Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 2 agosto 2002
Indirizzi per la concessione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi meno avanzati. (Deliberazione n. 61/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e, in particolare, l'art. 6, comma 4, concernente la concessione di crediti di aiuto destinati, in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, al finanziamento di progetti e programmi di sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 6, comma 4, che attribuisce a questo Comitato le funzioni svolte dal soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) previste dagli articoli 3 e 7 della richiamata legge n. 49/1987;
Preso atto della risoluzione del Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite n. 2000/34 del 28 luglio 2000, che approva il rapporto del Comitato per le politiche di sviluppo (sessione 3-7 aprile 2000) comprensivo della lista dei Paesi meno avanzati (Pma);
Tenuto conto della raccomandazione adottata dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo (Dac) dell'OCSE il 25 aprile 2001, che impegna i Paesi membri allo "slegamento" degli aiuti destinati ai Paesi meno avanzati (Pma), secondo specifiche modalita', a decorrere dal 1 gennaio 2002;
Tenuto conto delle linee guida approvate dal citato Comitato per l'aiuto allo sviluppo concernenti le "Good procurement practices", nonche' della raccomandazione adottata dallo stesso Comitato nel 1996, relativa all'introduzione di clausole anticorruzione nelle procedure di gara;
Vista la delibera 31 luglio 2001, n. 134, adottata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, operante presso il Ministero degli affari esteri;
Vista la nota del Ministro degli affari esteri n. 7204 del 31 maggio 2002, con la quale e' stata trasmessa - alla luce della predetta raccomandazione dell'OCSE - la relativa proposta attuativa concernente l'aiuto pubblico allo sviluppo, oggetto di successivi approfondimenti da parte dei competenti uffici dei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Prende atto della raccomandazione richiamata in premessa, adottata dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE il 25 aprile 2001 in ordine allo "slegamento" dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei Paesi meno avanzati;

Da' mandato al Ministro degli affari esteri, in linea con quanto indicato nella citata raccomandazione dell'OCSE, di valutare, per ciascuno dei 49 Paesi meno avanzati indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, l'entita' dello "slegamento" della quota dei crediti di aiuto da destinare al finanziamento dei costi locali ed agli acquisti in Paesi terzi, quando il credito di aiuto venga concesso a favore del Governo di uno di tali Paesi meno avanzati.
Roma, 2 agosto 2002
Il Presidente delegato: Tremonti
 
Allegato

PAESI MENO AVANZATI (dal 1 maggio 2001)

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Afghanistan | Madagascar ===================================================================== Angola |Malawi Bangladesh |Maldive Benin |Mali Bhutan |Mauritania Burkina Faso |Mozambico Burundi |Myanmar Cambogia |Nepal Capo verde |Niger Repubblica Centroafricana |Rwanda Ciad |Samoa Comore |Sao Tome' e Principe Repubblica democratica del Congo |Senegal Gibuti |Sierra Leone Guinea Equatoriale |Isole Salomone Eritrea |Somalia Etiopia |Sudan Gambia |Tanzania Guinea |Togo Guinea-Bissau |Tuvalu Haiti |Uganda Kiribati |Vanuatu Laos |Yemen Lesotho |Zambia Liberia
 
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