Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 23 settembre 2002, n. 7
Settore Tabacco - Procedure e adempimenti finalizzati al riconoscimento delle Associazioni di produttori per il raccolto 2003.

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale delle politiche
comunitarie e internazionali -
Div. VII - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
Al1'UNITAB
Alla Coldiretti - Dip. Econ. Co.
All'O.N.T. Italia
Alla Conf.ne Italiana Agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I
Alla Confcooperative
Federagroalimentare
All'ANCA Lega Coop
Alla O. I. Interbright
Alla O. I. Interorientali
All'Associazione Interprofessionale
Tabacco
All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
Alla S.G.S.
All'Ufficio Tecnico - Sede
e, per conoscenza:
Al Comando Carabinieri - Politiche
agricole

In applicazione della normativa comunitaria recata dal reg.to UE n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998, titolo II, capitolo I, e dal reg.to UE n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 che modifica il reg.to UE n. 2848/98, si riportano di seguito le modalita' operative a cui le associazioni devono ottemperare, ai fini del riconoscimento, o del mantenimento dello stesso per il raccolto 2003.

Obblighi dell'associazione
L'associazione deve:
a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;
c) determinare e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di produzione e d'immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualita' dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonche' procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione;
d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attivita' e ne limiti le finalita' al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:
di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione;
di conformarsi alle norme comuni di produzione;
il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:
1) l'associazione di produttori non puo' esercitare l'attivita' di prima trasformazione del tabacco;
2) un produttore di tabacco non puo' appartenere a piu' di un'associazione;
e) disporre, ai sensi del Regolamento CE n. 2848/98, di attestati di quote per una quantita' non inferiore a 2.700 tonnellate;
f) prevedere nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facolta' di recedere dall'associazione, con effetto per il raccolto successivo, a condizione che:
siano stati associati per un periodo di almeno un anno;
ne diano comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre (fa fede ai fini del termine il timbro postale della data di invio della comunicazione di recesso).
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;
g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attivita', qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del Mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del Trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita' o sul luogo di stabilimento:
dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;
dei suoi partner economici;
h) avere personalita' giuridica o possedere la capacita' necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;
i) tenere una contabilita' tale da permettere all'autorita' competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;
j) non avere una posizione dominante nella Comunita', salvo cio' sia necessario al conseguimento delle finalita' enunciate dall'art. 39 del Trattato;
k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) al piu' tardi a decorrere dalla data:
dalla quale ha effetto il riconoscimento;
dalla loro adesione, qualora sia stata posteriore al riconoscimento.
Relativamente alla lettera e), si fa presente che con circolari n. 167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il MI.P.A.F., in applicazione della normativa comunitaria ha fissato per il raccolto 1999 il limite quantitativo a tonnellate 2.700. Considerato che a tutt'oggi non e' stata emanata alcuna disposizione che vari tale limite quantitativo, anche per il raccolto 2003 viene considerato il limite quantitativo di 2.700 tonnellate, gia' stabilito per i raccolti dal 1999 al 2002.
Relativamente alla lettera g), si evidenzia che il reg.to UE della Commissione n. 2162/99 del 12 ottobre 1999 ha integrato le disposizioni stabilite all'art. 3 del reg.to n. 2848/98, prevedendo che l'associazione di produttori puo' limitare il suo campo d'attivita' ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco, sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione, puo' tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalita' della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione.

