Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il proprio parere - relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" avanzata dal Consorzio volontario vini DOC "San Colombano" - e la proposta di disciplinare recante le modifiche apportate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2002;
Esaminata nel corso della riunione del 19 settembre 2002, la richiesta di allargamento di zona di produzione inerente un territorio di natura collinare sito in provincia di Pavia e confinante con quella relativa ai vini di che trattasi;
Verificato che la richiesta in discorso e' conforme a quanto stabilito, in materia di allargamento di zone di produzione di VQPRD, sia dalla normativa comunitaria (regolamento CE n. 1493/99, all. VI, lettera A, commi 1 e 2) che nazionale (art. 10, legge n. 164/1992) nonche' dal Comitato medesimo con propria delibera del 12 dicembre 2001, ha espresso;
Parere favorevole all'accoglimento della richiesta di che trattasi proponendo, nel testo appresso riportato, il disposto dell'art. 3 (zona di produzione delle uve) del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, modificata con l'integrazione della delimitazione relativa all'area oggetto di allargamento.
Art. 3 (Zona di produzione delle uve). - Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "San Colombano al Lambro" o "San Colombano", devono essere prodotte esclusivamente nella zona collinare che comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di: San Colombano al Lambro in provincia di Milano, Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, Miradolo Terme e Inverno Monteleone in provincia di Pavia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal km 16 della strada provinciale che esce da San Colombano al Lambro, il limite prosegue lungo questa in direzione sud fino ad incrociare in prossimita' di Mostiola la strada statale n. 234 Casalpusterlengo - Pavia al km 27 segue la strada statale verso ovest (Pavia) ed in prossimita' del km 23.900 prosegue per la strada che costeggia la strada statale in direzione di Pavia, dopo i primi 400 metri, piega quindi verso nord e poi verso nord-ovest fino a raggiungere il centro abitato di Miradolo, lo attraversa e sempre in direzione nord-ovest, prosegue per la strada che raggiunge Monteleone, attraversa tale centro abitato e, comprendendo la localita' di Palazzola di Monteleone, attraversa tale centro abitato e, sul proseguimento, 150 m dopo il centro di Invernino, segue la strada interpoderale Perduta in direzione est e poi a nord, fino ad incrociare la strada che da Monteleone conduce a Graffignana; continua in direzione est su quest'ultima fino ad incrociare in prossimita' della Cascina da Zerbi, la roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino ad incontrare la strada Graffignana - San Colombano al Lambro in prossimita' del km 37.500, prosegue lungo questa verso San Colombano al Lambro, attraversa il centro abitato per raggiungere in uscita il km 16 della strada provinciale da dove e' iniziata la delimitazione.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone