Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 settembre 2002
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione siciliana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Vista la motivata richiesta della Regione siciliana di autorizzazione alla concessione di deroga per i parametri sodio e cloruri per il comune di Siracusa;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 16 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. La deroga ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Sicilia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i parametri sodio e cloruri, per il comune di Siracusa, non puo' superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 324 e 664 mg/l rispettivamente.
2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 25 dicembre 2003.
 
Art. 2.
1. La Regione siciliana, anche per il tramite delle aziende unita' sanitarie locali, informa la popolazione circa i rischi derivanti dal consumo di tale acqua da parte di coloro che sono affetti da patologie che trovano controindicazioni in elevati valori dei suddetti parametri.
 
Art. 3.
1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la Regione siciliana e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 
Art. 4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
La mancanza di conformita' alle citate disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga.
2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori della concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile.
3. La Regione siciliana comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute i provvedimenti adottati al fine di garantire il ripristino dei requisiti di qualita' delle acque sotterranee di cui al decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152.
 
Art. 5.
1. I provvedimenti di deroga, i relativi piani di intervento e le misure adottate ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2002

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone