Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 1 ottobre 2002, n. 225
Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 28 ottobre 1999;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 52, comma 18, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le emittenti radiofoniche locali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2002, quantificate in Euro 6.234.946,57 annui, le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata "la legge".
2. Per emittenti legittimamente esercenti si intendono le emittenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che hanno inoltrato al Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001.
3. L'ammontare annuo dello stanziamento e' attribuito alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Alle emittenti la cui sede operativa principale e' ubicata nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e' riconosciuta, rispettivamente sulla base della quota attribuita alle emittenti radiofoniche commerciali e della quota attribuita alle emittenti radiofoniche comunitarie, una maggiorazione del contributo pari al 15 per cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda hanno conseguito una media del fatturato superiore a Euro 258.000.
4. I sei dodicesimi dello stanziamento annuo sono attribuiti sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto delle condizioni e degli elementi indicati nell'articolo 2, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.



Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note all'art.
1.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 recante "nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e' il seguente:
"Art. 12. - l. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma l".
- Il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1999, n.
254, concerne "Regolamento recante norme per la concessione
alle emittenti televisive locali dei benefici previsti
dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448".
- Il decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2000, n. 251, concerne
l'individuazione dei soggetti che eserciscono
legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e
privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale,
tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9,
dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, concernente "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", e' il seguente:
"18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione".
- Il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge
20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi" e' il seguente:
"2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei
soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del
possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre
2001:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
locale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di capitali che impieghi almeno quindici
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario, la natura giuridica di associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro".



 
Art. 2.
Condizioni ed elementi di valutazione

l. Costituisce titolo per l'erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento di cui all' articolo 1, comma 1, la presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e l'ottenimento del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
2. Gli elementi da valutare ai fini della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, sono i seguenti:
a) media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente;
b) personale applicato allo svolgimento dell'attivita' radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, cosi' suddiviso:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato;
3) con contratto di formazione lavoro;
4) con contratto di apprendistato;
5) part-time;
6) giornalisti iscritti all'Albo professionale.
3. I punteggi da attribuire agli elementi di cui al comma 2 sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dal richiedente ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiofonica.



Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, recante "Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa", e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e' sostituito dal seguente: "1. Le
imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la
testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni
servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del
25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore
7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio
1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale ".
"Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e
trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali,
sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle
ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20,
hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.".
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante
"Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento
del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle
imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di
cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
nonche' per la verifica periodica della loro persistenza",
e' il seguente:
"Art. 4 (Modalita' di erogazione delle provvidenze). -
1. Il servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori
competenti all'applicazione delle tariffe, di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge, gli
elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi
diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme
relative al rimborso di cui alla lettera b) dello stesso
comma 1; ad erogare altresi' i contributi di cui al comma 2
del citato art. 11, previo parere di una commissione cosi'
composta:
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che la presiede;
un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni;
il direttore generale delle informazioni,
dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica;
il capo del Servizio editoria della predetta
direzione generale;
quattro esperti del settore od operatori delle
imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri;
un esperto od operatore delle imprese di
radiodiffusione sonora di testate organi di partiti
politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
un rappresentante dell'Ordine nazionale dei
giornalisti;
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti;
due esperti in materie giuridiche ed economiche
aventi attinenza con l'informazione radiofonica, designati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
un esperto del settore radioelettrico, designato dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. La commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la
direzione generale delle informazioni, della editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per
la validita' delle deliberazioni della commissione e'
richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la
meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione,
da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente,
di almeno un terzo degli stessi.
3. A cura del servizio dell'editoria verra' data
notizia delle domande di contributo pervenute, precisando
quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme
erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui
periodici editi dalla direzione generale delle
informazioni, della editoria e proprieta' letteraria,
artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio".
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", e' il seguente:
"Art. 20 (Volume d'affari).- Per volume d'affari del
contribuente si intende l'ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo
stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione
con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23
e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26.
Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di
beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art.
2425, n. 3, del codice civile, nonche' i passaggi di cui
all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto.
L'ammontare delle singole operazioni registrate o
soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o
esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli
articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni
imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati
al netto della diminuzione prevista nel quarto comma
dell'art. 27".



 
Art. 3.
Separazione contabile

1. I soggetti che intendono ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano piu' di una attivita', devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attivita' dell'emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attivita'.
 
