Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 24 aprile 2002
Adozione del Piano per l'arte contemporanea.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V, parte seconda della Costituzione";
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti d'interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali";
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali";
Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237, recante "Istituzione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali e interventi a favore delle attivita' culturali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali";
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali" e in particolare l'art. 3, che prevede la predisposizione del Piano per l'arte contemporanea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione concernente il 2002, emanata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali il 5 febbraio 2002;
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, che prevede l'adozione del Piano per l'arte contemporanea a partire dal 2002;
Considerato che il Piano ha lo scopo di consentire l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporea, anche mediante l'acquisizione d'opere di artisti italiani e stranieri, che la nozione di patrimonio pubblico va intesa in senso estensivo e che a tal fine devono essere definite forme di coordinamento e collaborazione con le regioni e le autonomie locali;
Considerato che per provvedere agli adempimenti necessari ad attivare tale collaborazione si dovra' comunque ricorrere alle risorse messe a disposizione dal Piano per finanziare le attivita' propedeutiche e di gestione;
Considerata pertanto l'opportunita' che il Piano per l'arte contemporanea nel 2002, anno di prima applicazione, rivesta carattere sperimentale anche al fine di creare le condizioni che consentano a partire dal 2003 di attuare una strategia concordata con le regioni e le autonomie locali;
Tenuto conto della proposta del direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
E' adottato il Piano per l'arte contemporanea 2002 come indicato nell'allegato A del presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Il presente decreto sara' inviato per la registrazione agli organi competenti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2002
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 380
 
Allegato A
PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA 2002 Premessa.
1. Nel patrimonio culturale pubblico italiano l'arte contemporanea occupa ancora un posto marginale, in senso sia quantitativo sia qualitativo. Questa lacuna, particolarmente evidente nel caso dei musei statali, ha inciso negativamente sulla conoscenza dell'arte del presente e del recente passato, sulla promozione della creativita' artistica a livello nazionale e anche sullo sviluppo di un moderno sistema dell'arte contemporanea, nel quale e' necessaria la presenza di acquirenti e committenti pubblici che operino in modo selettivo ma regolare.
2. Oggi e' in atto un'inversione di tendenza, che ha preso le mosse dalla creazione di nuovi spazi destinati all'arte contemporanea o dall'ampliamento di quelli esistenti. A livello nazionale, e' stato costi-tuito, in base alla legge 12 luglio 1999, n. 237, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, e si stanno ampliando le aree espositive della Galleria nazionale d'arte moderna. Anche a livello locale si stanno creando, ristrutturando e potenziando strutture o sezioni di musei specializzate in questo settore.
3. Alla crescita di spazi per l'arte contemporanea deve pero' corrispondere la crescita del patrimonio pubblico volto a documentare in forma permanente gli esiti piu' significativi della produzione recente e attuale, secondo un'ottica di sistema che massimizzi e coordini gli sforzi in atto da parte delle diverse amministrazioni.
4. Per questo scopo e' stato predisposto il Piano per l'arte contemporanea 2002 (di seguito denominato "Piano"), previsto dall'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, che cosi' recita: "Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea, anche mediante l'acquisizione d'opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, ivi comprese le attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni". Obiettivi.
5. Per il 2002 il Piano rivestira' carattere sperimentale e avra' i seguenti obiettivi:
a) Avviare la strategia di crescita delle collezioni d'arte contemporanea di rilevanza nazionale dei musei dipendenti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito denominato "Ministero"), secondo la duplice esigenza di colmare le lacune retrospettive e di lasciare spazio alla creativita' del presente;
b) Creare le condizioni per costituire una rete di centri d'eccellenza, della quale facciano parte, oltre agli istituti di cui alla lettera a) i musei dipendenti dalle regioni e dagli enti locali che operano nel settore dell'arte contemporanea in modo particolarmente qualificato, procedendo nel 2002 alla ricognizione delle realta' operanti sul territorio nazionale e alla definizione dei criteri di selezione. Nelle successive annualita' del Piano i centri d'eccellenza cosi' individuati potranno esser oggetto di interventi di cofinanziamento destinati a incrementarne le collezioni.
6. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 5 a) si seguiranno i principi, i criteri e le modalita' previsti dal presente Piano.
7. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punto 5 b), si procedera' mediante le intese previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una quota non inferiore al 50% delle spese propedeutiche e di gestione del Piano di cui al punto 17 viene destinata al cofinanziamento delle relative attivita' da parte del Ministero. Ambito di applicazione.
8. Sono oggetto del Piano le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga, a meno di 50 anni, compresi i prodotti della fotografia e del design industriale, che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico.
Concorrono all'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea, anche se in forma complementare, gli archivi di artisti, collezionisti, galleristi, i fondi fotografici, audiovisivi e in genere la documentazione che abbia diretta attinenza con questo patrimonio, ne accresca la conoscenza e ne favorisca lo studio.
