Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 settembre 2002
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata "Colora la tua fortuna".

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto di indire una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Colora la tua fortuna" in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta, con inizio dal 15 settembre 2002, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Colora la tua fortuna".
 
Art. 2.
Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce il prezzo di vendita al pubblico del biglietto e l'indicazione del colore di stampa di ogni biglietto: rosso, giallo, blu, rosa, verde e arancione. Nella parte centrale del biglietto e' presente l'area di gioco costituita da un rettangolo ricoperto da speciale vernice asportabile. Nella parte inferiore inoltre sono presenti due rettangoli, anch'essi ricoperti da speciale vernice; quello contraddistinto dalla scritta "Non grattare qui", contiene il codice di validazione e quello contrassegnato dalla scritta "Non grattare" contiene i codici di validazione per i rivenditori.
Sul lato destro del biglietto e' impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti.
Sul retro del biglietto e' riportato il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalita' per ottenerne il pagamento.
 
Art. 3.
Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto e' di 1,50 euro.
 
Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola mediante raschiatura dell'area di gioco; in caso di vincita l'importo del premio e' quello rinvenuto nell'area di gioco.
 
Art. 5.
La massa premi ammonta ad Euro 25.860.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:
1ª categoria: n. 4 premi di Euro 50.000,00
2ª categoria: n. 4 " " Euro 25.000,00
3ª categoria: n. 240 " " Euro 500,00
4ª categoria: n. 80.000 " " Euro 50,00
5ª categoria: n. 640.000 " " Euro 10,00
6ª categoria: n. 960.000 " " Euro 4,00
7ª categoria: n. 5.600.000 " " Euro 2,00
 
Art. 6.
Il pagamento dei premi di 1a, 2a e 3a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, previa perizia in merito all'autenticita' ed al premio vinto.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in carta semplice, contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta "Non grattare qui"; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita.
I biglietti vincenti i premi di 4a, 5a, 6a e 7a categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta "non grattare" che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovra' essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra' essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma l.
I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei premi di 4a, 5a, 6a e 7a categoria anche dopo il suddetto termine, ed il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.
 
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.
 
Art. 8.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 4 settembre 2002
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 102
 
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