Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2002
Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Calabria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini ad indicazione geografica tipica "Lipuda", "Val di Nieto" e "Calabria";
Considerato che le suddette operazioni di arrichimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria per i seguenti vini ad indicazione geografica tipica: "Lipuda", "Val di Nieto" e "Calabria".
2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 30 settembre 2002
Il direttore generale: Petroli
 
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