navi munite di certificato di bordo
libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni
caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di
costruzione;
49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate
sulla nave che non siano passeggeri, membri
dell'equipaggio, o personale speciale e che siano
normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale: tutte le persone che non
siano ne' passeggeri ne' membri dell'equipaggio e che siano
trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi
speciali cui la nave e' destinata o a causa di lavori
speciali svolti sulla nave;
51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da
una macchina a vapore acqueo;
52) Ponte di coperta: il ponte continuo piu' alto
della nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche
predisposte dal Registro italiano navale in base a quanto
previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato del 22 gennaio 1947, n. 340 e dal decreto
ministeriale 10 giugno 1947, relativo all'applicazione
dell'art. 3 del citato decreto;
54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il
regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato
come annesso, alla convenzione internazionale delle
telecomunicazioni in vigore;
55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed
attrezzata per operazioni di rimorchio;
56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il
segnale di allarme stabilito dal regolamento delle
radiocomunicazioni;
57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il
segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle
radiocomunicazioni;
58) Stazione di governo: il posto dal quale viene
manovrato un apparecchio di governo;
59) Stazione radiotelegrafica: uno o piu'
trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori
e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari
per effettuare un servizio di comunicazioni
radiotelegrafiche;
60) Stazione radiotelefonica: uno o piu'
trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori
e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari
per effettuare un servizio di comunicazioni
radiotelefoniche;
61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o
un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi
dell'art. 11 della legge;
62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare
di un certificato per tale qualifica, conforme alle
disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
rilasciato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
63) Veliero: vedi nave a vela;
64) Veliero con motore ausiliario: una nave a
propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di
propulsione meccanica non e' capace di farle raggiungere
una velocita' di 7 nodi, all'andatura corrispondente al
regime per il servizio continuativo, al dislocamento di
pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;
65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si
effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in
qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale
effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali
sia responsabile un Paese aderente alla convenzione, o che
sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione
delle nazioni unite, e' considerato come Paese autonomo;
66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel
corso del quale una nave non si allontana piu' di 200
miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e
l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale
la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel Paese ove il
viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non
supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante,
che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio
galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o
un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero
di persone fuori dall'acqua.".
- La legge 2 maggio 1983, n. 293, recante: "Adesione
alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi
da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua
esecuzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 giugno 1983, n. 167, supplemento ordinario.
- La legge 17 dicembre 1999, n. 511, recante: "Adesione
della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo
alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977
sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos
il 2 aprile 1993 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 gennaio 2000, n. 6, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407, recante: "Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo" e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, supplemento ordinario.
- L'art. 1, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 407/1999, cosi' recita:
"1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
a)-f) (Omissis);
g) "organismo notificato": un organismo designato ai
sensi dell'art. 7.".
- L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1639/1968, cosi' recita:
"Art. 28 (Istituti scientifici e ricercatori singoli
autorizzati). - Fuori dei casi previsti dall'articolo
precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che
intendano esercitare le attivita' di cui all'art. 7, terzo
comma, devono, di volta in volta richiedere
l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i
quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca,
esperienze, ricerche e studi che possano comunque
danneggiare le risorse biologiche del mare.
L'autorizzazione e' concessa limitatamente al periodo
di tempo necessario al compimento delle ricerche ed e'
condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi
caso per caso.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
1976, n. 1057, recante: "Modificazioni agli articoli 27,
28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965,
n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
1977, n. 123.



 
Art. 3
Campo di applicazione

1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere "d", "e", "g" ed "h", e all'articolo 27.
2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.
 
Art. 4.
Equipaggiamenti marittimi

1. Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi elencati nell'allegato n. 1 al presente regolamento devono essere di tipo approvato salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del regolamento stesso. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione di visita lo giudichi non piu' idoneo.
 
Art. 5.
Navi con caratteristiche nuove

1. L'Amministrazione puo' esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.
2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare le prescrizioni che l'Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per garantirne la sicurezza generale.
 
Art. 6.
Riparazioni, modifiche, trasformazioni

1. Sulle navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.
 
Art. 7.
Esenzioni

1. L'Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell'attivita' di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi.
 
Art. 8.
Imbarco di ricercatori

1. Il capo del compartimento marittimo puo' autorizzare l'imbarco del personale indicato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, in numero non superiore a dodici, a condizione che:
a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilita' della nave stessa;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;
d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo.
 
Art. 9.
Navigazione oltre i limiti di abilitazione della nave

1. In casi eccezionali l'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare.
2. Alle stesse condizioni il capo del compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione.
 
Art. 10.
Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio

1. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonche' i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento.
 