9. La modalita' ordinaria d'incremento del patrimonio pubblico e' l'acquisizione. Tuttavia, poiche' l'arte contemporanea, per sua natura, continua ad essere prodotta, in questo settore specifico l'incremento puo' assumere anche altre forme, come la committenza di nuove opere o l'acquisto delle opere eseguite in occasione di mostre o selezionate attraverso concorsi e premi per la promozione degli artisti. In entrambi i casi sono ammissibili anche le spese relative alle procedure di selezione, alla progettazione e realizzazione, all'organizzazione dei concorsi e ai premi da assegnare agli artisti vincitori.
10. Oltre alle attivita' direttamente finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico, sono finanziabili anche quelle propedeutiche e di gestione, ossia tutti gli interventi, anche di carattere conoscitivo, che consentono la predisposizione, l'attuazione e la valutazione del Piano, nei limiti di spesa indicati al punto 17.
11. Rientrano fra queste attivita' le azioni che mirano a razionalizzare la politica di incremento delle collezioni d'arte contemporanea e a favorire, in accordo con le regioni e gli enti locali, la creazione della rete di centri d'eccellenza attraverso le attivita' indicate al punto 7.
Sono di conseguenza ammissibili anche le spese per la costituzione e il funzionamento degli organismi di coordinamento e dei gruppi di lavoro che potranno essere istituiti per le finalita' sopra indicate. Criteri generali.
12. L'incremento del patrimonio pubblico deve soddisfare anzitutto un interesse di ordine culturale. L'individuazione di questo interesse presuppone:
a) un giudizio di valore sulle opere da acquisire o commissionare, che deve essere espresso non solo in senso assoluto, considerando le loro caratteristiche, ma anche in senso relativo, considerando il loro rapporto sia con il patrimonio pubblico d'arte contemporanea in generale sia con la collezione, edifico o contesto cui esse sono destinate;
b) la valutazione delle condizioni di conservazione e fruizione che potranno essere assicurate a queste opere.
Compatibilmente con il perseguimento dell'interesse culturale, devono inoltre essere garantite la convenienza delle operazioni d'acquisizione e committenza.
13. I musei e gli istituti beneficiari degli interventi finanziati dal Piano sono tenuti a definire preliminarmente la loro politica di acquisizione in materia di arte contemporanea.
Si applica, a tale proposito, quanto previsto dall'Atto d'indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei approvato con decreto ministeriale 10 maggio 2001, punto VI.2: "Ogni museo deve adottare e rendere pubbliche le linee della propria politica di incremento delle collezioni, impegnandosi a rivederle periodicamente. Gli oggetti devono essere acquisiti coerentemente con le linee stabilite dal museo e deve essere documentata la loro legittima provenienza. I musei devono evitare di acquisire opere che non siano in grado di conservare ed esporre in maniera adeguata o siano di legittimo interesse di altri musei, senza informarli preventivamente". Assi d'intervento.
14. Il Piano si articola nei seguenti assi d'intervento:
a) acquisizione;
b) committenza;
c) concorsi e premi di promozione che prevedano l'acquisto delle opere vincitrici;
d) attivita' propedeutiche e di gestione del Piano.
15. Le priorita' per ciascun asse d'intervento nel 2002 sono:
a) acquisizioni:
colmare le lacune esistenti nelle collezioni, con particolare riguardo al settore contemporaneo della Galleria Nazionale d'Arte Moderna;
privilegiare gli acquisti che favoriscano o completino donazioni di elevato interesse culturale;
acquisire le opere importanti concesse da artisti o collezionisti in comodato o deposito;
b) committenza:
orientare gli interventi di committenza verso gli spazi museali di nuova realizzazione, che ospiteranno in tutto o in parte collezioni d'arte contemporanea;
c) concorsi e premi di promozione che prevedano l'acquisizione delle opere vincitrici:
organizzare la seconda edizione del Premio per la Giovane Arte Italiana;
d) attivita' propedeutiche e di gestione:
ricognizione dei musei e istituti dipendenti dagli enti territoriali che operano nel settore dell'arte contemporanea;
definizione dei requisiti per la selezione dei centri d'eccellenza e delle relative procedure.
16. Alla valutazione delle proposte da finanziare per gli assi a) e b) si applicano i seguenti criteri generali:
a) acquisizione:
interesse culturale dell'opera, serie, collezione o fondo documentario da acquisire, tenendo conto delle sue caratteristiche, della sua importanza per il patrimonio pubblico e della sua coerenza con il museo, raccolta, edificio o contesto di destinazione;
garanzia di conservazione e pubblica fruizione;
congruita' del prezzo d'acquisto;
b) committenza:
compatibilita' dell'intervento contemporaneo con la collezione, edificio o il contesto cui e' destinato;
correttezza della procedura di selezione;
adeguata motivazione della scelta degli artisti da invitare. Finanziamenti.
17. Le quote di finanziamento da destinare a ciascuno degli assi d'intervento per il 2002, dato il carattere sperimentale del Piano in questo primo anno di applicazione, non sono state fissate in modo rigido. Posto che il canale ordinario d'incremento e' costituito dalle acquisizioni, si e' stabilito per gli altri ambiti d'intervento un limite in percentuale che ha ancora carattere orientativo. Cio' consentira' di destinare comunque agli acquisti le somme eventualmente non spese per altri scopi.