Art. 4.
Assegnazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati dal Ministero delle comunicazioni su base nazionale nei limiti dello stanziamento annuo. La quota da erogare sulla base della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, e' assegnata a tutte le emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.
2. Il contributo e' erogato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo.
3. L'avvenuto versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l'erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debitrici sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima applicazione, sono ammesse all'erogazione del contributo anche le emittenti che abbiano controversie giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 5.
Domanda di ammissione al contributo

l. Le emittenti radiofoniche locali che intendono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono inviare entro il 30 ottobre di ciascun anno a cui il contributo si riferisce apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B del presente decreto. La domanda deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - viale America n. 201 - 00144 Roma.
2. La domanda, per tutte le emittenti, deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:
a) l' indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale, la denominazione dell'emittente e la tipologia rivestita;
b) la dichiarazione che il richiedente e' titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge ed e' in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 per la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale;
c) l'indicazione della media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per le emittenti che intendano essere ammesse anche alle quote dello stanziamento di cui all'articolo 2, la domanda, oltre alle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, deve contenere, a pena di esclusione dall' erogazione del relativo contributo:
a) la dichiarazione di aver presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce;
b) l'indicazione del personale occupato, suddiviso secondo le categorie di cui all'articolo 1, comma 3, corredata dall'estratto autentico del libro matricola e da idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si veda le note all'art. l.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si veda le
note all'art. l.
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente:
"Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi (L).
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59. (L).".
- Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, si veda le note all'art. 2.



 
Art. 6.
Esclusione e revoca del contributo

1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:
a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano dei ricorsi giurisdizionali pendenti.
b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare.
2. Qualora risulti che la concessione del contributo e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo e' revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 ottobre 2002
Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 208
 
Tabella A

Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 2, ai fini della formazione della graduatoria:
a) Fatturato: fino a punti 60:
media dei fatturati inferiore a Euro 51.000: punti 30;
media dei fatturati da Euro 51.000 a Euro 258.000: punti 50;
media dei fatturati oltre Euro 258.000: punti 60.
Per le emittenti i cui titolari, in corso d'anno, abbiano modificato la natura giuridica ovvero abbiano effettuato i trasferimenti d'azienda previsti dalla normativa vigente, il fatturato annuo e' dato dalla somma dei fatturati conseguiti da ciascun soggetto nella rispettiva porzione di anno in cui il medesimo ha rivestito la qualifica di titolare dell'emittente;
b) personale dipendente in regola con le vigenti norme in materia previdenziale:
occupati a tempo indeterminato: 60 punti per ogni dipendente;
occupati a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto part-time: 30 punti per ogni dipendente;
giornalisti iscritti all'Albo professionale: 90 punti per ogni dipendente.
 
Allegato B

Schema da utilizzare per la domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ministero delle comunicazioni -
Direzione generale concessioni e
autorizzazioni - Divisione VII -
Settore contributi - V.le America
n. 201 - 00144 Roma - Fax:
06/54445013.

Oggetto: domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della legge n.
448/2001, per l'anno ..........

La societa/fondazione/associazione &ul;, sede legale &ul; partita IVA&ul; codice fiscale &ul; titolare dell'emittente radiofonica locale a carattere commerciale/comunitario denominata &ul; con sede operativa principale ubicata nella regione &ul; in persona del legale rappresentante &ul;

Chiede l'ammissione alle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno .........
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Dichiara:
a) che la societa/fondazione/associazione richiedente e' titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed ha inoltrato al Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del possesso dei citati requisiti alla data del 30 settembre 2001;
b) che la media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda e' pari a euro ....................................;
Sezione valida solo per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e hanno ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410;
c) che ha presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce;
d) che il personale occupato, applicato allo svolgimento dell'attivita' radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, e' cosi' suddiviso:
1) n. ... a tempo indeterminato;
2) n. ... a tempo determinato;
3) n. ... con contratto di formazione lavoro;
4) n. ... con contratto di apprendistato;
5) n. ... part-time;
6) n. ... giornalisti iscritti all'Albo professionale.

Il/la dichiarante
.............................
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2001, la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Allegati alla domanda:
a) per le imprese richiedenti che gestiscono piu' di un'attivita', impegno ad instaurare un regime di separazione contabile unitamente a uno schema di bilancio da cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attivita' dell'emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attivita';
b) per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e hanno ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della Commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, estratto autentico del libro matricola e idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali, che attesti il personale occupato.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone