Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2002
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 3243).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 1995, recante: "Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna" e il n. 2424 del 24 febbraio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, recante: "Integrazione all'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna" e l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3059 del 30 maggio 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000, recante: "Misure urgenti per alcuni comuni della provincia di Catania che hanno subito danni per effetto dei fenomeni eruttivi dell'Etna, nonche' ulteriori disposizioni di protezione civile";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante: "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
Viste le note n. 767 del 23 luglio 2002, n. 952 dell'11 settembre 2002, con le quali la regione autonoma della Sardegna - presidenza - ufficio del commissario delegato per l'emergenza idrica in Sardegna ha rappresentato la necessita' di accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi finalizzati alla risoluzione della situazione emergenziale, integrando i poteri commissariali;
Vista la nota del 20 settembre 2002 con la quale la regione autonoma della Sardegna - presidente della giunta regionale, ha rappresentato, tra l'altro, la necessita' di costituire con ogni urgenza nell'ambito dell'attivita' di gestione dell'emergenza idrica, le strutture deputate dalla legge n. 61/1994 alla prevenzione, vigilanza e controllo ambientale;
Acquisita l'intesa della regione Sardegna;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario delegato per l'emergenza idrica, per l'attuazione degli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa puo' avvalersi delle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma della Sardegna a valere sui fondi di cui alla legge n. 488/1992, recante: "Provvedimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese" e successive modifiche ed integrazioni, ancorche' gia' destinate dalla regione stessa ma non impegnate, anche in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni C.I.P.E., in particolare dalle deliberazioni C.I.P.E. n. 4 del 22 gennaio 1999, n. 84 del 4 agosto 2000, n. 138 del 21 dicembre 2000, e n. 36 del 3 maggio 2002. A tal fine, con propria determinazione, il commissario delegato ne dispone il versamento nella propria contabilita' speciale o l'assegnazione, a titolo di finanziamento, ai soggetti attuatori degli interventi programmati.
 
Art. 2.
1. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure necessarie per realizzare gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, la Cassa depositi e prestiti provvede con priorita' ed in deroga a quanto disposto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, su indicazione del commissario delegato, al finanziamento, ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 549 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, degli studi di fattibilita' e delle progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza stessa.
 
Art. 3.
1. Il presidente della regione Sardegna, commissario delegato, provvede a:
individuare nuovi punti di captazione;
stipulare accordi e/o convenzioni per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;
acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonche' modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dagli articoli 2 e 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
disporre la progettazione e la realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentirne il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicita', predisponendo ed approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, disponendone la realizzazione anche in deroga alle disposizioni vigenti sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorita' titolari del relativo servizio idrico, ove gia' presenti;
accelerare l'esecuzione di interventi gia' finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale e statale; in particolare, puo', anche nelle more della definizione del programma di interventi di cui al precedente articolo, subentrare in luogo del soggetto attuatore o del soggetto titolare dell'impianto, nella realizzazione e nell'affidamento della gestione delle opere e degli impianti, i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa;
stabilire o apportare, ove ritenuto strettamente necessario, modifiche tariffarie all'utenza per i diversi usi conseguenti agli adeguamenti dei proventi derivanti dalla concessione del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 ed 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai sensi dell'art. 13 della citata legge ed ai sensi della delibera C.I.P.E. n. 8 del 19 febbraio 1999;
dare completa attuazione al servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, qualora siano accertate gravi irregolarita' ed inadempienze da parte dei soggetti titolari del servizio stesso ed in qualsiasi altro caso in cui l'affidamento del servizio idrico integrato non possa essere perseguito entro il periodo dell'emergenza;
individuare, sull'intero territorio regionale, ogni possibilita' di riutilizzo delle acque reflue depurate e predisporre un programma straordinario di interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate, fissandone il sistema tariffario per la loro utilizzazione a fini irrigui ed industriali;
progettare e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizzare sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti da depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica e definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione;
fissare i limiti di qualita' degli effluenti in uscita dai depuratori, esistenti o da realizzare, al fine del loro riutilizzo irriguo e/o industriale, garantendo le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, anche sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche, si applicano allo scarico definitivo degli impianti esistenti e da realizzare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo.
2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque gia' destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi del commissario delegato.
 
Art. 4.
1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario delegato, e' autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; ad utilizzare i proventi di cui all'art. 3; ad avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.
 
Art. 5.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre alle deroghe gia' indicate dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 e dall'art. 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario delegato, e' autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:
legge 5 gennaio 1994 n. 36: art. 3, comma 1; art. 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i); articoli 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3; art. 20;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61;
articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
leggi regionali strettamente connesse.
 
Art. 6.
1. Limitatamente al periodo temporale di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza, e fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale di cui all'art. 3 della legge n. 61/1994, il presidente della regione Sardegna, commissario delegato, e' autorizzato, in deroga alla predetta legge, ad istituire tale Ente provvedendo agli adempimenti conseguenti per assicurarne l'ottimale funzionamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, e nei limiti temporali di cui al comma stesso, il presidente della regione Sardegna, commissario delegato e' autorizzato, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a stipulare dieci contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di unita' di personale tecnico e/o amministrativo, nonche' ad avvalersi di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati.
3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sui fondi del presidente della regione Sardegna, commissario delegato.
 
Art. 7.
1. Per le attivita' di propria competenza, il presidente della regione Sardegna, commissario delegato, puo' avvalersi dell'Autorita' di bacino, delle strutture, delle agenzie e dei soggetti regionali, di enti di ricerca e di societa' specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dallo stesso commissario delegato.
2. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sui fondi del presidente della regione Sardegna, commissario delegato.
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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