Domanda e documentazione
Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi al riconoscimento:
le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta dovranno inviare al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 23 ottobre 2002 (a tal fine fara' fede il timbro di accettazione dell'AGEA) la seguente documentazione:
1) domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso e copia del documento attestante il possesso della P. Iva e C.F.;
2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'Associazione;
3) domanda e delibera di adesione delle cooperative e/o associazioni aderenti;
4) atto costitutivo e statuto aggiornato di ogni singola cooperativa e/o associazione aderente;
5) estratto autentico del libro dei soci dell'Associazione;
le associazioni di produttori gia' riconosciute, in applicazione del reg.to n. 2848/98 e del reg.to n. 2162/99, per il raccolto 2002, al fine di ottenere il mantenimento del riconoscimento, dovranno inviare al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 15 novembre 2002 (fara' fede il timbro di accettazione dell'AGEA), la seguente documentazione:
1) domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto 2003, firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso, comunicando, altresi', se la propria base associativa ha subito variazioni o meno rispetto a quella gia' in possesso dell'AGEA per il raccolto 2002;
2) modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione, intervenute successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2002;
3) domanda e delibera di adesione di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2002;
4) atto costitutivo e statuto aggiornato di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2002.
Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta, che quelle richiedenti il mantenimento del riconoscimento, in quanto gia' riconosciute per il raccolto 2002, sono tenute:
a) a corredare il fascicolo aziendale del produttore con le domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;
b) ad aggiornare il libro soci.
I produttori che hanno comunicato il proprio recesso all'associazione di appartenenza entro il termine del 31 ottobre (fa fede la comunicazione di recesso con timbro postale della data di invio), con effetto per il raccolto successivo, non possono revocare il recesso stesso. Tali produttori possono aderire, anche e nuovamente, all'associazione alla quale hanno trasmesso la comunicazione di recesso di cui sopra seguendo tutte le procedure di adesione di seguito specificate.
Per i produttori che aderiscono a piu' associazioni, l'AGEA non validera' le relative posizioni associative per il raccolto di cui trattasi. Essi potranno quindi sottoscrivere, esclusivamente, contratti diretti con le imprese di trasformazione.

Procedure informatiche
Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 15 novembre 2002, in base alle domande di adesione o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31 ottobre, sono disponibili per le associazioni che hanno presentato la domanda per il riconoscimento, o per il mantenimento dello stesso.
Sono abilitate le seguenti funzioni:
1) per le associazioni di produttori gia' riconosciute, per il raccolto 2002, in applicazione del reg.to n. 2848/98 e del reg.to n. 2162/99, l'inserimento delle comunicazioni di recessi e adesione fino al 16 novembre 2002;
2) per le associazioni che hanno fatto domanda per la prima volta, al fine dell'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2003, saranno disponibili delle postazioni operative presso la sede dell'AGEA - Roma, via Palestro n. 81, a far data dal 28 ottobre e fino al 16 novembre 2002. Successivamente all'ottenimento del riconoscimento, queste ultime saranno collegate on-line con l'AGEA dalla propria sede.
In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 15 dicembre 2002, emettera' il provvedimento di riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai predetti "Obblighi dell'associazione" e comunichera', con nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento.
Si precisa, infine, che i produttori soci delle associazioni non riconosciute in base ai dati registrati e trasmessi all'AGEA, sono liberi di associarsi ad associazioni riconosciute entro il termine del 15 gennaio 2003, termine fissato nel rispetto del disposto di cui all'art. 5, punto 3, del reg.to UE n. 2848/98.
Le associazioni che non rispondono ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre 2002 potranno ripresentare domanda, ai fini del riconoscimento, entro il 24 gennaio 2003, termine ultimo fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, punto 3, del reg.to UE n. 2848/98 (a tal fine fara' fede il timbro di accettazione dell'AGEA).
Per quanto esposto al precedente capoverso le associazioni interessate devono inviare all'AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, apposita domanda intesa ad ottenere il riconoscimento per il raccolto 2003.
Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 24 gennaio 2003 (in base alle domande di adesioni o alle comunicazioni di recesso), sono disponibili dal 24 gennaio al 31 gennaio 2003, sia per le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento, che per quelle gia' riconosciute in quanto in possesso dei requisiti richiesti al 15 novembre 2002.
In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 10 febbraio 2003, emettera' il provvedimento di riconoscimento per le associazioni che hanno ripresentato domanda e che possiedono i requisiti di cui ai predetti "Obblighi dell'associazione" e comunichera', con apposita nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento. Aggiornera', altresi', la base associativa delle associazioni gia' riconosciute per il raccolto 2003.
Le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento e non possiedono i requisiti richiesti alla data del 24 gennaio 2003, per il raccolto 2003, non potranno piu' richiederlo per lo stesso raccolto.
I produttori appartenenti ad associazioni non riconosciute alla data del 24 gennaio 2003 e i produttori in regola con il recesso al 31 ottobre 2002 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una associazione riconosciuta, potranno aderire entro e non oltre il 19 febbraio 2003.
L'AGEA, al fine dell'aggiornamento della base sociale delle associazioni riconosciute a tutto il 24 gennaio 2003, rendera' disponibili le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line a tutto il 21 febbraio 2003.

