Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 19 settembre 2002
Disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione degli articoli 4, comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo firmato a Parigi il 18 novembre 1974 e relativo ad un programma internazionale per l'energia da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
Vista la direttiva comunitaria n. 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva n. 68/414/CEE, che stabiliva l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale per le scorte di riserva;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 98/93/CE sulle scorte petrolifere di riserva e l'adeguamento di esse anche alla normativa AIE;
Visti in particolare l'art. 4, comma 3, e l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 22/2001 che demandano ad apposito provvedimento amministrativo, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, rispettivamente la disciplina delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo statistico delle scorte nonche' delle possibilita' di conversione e sostituzione tra prodotti e dei trasferimenti degli stessi e la fissazione delle modalita' di trasmissione al Ministero delle attivita' produttive dei dati relativi al costo delle scorte;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Ai fini della determinazione dell'ammontare annuo delle scorte obbligatorie, tutti i titolari di deposito fiscale e gli operatori registrati sono tenuti a comunicare al Ministero delle attivita' produttive, entro il 20 gennaio di ciascun anno, i quantitativi immessi al consumo presso il loro impianto nel corso dell'anno precedente; ai fini della ripartizione della scorta tra tutti i soggetti tenuti all'obbligo, le immissioni al consumo debbono essere dettagliatamente comunicate per singola societa' che ha assolto l'imposta o che ha destinato il prodotto ad un uso esente.
Tali comunicazioni, firmate dal responsabile del deposito, hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; se sono inviate per posta, fa fede la data del timbro postale.
Il Ministero delle attivita' produttive, anche avvalendosi della Guardia di finanza, puo' disporre controlli sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni. In caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000 citato.
 
Art. 2.
Ciascun soggetto obbligato per effetto delle immissioni al consumo e/o esportazioni o lavorazioni per committenti esteri, e' tenuto alla costituzione di esse entro la data fissata nel decreto impositivo in maniera che ne sia assicurato il permanente mantenimento; dette scorte debbono essere di sicuro e pronto impiego e completamente disponibili nell'interesse del Paese. Almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore dell'obbligo, con apposita lettera ministeriale, e' comunicata a ciascun soggetto obbligato l'entita' delle scorte da detenere in relazione alle immissioni al consumo avvenute presso ciascun impianto o alle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri.
 
Art. 3.
I soggetti che immettono al consumo presso impianti di societa' terze devono produrre al Ministero delle attivita' produttive una dichiarazione con la quale si impegnano a mantenere le scorte relative nel corso dell'anno successivo.
 
Art. 4.
Entro la data di entrata in vigore dell'obbligo ciascun soggetto obbligato e' tenuto a notificare al Ministero delle attivita' produttive la dislocazione delle scorte a proprio carico nonche' le conversioni in greggio e/o semilavorati e le sostituzioni tra prodotti finiti eventualmente operate. Se le scorte sono collocate presso strutture appartenenti a soggetti terzi deve pervenire al Ministero, entro il termine suddetto, anche la conferma del trasferimento da parte del soggetto che si impegna a mantenere l'obbligo manlevando con cio' il soggetto originariamente obbligato e l'eventuale deposito di societa' terze presso cui e' insorto l'obbligo.
Successivi diversi riposizionamenti delle scorte possono essere disposti dai soggetti obbligati nel rispetto dei tempi e delle modalita' rese note con apposita circolare ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 5.
Tutti i concessionari o locatari di raffinerie e/o depositi di oli minerali, con capacita' superiore a mc 3.000, di GPL in serbatoi o bombole con capacita' superiore a mc 50, anche quando non obbligati al mantenimento di scorte, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero delle attivita' produttive - D.G.E.R.M., l'entita' delle giacenze di tutti i prodotti petroliferi, di biodiesel e di orimulsion presenti nei propri impianti.
Ad analogo obbligo sono tenuti anche i depositi aventi capacita' inferiori a quelle citate quando obbligati al mantenimento delle scorte per effetto delle immissioni consumo effettuate.
Le modalita' operative delle comunicazioni sono disciplinate con la circolare di cui all'art. 4.
 
