Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di societa' cooperative";
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia";
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario";
Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: "proroghe e differimenti di termini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Vigilanza cooperativa
1. La vigilanza su tutte le forme di societa' coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, e' attribuita al Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.
2. La vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento e' riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.
3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministro.
4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera f),
della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al
Governo per la riforma del diritto societario", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001:
"1. La riforma della disciplina delle societa'
cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice
civile e alla normativa connessa e' ispirata ai principi
generali previsti dall'art. 2, in quanto compatibili,
nonche' ai seguenti principi generali:
a)-e) omissis;
f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo
quale insieme formato da piu' societa' cooperative, anche
appartenenti a differenti categorie, con la previsione che
lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni
vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri
una gestione unitaria;".
- Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:
"Art. 2512 (Enti mutualistici). - Gli enti mutualistici
diversi dalle societa' cooperative sono regolati dalle
leggi speciali.".



 
Art. 2.
Modalita' e soggetti abilitati
1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalita' stabilite con decreto del Ministro.
2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.
4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.
5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, puo' formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.
7. A tale scopo, e per ogni finalita' connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.
8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro:
a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.
9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non e' cancellato dall'elenco degli aderenti.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma della
organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
"Art. 11 (L'ufficio territoriale del Governo). - 1. Le
prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
Governo.
2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte
le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione
periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome.
3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del
Governo nel capoluogo della regione assume anche le
funzioni di commissario del Governo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
specificazione dei compiti e delle responsabilita'
dell'ufficio territoriale del Governo, al riordino,
nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, dei
compiti degli uffici periferici delle amministrazioni
diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento,
nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, delle
relative strutture, garantendo la concentrazione dei
servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi
unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e
funzionale atta a valorizzare le specificita'
professionali, con particolare riguardo alle competenze di
tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le
modalita' di svolgimento in sede periferica da parte degli
uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di
amministrazione periferica la cui competenza ecceda
l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresi' il
mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale
delle strutture periferiche trasferite all'ufficio
territoriale del Governo e della disciplina vigente per il
reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonche' la
dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del Governo
o di sue articolazione dai Ministeri di settore per gli
aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle amministrazioni periferiche degli affari
esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle
finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle
attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i
cui compiti sono attribuiti dal presente decreto
legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio
territoriale del Governo e' coadiuvato da una conferenza
permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili
delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare
dell'ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della
regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287,
recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli
uffici territoriali di Governo", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 17 maggio 2001.
"3. Ferme restando le disposizioni dell'art. 10 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle
modalita' di individuazione dei posti di funzione da
conferire ai funzionari della carriera prefettizia secondo
quanto previsto dalla tabella A allegata al medesimo
decreto, la organizzazione interna degli uffici del Governo
per i restanti profili e' stabilita, per aree funzionali,
con decreti di natura non regolamentare adottati, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, dal Ministro dell'interno, di
concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale,
dei trasporti e della navigazione, della sanita' e delle
comunicazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detti decreti
possono prevedere, per esigenze di efficienza ed
economicita', che una struttura interna dell'ufficio del
Governo eserciti le funzioni anche nell'ambito di una
regione o di una provincia diverse da quella di
appartenenza, regolandone le modalita'.".
- Si riporta il testo degli articoli 2540, 2543 e 2544
del codice civile:
"Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della
societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino
insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita'
governativa alla quale spetta il controllo sulla societa'
puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa.
Sono tuttavia soggette al fallimento le societa'
cooperative che hanno per oggetto una attivita'
commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.".
"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso
d'irregolare funzionamento delle societa' cooperative,
l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e
i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un
commissario governativo, determinandone i poteri e la
durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo
richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le
relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' governativa.".
"Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita'
governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
per cui sono state costituite, o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non
hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con
provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi
nel registro delle imprese. Le societa' cooperative
edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno
depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci
relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e
perdono la personalita' giuridica.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu' commissari
liquidatori.".



