Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 30 settembre 2002
Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 di attuazione della direttiva 98/26/CE.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo cui i sistemi italiani di regolamento titoli stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del citato decreto e' immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob;
Considerato che la determinazione del momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso in un sistema e' funzionale all'applicazione delle norme del decreto volte a ridurre il rischio sistemico;
Considerato che e' necessario assicurare la coerenza delle diverse fasi del processo di trasferimento tra i vari sistemi;
Considerato che, gia' sulla base dell'allegato al suddetto decreto che elenca i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, sono ricompresi sistemi di regolamento sia su base netta sia su base lorda e sistemi a controparte centrale;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob);
Dispone:
1. I sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, fissano, dandone adeguata pubblicita', il momento di immissione di tali ordini nel sistema con modalita' che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarieta' e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini.
2. In particolare, il meccanismo di determinazione del momento di immissione deve garantire che quest'ultimo non preceda:
a) nei sistemi di regolamento su base netta e su base lorda, il momento in cui, secondo le regole del sistema accettate dai partecipanti, gli ordini di trasferimento, consistenti in istruzioni relative a operazioni compensate o singole gia' riscontrate, vincolino irrevocabilmente i partecipanti al sistema a regolare, senza possibilita' di sollevare eccezioni derivanti dai rapporti sottostanti che pregiudichino la vincolativita' dell'ordine nel sistema;
b) nei sistemi a controparte centrale, il momento in cui la controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da regolare.
3. Per gli ordini di trasferimento non derivanti da operazioni concluse sui mercati regolamentati, il momento di immissione nei sistemi di regolamento non puo' precedere quello relativo ad ordini di trasferimento derivanti da operazioni, aventi medesima data di regolamento, concluse sugli stessi strumenti finanziari sui mercati regolamentati e comunque non puo' essere anteriore al terzo giorno precedente la data di regolamento.
Roma, 30 settembre 2002
Il Governatore: Fazio
 
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