Art. 6.
Ai fini del mantenimento delle scorte, i prodotti finiti sono contabilizzati in tonnellate intere mentre gli oli greggi e/o semilavorati sono contabilizzati secondo fattori di conversione come di seguito specificato.
 
Art. 7.
E' consentito operare conversioni tra categorie di prodotti e materie prime nonche' sostituzioni tra categorie di prodotti con le seguenti modalita':
a) le scorte in categorie di prodotti, derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni, possono essere convertite in oli greggi e/o semilavorati nella misura del 40% per le categorie I e II e del 50% per la categoria III a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia moltiplicata per il coefficiente medio che annualmente e' reso noto a cura del Ministero delle attivita' produttive con il decreto di imposizione delle scorte;
b) le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni delle categorie I e II possono essere sostituite, entro il limite massimo del 20% dell'obbligo imposto, con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie; le scorte di categoria III sono sostituibili, entro il limite massimo del 30% dell'obbligo imposto, con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie;
c) la quota incrementale di scorte obbligatorie destinata a raggiungere il livello fissato dall'A.I.E. puo' essere sostituita, per ciascuna categoria di prodotto, con pari quantita' di tutti i prodotti appartenenti alle altre due categorie sino al 100% dell'obbligo imposto; essa puo' altresi' essere sostituita con oli greggi, semilavorati, prodotti petroliferi finiti non appartenenti alle categorie I, II e III, nonche' con orimulsion e biodiesel mediante i fattori di conversione stabiliti dall'A.I.E. ed annualmente comunicati ai soggetti interessati a cura del Ministero delle attivita' produttive.
Tutte le sostituzioni e conversioni devono essere comunicate al Ministero delle attivita' produttive nei tempi e con le modalita' che verranno rese note con la circolare ministeriale di cui all'art. 4.
 
Art. 8.
E' facolta' del Ministero delle attivita' produttive sospendere la validita' delle sostituzioni tra prodotti finiti e delle conversioni in materia prima, qualora cio' sia richiesto da particolari difficolta' di approvvigionamento o reperimento sul mercato dei prodotti appartenenti alle tre categorie. In questo caso, il Ministero provvede a dare apposita comunicazione ai soggetti interessati con opportuno anticipo.
 
Art. 9.
Ai fini delle comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, i depositi satellite di impianti di raffinazione o centrali termoelettriche sono considerati parte integrante della raffineria o centrale termoelettrica cui sono organicamente collegati. Per "deposito satellite" si intende il deposito separato dalla raffineria o centrale termoelettrica ma ad essa collegato da oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto, sia per l'approvvigionamento di materia prima che per lo stoccaggio dei prodotti. La titolarita' del deposito satellite deve appartenere allo stesso soggetto concessionario dell'impianto di lavorazione o produzione elettrica o a soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto concessionario. I prodotti eventualmente contenuti negli oleodotti di collegamento non possono in ogni caso essere computati ai fini della scorta.
 
Art. 10.
Il Ministero delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/2001, vigila sul rispetto degli obblighi di mantenimento della scorta e dispone controlli avvalendosi della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane; nel corso di tali controlli potra' anche essere verificata la veridicita' delle dichiarazioni riguardanti le immissioni al consumo fornite annualmente dalle societa'.
 
Art. 11.
In applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2001, ciascuna societa' obbligata al mantenimento delle scorte e' tenuta a comunicare al Ministero delle attivita' produttive il costo sostenuto per il mantenimento delle scorte stesse. Tale comunicazione dovra' pervenire annualmente con le modalita' indicate nella circolare di cui all'art. 4.
I dati raccolti saranno messi a disposizione delle parti interessate che ne facciano richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e di concorrenza sul mercato.
 
Art. 12.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 settembre 2002
Il Ministro: Marzano
 
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