 
Art. 3.
Riconoscimento delle Associazioni
1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, e' concesso con decreto del Ministro.
2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.
3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.
4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.
5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.
6. Il Ministro puo' chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneita' dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
7. Il Ministro puo' revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.
8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.
 
Art. 4.
Oggetto della revisione cooperativa
1. La revisione cooperativa e' finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettivita' della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualita' di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
2. Il revisore accerta altresi' la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio.
3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformita' dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione
cooperativistica con particolare riferimento alla posizione
del socio-lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 23 aprile 2001:
"Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento,
approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che
si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro
trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio. Il
regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili,
per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni
lavorative da parte dei soci, in relazione
all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge
vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,
nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la
possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita',
nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta' per
l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita'
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del
comma 1, il regolamento non puo' contenere disposizioni
derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed
alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi
nazionali di cui all'art. 3. Nel caso in cui violi la
disposizione di cui al primo periodo, la clausola e'
nulla.".



 
Art. 5.
Conclusione della revisione cooperativa
1. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.
2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarita' gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.
3. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.
4. Il revisore ha la facolta' di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarita' sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.
6. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 5 avviene per il tramite delle Associazioni.



Nota all'art. 5:
- Tutti i riferimenti contenuti nell'art. 5 sono
operati rispetto ad una disposizione gia' riportata nella
nota all'art. 2.



 
Art. 6.
Dichiarazione sostitutiva
1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, e' tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.
2. Se il collegio sindacale non e' previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non e' iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione e' apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l'iscrizione all'albo nazionale delle societa' cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;
b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualita' nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonche' copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, puo' essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.



Note all'art. 6:
- Il primo riferimento contenuto nell'art. 6 e' operato
rispetto ad una disposizione gia' riportata nella nota
dell'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di
societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 1992:
"Art. 8 (Distribuzione degli utili). - 1. L'art. 2536
del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia
l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a
questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti
annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le
modalita' previste dalla legge.
La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei
commi precedenti e che non e' utilizzata per la
rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad
altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere
destinata a fini mutualistici. ".
- Per il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.



 
Art. 7.
Il revisore di cooperative
1. L'attivita' di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati e' svolta dal Ministero, con propri dipendenti.
2. Il Ministero puo' altresi' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonche', sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalita' attuative della presente disposizione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attivita' di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. Con decreto del Ministro sono precisate le modalita' di accesso al corso e di svolgimento del medesimo.
4. L'attivita' di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni e' svolta da revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione del Ministero.
5. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative.
6. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.
7. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilita' previste dall'articolo 2399 del codice civile.
9. Il revisore e' tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile:
"Art. 2399 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e
gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e
coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da
questa controllate da un rapporto continuativo di
prestazione d'opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori contabili e' causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.".



 
Art. 8.
Modalita' e soggetti incaricati
1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita', con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo.
2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 15, comma 6, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.



 
Art. 9.
Oggetto dell'ispezione straordinaria
1. Le ispezioni straordinarie accertano:
a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attivita' e delle passivita';
f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.
2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalita' di esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale.
 
Art. 10.
L'ispettore di cooperative
1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facolta' di diffida di cui all'articolo 5:
a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attivita', anche presso terzi;
b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attivita' dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;
d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
 
Art. 11.
Enti cooperativi assoggettati
1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una societa' di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, e' allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio puo' essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una societa' di revisione.
4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.



Note all'art. 11:
- Il primo riferimento contenuto nell'art. 11 e'
operato rispetto ad una disposizione gia' riportata nella
nota all'art. 8.
- L'art. 2543 del codice civile e' riportato nella nota
all'art. 2.
- Il terzo riferimento e' operato ad una disposizione
gia' riportata nella nota all'art. 8.



 
Art. 12.
Provvedimenti
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, puo' adottare, i seguenti provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita' mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.



Note all'art. 12:
- Gli articoli 2540, 2543 e 2544 del codice civile sono
riportati nella nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 2545 del codice civile:
"Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso di
irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento
della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa,
l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se
questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo'
chiederne la sostituzione al tribunale.".
- Il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142, recante "Revisione della legislazione cooperativistica
con particolare riferimento alla posizione del
socio-lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
94 del 23 aprile 2001, e' riportato in nota all'art. 4.
- L'art. 2543 del codice civile e' riportato nella nota
all'art. 2.



 
Art. 13.
Disciplina
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.
3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.



Note all'art. 13:
- La legge 3 ottobre 2001, n. 366, reca: "Delega al
Governo per la riforma del diritto societario" (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001).
- Si riporta il testo dell'art. 2448 del codice civile:
"Art. 2448 (Cause di scioglimento). - La societa' per
azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del
minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'art. 2447;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La societa' si scioglie inoltre per provvedimento
dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge,
e per la dichiarazione di fallimento se la societa' ha per
oggetto un'attivita' commerciale. Si osservano in questi
casi le disposizioni delle leggi speciali.".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998).



 
Art. 14.
Termine per l'attuazione
1. Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
2. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non e' scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.
 
Art. 15.
Istituzione
1. E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, e' articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.
3. Le modalita' di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.



Nota all'art. 15:
- Il riferimento e' operato ad una disposizione gia'
riportata nella nota all'art. 2.



 
Art. 16.
Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attivita' di vigilanza.".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 18
febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell'amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio
1999), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di societa'
cooperative). - 1. La disposizione dell'art. 12, primo
comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante
l'esecuzione delle somme destinate a riserve indivisibili
dal reddito imponibile delle societa' cooperative e dei
loro consorzi, deve intendersi nel senso che
l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e'
consentita e non comporta la decadenza dai benefici
fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di
utili fino a quando le riserve non siano state
ricostituite.
2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi
mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in
caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di
violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non
abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di
cui all'art. 2536 del codice civile ed all'art. 11,
comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la
devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili
netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non
incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di
altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che
abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti
dal citato art. 2536 ed adeguino il proprio statuto entro
il termine prescritto in sede di attivita' di vigilanza.
3. Al comma 4 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, concernente l'obbligo per le societa' cooperative e
i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota
degli utili annuali pari al 3 per cento, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere
effettuato se l'importo non supera ventimila lire.".
- Il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e' riportato nelle note all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:
"Art. 14 (Condizioni di applicabilita' delle
agevolazioni). - Le agevolazioni previste in questo titolo
si applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi,
che siano disciplinate dai principi della mutualita'
previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei
registri prefettizi o nello schedario generale della
cooperazione.
I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti
quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente
previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto
osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti,
ovvero nel minor periodo di tempo trascorso
dall'approvazione degli statuti stessi.
I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono
accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il
Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.".
- Si riporta il testo dell'art. 2536 del codice civile:
"Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia
l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a
questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti
annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le
modalita' previste dalla legge.
La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei
commi precedenti e che non e' utilizzata per la
rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad
altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere
destinata a fini mutualistici.".



 
Art. 17.
Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59
1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.".



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente.".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di
societa' cooperative" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 1992), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 15 (Vigilanza). - 1. Sono assoggettati ad
ispezione ordinaria annuale le societa' cooperative e i
loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire
trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di
controllo in societa' a responsabilita' limitata, nonche'
le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.
2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che
abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o
che detengano partecipazioni di controllo in societa' per
azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a
lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti
di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre
che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1,
sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da
parte di una societa' di revisione iscritta all'albo
speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una
societa' di revisione autorizzata dal Ministro
dell'industria, del commercio e del l'artigianato, ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano
convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui
all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge,
alla quale le societa' cooperative o i loro consorzi
aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le
societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad
alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del
bilancio viene effettuata da una delle societa' di
revisione iscritte in un apposito elenco formato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le
societa' cooperative e i loro consorzi sottoposti alla
vigilanza delle regioni a statuto speciale, la
certificazione del bilancio viene effettuata da una delle
societa' di revisione iscritte negli elenchi formati dalle
regioni stesse.
3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso
la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un
estratto del processo verbale relativo alla piu' recente
revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a
consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni
dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta
consegna deve risultare da apposito documento. Gli
incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali
disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo
alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria
successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni
ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e' determinato in relazione ai
parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale
sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le
modalita' che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato o omesso pagamento del
contributo entro la prescritta scadenza si applica una
sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato,
oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per
cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento
del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al
quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, la societa' cooperativa o il
consorzio possono essere cancellati dal registro
prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art.
26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266, si procedera' all'individuazione di
un profilo professionale, e del relativo contenuto, per
l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle societa'
cooperative e sui loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del
codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto
disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita
secondo le modalita' previste per le societa' cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del
rispettivo territorio e della rispettiva competenza.".



