Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 settembre 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto 10 giugno 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.", con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.", con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreto 10 giugno 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 9 ottobre 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.
Roma, 19 settembre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
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