Art. 11
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi
abilitate alla pesca costiera ravvicinata

1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziche' essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziche' essere di tipo approvato, puo' rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.
4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino, anziche' di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all'articolo VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio e' attestata con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuera' le verifiche richieste dall'Amministrazione.
7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come individuato dalla linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39o47'40 N - 018o22'05 E) con Capo Kephali (39o45'10 N - 19o56'30 E) devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.



Note all'art. 11:
- La nota 6 della tabella allegata all'art. 55 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 cosi'
recita:
"[6] Per navi abilitate a navigazione nazionale, a
navigazione internazionale e nazionale costiera ed
inferiore, nonche' per navi da pesca adibite alla pesca
entro il mare Mediterraneo, non viene richiesto che il
riconoscimento di Tipo Approvato delle zattere di
salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia
effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 74.
Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla
base dei regolamenti dell'ente tecnico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 347, recante: "Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi,
dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi
mercantili" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
1994, n. 132, supplemento ordinario.



 
Art. 12. Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca
costiera locale

1. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2, ovvero di apparecchi galleggianti approvati dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2. L'autorizzazione e' annotata sulla licenza di navigazione e la sua scadenza coincide con quella delle annotazioni di sicurezza.
3. Le navi che svolgono attivita' di pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi.
 
Art. 13.
Cinture di salvataggio

1. Per ogni persona presente a bordo e' richiesta una cintura di salvataggio dotata di luce.
 
Art. 14
Salvagente anulari

1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 devono essere dotate di 2 salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
 
Art. 15.
Equipaggiamenti individuali

1. Le unita' equipaggiate con il battello d'emergenza devono essere dotate di almeno 2 tute di immersione.
2. Tutte le persone presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata senza la limitazione entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un indumento di protezione termica.
 
Art. 16.
Mezzi antincendio

1. Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella seguente tabella:

|Numero e |Numero e |Numero e
|capacita' |capacita' |capacita'
|estinguente |estinguente degli|estinguente degli
|degli estintori |estintori |estintori ---------------------------------------------------------------------
| | |In ciascuno degli
| | |altri locali o Potenza totale |In prossimita' | |gruppi di locali installata P |dell'apparato | |tra loro (Kw) |motore (*) |In plancia |adiacenti --------------------------------------------------------------------- P < o = 74 |1 da 34 B (**) |1 a CO2 da 13 B |1 da 13 B --------------------------------------------------------------------- P > 74 |2 da 34 B | |

(*) per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi e' richiesto, in prossimita' dell'apparato motore, un solo estintore;
(**) il numero che precede la lettera B indica la capacita' estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore e' il numero, maggiore e' la capacita' di estinguente. La capacita' indicata e' la minima richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l'estintore e' idoneo a spegnere. Sono ammessi estintori omologati per le classi di fuoco A e C, purche' omologati anche per la classe di fuoco B.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui all'articolo 3, comma 1, qualora munite di motore, devono essere dotate di un estintore da 13 B.
3. E' vietata l'installazione di nuovi impianti fissi a idrocarburi alogenati adibiti all'estinzione di incendi.
 
Art. 17.
Segnali di soccorso

1. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca costiera locale estesa fino a 12 miglia dalla costa devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso da conservare sul ponte di comando, in apposito contenitore stagno:
a) 6 razzi a paracadute a luce rossa;
b) 3 segnali a luce rossa.
2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso, da conservare in apposito contenitore stagno:
a) 4 razzi a paracadute a luce rossa;
b) 2 segnali a luce rossa.
 
Art. 18.
Stabilita'

1. Le navi devono essere sottoposte a prova di stabilita' da eseguirsi, sotto il controllo dell'ente tecnico, con prova pratica al fine di accertare i dati di stabilita' della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico:
a) nave vacante;
b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce;
c) nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce.
2. Per le navi di lunghezza inferiore a 20 metri puo' essere concesso che gli accertamenti di stabilita' siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilita' della nave in assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino piu' severe nei riguardi della stabilita'.
3. Le condizioni di stabilita' accertate devono risultare di soddisfazione dell'ente tecnico.
4. Al comandante della nave devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilita', approvate dall'ente tecnico.
 
Art. 19.
Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento

1. I mezzi di carico e scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle piu' severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette e a cio' giudicate idonee dall'ente tecnico.
2. Per tutte le predette apparecchiature l'ente tecnico deve stabilire la portata, cioe' il peso massimo manovrabile a loro mezzo.
 
Art. 20.
Carte nautiche

1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare.
 