 
Art. 18.
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia":
"Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito
cooperativo sono costituite in forma di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione
"credito cooperativo .
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a lire cinquantamila ne' superiore a lire
un milione.".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in
materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992:
"3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli
articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e
21, commi 1 e 2, della presente legge.".



 
Art. 19.
Norme transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.
1577 del 14 dicembre 1947, portante "Provvedimenti per la
cooperazione":
"Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). -
Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art.
14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio
1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai
pubblici appalti devono essere iscritti:
a) tutte le cooperative legalmente costituite
qualunque sia il loro oggetto;
b) [la lettera b) e' stata soppressa dall'art. 6
della legge n. 127/1971].
Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a
seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e
cioe':
sezione cooperazione di consumo;
sezione cooperazione di produzione e lavoro;
sezione cooperazione agricola;
sezione cooperazione edilizia;
sezione cooperazione di trasporto;
sezione cooperazione della pesca;
sezione cooperazione mista.".
"Art. 14 (Procedura per l'iscrizione). - Per ottenere
l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi
contemplati nel presente decreto devono farne domanda al
prefetto della provincia dove hanno sede, indicando la sede
sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai
seguenti documenti:
1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni
recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda,
unitamente ai documenti comprovanti che sono state
adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e
2437 del codice civile;
2) uno specchio nominativo dei soci, con
l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome,
domicilio ed attivita' professionale; ma se il numero dei
soci e' superiore a cento, invece del suddetto specchio,
dovra' essere presentato un documento indicante il numero
dei soci distinti per categoria con l'attestato del
presidente del consiglio di amministrazione, o di chi lo
sostituisce, e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i
requisiti prescritti dall'atto costitutivo;
3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei
sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli
amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre
persone che in forza di mandato generale hanno la firma
sociale;
4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione
dell'atto costitutivo, ove esistano. I documenti di cui ai
numeri 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una
delle quali, a cura della prefettura, deve essere rimessa
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Direzione generale della cooperazione.
Tali documenti devono essere sottoscritti dal
presidente del consiglio di amministrazione, o da chi lo
sostituisce, e da uno dei sindaci. Il prefetto, accertato
che per gli atti indicati al n. 1) siano state adempiute le
formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice
civile, e che il numero ed i requisiti dei soci
corrispondano a quelli prescritti dalla legge e dall'atto
costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina,
con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel
registro prefettizio.".
"Art. 15 (Istituzione dello schedario generale). -
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' istituito lo schedario generale della cooperazione. In
tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi,
nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo
comma dell'art. 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici
appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.
Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come
il registro prefettizio, e deve contenere le medesime
indicazioni; esso inoltre e' diviso per province. Lo
schedario e' ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.".
"Art. 16 (Effetti della mancata iscrizione nel registro
prefettizio). - La mancanza d'iscrizione nel registro
prefettizio e nello schedario generale della cooperazione
esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni
agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura
disposta da questo decreto o da altre leggi.".



 
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.



Nota all'art. 20:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947, reca: "Provvedimenti
per la cooperazione.".



 
Art. 21.
Invarianza di spesa
1. Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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