Le soglie previste sono le seguenti:
committenza non oltre il 20%;
spese del Premio per la giovane arte italiana non oltre il 10%;
attivita' preliminari e di gestione del Piano non oltre il 10%. Gestione e valutazioni tecnico-scientifiche.
18. La gestione del Piano e' assicurata dalla direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea (di seguito denominata "direzione generale"), che si avvale della consulenza tecnico-scientifica del Comitato per l'architettura e l'arte contemporanea (di seguito denominato "Comitato").
La procedura di selezione delle opere da acquisire e commissionare prevede le seguenti fasi: proposta, valutazione di opportunita' e ordine di priorita'.
19. Le proposte d'acquisizione e committenza per l'anno 2002 sono formulate dalle soprintendenze e dagli istituti periferici del Ministero che possiedono o intendono costituire collezioni d'arte contemporanea.
Le proposte devono essere esaurienti, motivate e coerenti con la politica d'incremento del museo. Se gli acquisti sono diretti alla costituzione di nuove collezioni, queste devono rispondere a un progetto, da allegare alla proposta, che ne motivi l'esigenza, ne dichiari le finalita' e ne garantisca la gestione e lo sviluppo.
Per assicurare la completezza dei dati da fornire in sede di proposta e facilitarne la comparabilita', per gli acquisti dovra' essere utilizzato il formulario di presentazione contenuto nell'appendice 1.
20. Il Comitato esprime un parere sull'opportunita' delle proposte di acquisizione e committenza e sull'assegnazione dell'ordine di priorita', tenendo conto:
delle motivazioni indicate dai proponenti, e della loro coerenza con la politica d'incremento delle rispettive collezioni;
dei criteri di valutazione e delle priorita' indicati per gli assi d'intervento a) e b) ai precedenti punti 15 e 16.
21. Il bando del Premio per la giovane arte italiana 2002/2003 e' adottato dal Ministro su proposta del direttore generale. Relazione trimestrale e valutazione d'efficacia.
22. Ogni tre mesi, e per la prima volta entro il 30 giugno 2002, il direttore generale presenta al Ministro una relazione contenente l'elenco delle proposte di acquisizione e committenza pervenute e di quelle approvate.
23. Entro il 30 novembre 2002, il direttore generale presenta al Ministro una valutazione d'efficacia del Piano.
Ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 5 a) saranno oggetto di valutazione in particolare:
la capacita' di pianificazione e valutazione da parte dei singoli istituti, che si concretizza nella definizione della propria politica d'incremento e nella coerenza e motivazione delle proposte d'acquisizione o committenza;
l'efficienza delle procedure di gestione, con particolare riferimento ai tempi di svolgimento.
Ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 5 a), saranno oggetto di valutazione in particolare:
lo stato della ricognizione sui musei e centri attivi nel settore dell'arte contemporanea;
definizione dei criteri, modalita' e procedure per l'individuazione dei centri d'eccellenza. Indicazioni transitorie.
24. Fino all'insediamento del comitato, il parere sulle proposte di acquisto e committenza e' formulato, su richiesta del direttore generale, dalla commissione interinale per gli acquisti d'arte contemporanea istituita con decreto del direttore generale del 13 dicembre 2001.

Appendice 1
SCHEDA PER LE PROPOSTE D'ACQUISTO

1. Dati della raccolta d'arte contemporanea.
1.1 Storia, consistenza, caratteristiche.
1.2 Politica di incremento. 2. Dati delle opere delle quali si propone l'acquisto.
a. opere singole:
a.1 descrizione (tecnica, dimensioni; esemplare unico o multiplo; notizie storico-artistiche);
a.2 provenienza;
a.3 cenni biografici sull'autore;
a.4 fotografia;
b. collezioni:
b.1 elenco delle opere (con scheda sintetica);
b.2 cenni sulla storia della collezione;
b.3 fotografie;
c. fondi documentari:
c.1 descrizione generale e consistenza;
c.2 cenni sulla storia del fondo;
c.3 elenco o quantificazione per tipologia dei documenti. 3. Motivazione dell'acquisto.
3.1 Coerenza con la raccolta d'arte contemporanea.
3.2 Importanza dell'opera in se' e in rapporto alla produzione dell'artista.
3.3 Eventuale assenza dalle collezioni pubbliche italiane. 4. Valutazione del prezzo.
4.1 Valutazione in rapporto con le quotazioni correnti dell'artista o degli artisti o in rapporto con acquisiti analoghi.
4.2 Possibilita' di ribasso. 5. Priorita' della proposta di acquisto (in relazione ad altre eventualmente presentate dallo stesso istituto).
5.1 Importanza dell'acquisto.
5.2 Particolari ragioni di urgenza (asta, divisioni ereditarie, etc.).
5.3 Esistenza di impegni ad acquistare e/o di contratti comodato, deposito, etc. 6. Offerta di vendita.
(allegare la documentazione relativa all'offerta da parte del proprietario o rappresentante, comprensiva del prezzo e delle eventuali condizioni).
 
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