Effetti dei riconoscimenti
sulla contrattazione
L'AGEA entro febbraio 2003:
1) attribuira' gli attestati di quota alle associazioni riconosciute sulla base della sommatoria degli attestati di quota attribuiti ad ogni singolo socio aderente e le stesse potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione riconosciute per i loro associati;
2) attribuira' gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti. Gli stessi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione direttamente;
3) attribuira' gli attestati di quota alle associazioni di produttori non riconosciute, solo se possiedono direttamente una quota, attribuita in base a quanto disposto dall'art. 1 del regolamento (CE) 2848/98. Le stesse potranno sottoscrivere gli impegni di coltivazione con l'associazione riconosciuta di appartenenza, oppure, se non aderenti, il contratto di coltivazione direttamente con le imprese di trasformazione, come produttori non associati.
Per quanto sopra esposto, le associazioni non riconosciute alle quali l'AGEA non attribuira' una quota di produzione, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione per i propri associati e, pertanto, questi ultimi sottoscriveranno l'impegno stesso direttamente con l'associazione riconosciuta, secondo la modulistica contrattuale che l'AGEA predisporra' per il raccolto 2003. Pertanto anche il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori sara' pagato direttamente dall'associazione riconosciuta.
Tale disposizione non si applica alle cooperative socie di associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere l'impegno di coltivazione anche per i propri associati e ricevere, dalle predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco consegnato dai propri associati per la successiva distribuzione dei pertinenti importi ai soci stessi.
Resta ferma la disposizione che, l'importo dovuto ai produttori soci delle cooperative, quale valore del premio in base alle consegne di tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'associazione di produttori riconosciuta.
Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli

Riepilogo calendario scadenze impegni e procedure:
1) 23 ottobre 2002. Termine ultimo presentazione domanda riconoscimento nuove associazioni per il raccolto 2003;
2) 31 ottobre 2002. Termine ultimo invio comunicazione recesso per produttore associato;
3) 15 novembre 2002. Termine ultimo presentazione domanda per mantenimento riconoscimento associazioni riconosciute gia' per il raccolto 2002;
4) dal 28 ottobre al 16 novembre 2002. Periodo utile per le nuove associazioni all'utilizzo delle funzioni informatiche finalizzate alla comunicazione del proprio albo soci raccolto 2003;
5) 16 novembre 2002. Termine ultimo inserimento e aggiornamento albo soci raccolto 2003 per tutte le associazioni che hanno richiesto il riconoscimento o il mantenimento dello stesso;
6) 15 gennaio 2003. Termine adesione produttore ad associazione riconosciuta o meno alla data del 15 novembre 2002;
7) 24 gennaio 2003. Termine ultimo per presentazione domanda associazioni non riconosciute alla data del 15 novembre 2002;
8) dal 24 gennaio al 31 gennaio 2003. Aggiornamento albo soci a livello informatico; le nuove associazioni di produttori accederanno a tale funzione presso la sede di via Palestro n. 18 in Roma dell'AGEA;
9) 19 febbraio 2003. Termine ultimo per adesione produttori ad associazioni riconosciute per il raccolto 2003 a tutto il 24 gennaio 2003;
10) 21 febbraio 2003. Termine aggiornamento informatico albo soci associazioni riconosciute per il raccolto 2003.
 
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