Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n. 195
Testo del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 del 9 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo' denunciare, (( entro la data dell'11 novembre 2002, )) la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societa' operanti in Italia, la denuncia e' sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione e' quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della societa' e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato (( ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno )) nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali e' riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validita' pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilita' e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonche' della regolarita' (( della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. )) (( 6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche' per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. ))
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalita' per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva (( previdenziale ed assistenziale )) del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari: (( a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera; ))
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, (( ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale )) ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. (( 9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, puo' essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3, comma
4, 5-bis, 7, 13, comma 13 e 22, comma 12, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 3.-1.3. (Omissis).
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20.
Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente".
"Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto
in base a quanto previsto dall'art. 22 presso lo sportello
unico per l'immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra'
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita'
previste nel regolamento di attuazione.".
"Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di
lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio
ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita'
del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione
che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona e' alloggiata, ospita o presta servizio
ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
euro.".
"Art. 13. - 1.-12. (Omissis).
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed
e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.".
"Art. 22. - 1.-11. (Omissis).
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.".
- Per il testo vigente dell'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo), vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 380, 381 e 411 del
codice di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile previsto dall'art.
600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione dell'associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione dell'associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g) e i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibille a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.".
"Art. 411 (Altri casi di archiviazione). - 1. Le
disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano
anche quando risulta che manca una condizione di
procedibilita' che il reato e' estinto o che il fatto non
e' previsto dalla legge come reato.".



 
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione gia' adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come (( introdotto )) dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, (( del presente decreto )) ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonche' le modalita' di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico, (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista (( all'articolo 4, comma 2, )) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All'atto della consegna della carta d'identita' elettronica, di cui all'articolo 36 del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, (( secondo modalita' stabilite, anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. ))
8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile. (( 9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato".
9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e' sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche' per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".
9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera".
9-sexies. Al comma 7, lettera c) dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale".
9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "gia' esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime". ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, commi
2-bis, 4-bis e 6, e 6, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento vedasi nelle note
all'art. 1):
"Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1.-2. (Omissis).
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3-3-sexies. (Omissis).
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. (Omissis).
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.".
"Art. 6. - 1.-3. (Omissis).
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al tratamento dei dati personali):
"2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17,
18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per
i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.".
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
"1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio
della carta d'identita' elettronica, del documento
d'identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1-sexies, comma
4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39
(Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
"4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 30 luglio
2002, n. 189 (per l'argomento vedasi nelle note all'art.
1), vedasi nelle note all'art. 2:
"Art. 6 (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo l'art. 5 e' inserito il
seguente:
"Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto
in base a quanto previsto dall'art. 22 presso lo sportello
unico per l'immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra'
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita'
previste nel regolamento di attuazione. .
2. Con il regolamento di cui all'art. 34, comma 1, si
procede all'attuazione e all'integrazione delle
disposizioni recate dall'art. 5-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento
all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo art. 5-bis, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.".
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare). 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme
previste dal presente articolo. La dichiarazione di
emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese,
agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede
il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di
cui al primo periodo del presente comma e' limitata ad una
unita' per nucleo familiare, con riguardo al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia:
b) l'indicazione delle generalita' e della
nazionalita' dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore
d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'art. 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap
del componente la famiglia alla cui assistenza e' destinato
il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora
il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della
durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura
la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste
dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio
del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno e'
rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo
competente della prova della continuazione del rapporto e
della regolarita' della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato. La mancata presentazione
delle parti comporta l'archiviazione del relativo
procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione
delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche' le
modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia
per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le
modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle
lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia
stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di
espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito
dall'art. 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato:
c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli
stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Art. 34.
Norme transitorie e finali
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme
di attuazione ed integrazione della presente legge, nonche'
alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalita' di funzionamento
dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla
presente legge: fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento le funzioni gia' esercitate in materia
di immigrazione delle direzioni provinciali del lavoro alla
data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad essere svolte dalle direzioni medesime.
(Omissis).



 
Art. 3.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (( 2-bis. Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attivita' richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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