Art. 21.
Dotazioni e sistemazioni nautiche nonche' dotazioni varie

1. Fatto salvo quanto previsto al capitolo X dell'allegato al protocollo di Torremolinos le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere in possesso delle seguenti dotazioni:
a) bandiere da segnalazione corrispondenti al proprio nominativo internazionale;
b) elenco dei fari e fanali;
c) tabella dei segnali di salvataggio;
d) almeno 1 scandaglio a mano;
e) un'ancora efficiente in relazione alle dimensioni della nave con cavo di lunghezza adeguata e comunque di lunghezza non inferiore a 50 metri;
f) un mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario (barra amovibile dotata di bicchiere fisso ecc.);
g) una pompa di esaurimento;
h) dispositivi di segnalazione previsti dalla "Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72).
2. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni indicate nel comma precedente, con esclusione dell'elenco fari e fanali.
 
Art. 22.
Certificato di navigabilita'

1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilita', rilasciato in base alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.



Nota all'art. 22:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
435/1991 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 23.
Visite

1. Le navi oggetto delle presenti norme, ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza, sono soggette:
a) ad una visita iniziale;
b) ad una visita periodica alla scadenza della validita' delle annotazioni di sicurezza;
c) a visite occasionali nell'ipotesi di cui all'articolo 26 ovvero quando cio' sia ritenuto opportuno dall'autorita' marittima, e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie subite dalla nave.
2. Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonche' in generale la rispondenza della nave alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
 
Art. 24.
Organi di esecuzione della visita

1. Alle visite di cui all'articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente articolo sono eseguite dall'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorita' marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.
 
Art. 25.
Certificato delle annotazioni di sicurezza

1. Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'articolo 23 e' redatto processo verbale, in esito al quale e' rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui modello e' approvato dall'Amministrazione.
2. Gli estremi del certificato delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licenza.
3. Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validita' non superiore a tre anni dalla data dell'esecuzione della visita.
 
Art. 26.
Visita occasionale di riarmo

1. Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi, nei limiti del periodo di validita' del certificato delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita occasionale per la riconferma del certificato stesso.
 
Art. 27.
Bussole

1. Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di bussola magnetica normale.
1. La bussola di governo principale puo' essere omessa se il timoniere puo' governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.
2. Quando esiste una bussola magnetica di governo avente buon dominio di orizzonte (110o per lato, partendo da prora) la bussola normale puo' essere omessa.
3. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, ecc. si dovra' provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti.
4. La bussola di governo principale deve, di regola, essere sistemata sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' se la bussola di rotta non esplica anche la funzione di bussola normale. Essa deve essere sistemata in posizione tale che il timoniere puo' agevolmente leggere la rotta.
5. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche in modo da non provocare in esse deviazioni.
6. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche.
7. Sulle piccole navi prive di ponte di comando e' sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. A tali navi non si applicano le disposizioni dei commi che seguono.
8. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni due anni, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti nei seguenti casi:
a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;
b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;
c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine;
d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali;
e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;
f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi.
2. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state vistate dall'autorita' marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando.
 
Art. 28
Dotazioni radioelettriche

1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).
2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); b) un EPIRB satellitare (406 Mhz); c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano
navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.
4. In alternativa alle dotazioni radio previste nei commi 1 e 2 le unita' da pesca possono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. Tali aree devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza. Le prescrizioni del presente comma diventeranno obbligatorie per tutte le navi a partire dal 1 gennaio 2004.
5. In parziale deroga alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4, le navi dotate della "blue box" prevista dal decreto ministeriale 30 agosto 2001 citato in premessa, possono essere esentate dall'obbligo di essere dotate dell'EPIRB satellitare.
6. Le norme per l'installazione degli apparati radio elettrici sono quelle stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
 
Art. 29
Norma transitoria

1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1 gennaio 2003.
 
Art. 30
Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 2002
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 135



Nota all'art. 30:
- Per i decreti ministeriali 22 giugno 1982 e 19 aprile
2000 si veda nelle note alla premessa.



 
Allegato 1
(previsto dall'articolo 4)

EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI "TIPO APPROVATO"

I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di "tipo approvato":
1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica alimentata da pile elettriche per salvagente anulari;
4. bussole magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 26;
7. EPIRB satellitare (406 Mhz);
8. estintori di incendio portatili;
9. ganci idrostatici;
10. imbarcazioni di salvataggio;
11. indumenti per la protezione termica;
12. luci per cinture di salvataggio;
13. razzi a paracadute a luce rossa;
14. salvagente anulari;
15. segnali a mano a luce rossa;
16. tute d'immersione;
17. zattere di salvataggio gonfiabili;
18. zattere di salvataggio rigide.
 
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