Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 settembre 2002
Riconoscimento alla sig.ra Motta Davalos Segundina Perpetua di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la domanda con la quale la sig.ra Motta Davalos Segundina Perpetua ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en tecnologia medica conseguito in Peru' ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui al decreto legislativo n. 115/1992 nella seduta del 19 giugno 2002;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Decreta:

1. Il titolo di licenciado en tecnologia medica conseguito nell'anno 1990 presso l'"Universidad Nacional Mayor de San Marcos" di Lima (Peru) dalla sig.ra Motta Davalos Segundina Perpetua, nata a Arequipa (Peru) il 12 luglio 1961, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
2. La sig.ra Motta Davalos Segundina Perpetua e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2002
Il direttore generale: Mastrocola
 
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