Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 2 agosto 2002
Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 65/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificata dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che questo Comitato su proposta del Ministro della sanita', possa riservare una quota delle assegnazioni dell'art. 20, legge n. 67/1988 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari a diretta gestione, agli ospedali classificati, agli istituti zoo-profilattici sperimentali ed all'Istituto superiore di sanita';
Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 da 30.000 a 34.000 miliardi di lire per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita';
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, che determina nel limite complessivo di euro 929.622.418,36 (1.800 miliardi di lire) l'ammontare dei fondi di cui all'art. 20 della richiamata legge n. 67/1988, utilizzabili in ciascuna regione per interventi relativi alle strutture per l'attivita' libero-professionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2001) che, a valere sulla predetta somma di euro 929.622.418,36, ripartisce un importo di euro 826.143.140,92 (L. 1.599.636.179.465) fra le regioni per la realizzazione delle strutture per l'attivita' libero-professionale;
Vista la proposta del Ministero della salute in data 19 luglio 2002 relativa al programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue pari a euro 1.239.684.455,44 (L. 2.400.363.820.535);
Considerato che il programma presentato dal Ministero della salute, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e provincie autonome, nel garantire al territorio sia una quota in base a parametri capitari, sia una quota di riequilibrio, valorizza la capacita' di spesa regionale incentivando il rapido ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate;
Tenuto conto dell'opportunita' di portare a compimento i programmi di riqualificazione degli enti di cui al citato art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2002;

Delibera:
1. A valere sull'importo complessivo di euro 1.239.684.455,44 (L. 2.400.363.820.535) indicato in premessa:
a) la somma di euro 1.101.886.615,00 (L. 2.133.549.996.026) e' ripartita tra le regioni e province autonome secondo quanto riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera;
b) il residuo importo di euro 137.797.840,44 (L. 266.813.824.509) viene riservato agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Il Ministero della salute relazionera' annualmente a questo Comitato sull'attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.
L'unita' di verifica degli investimenti pubblici provvedera' a verificare, previo accordo con il Ministero della salute, gli ostacoli all'attuazione degli investimenti nelle aree di maggior ritardo del programma, segnalando a questo Comitato le situazioni di blocco o di particolare rallentamento degli interventi.
Roma, 2 agosto 2002
Il presidente delegato: Tremonti
 
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificata dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che questo Comitato su proposta del Ministro della sanita', possa riservare una quota delle assegnazioni dell'art. 20, legge n. 67/1988 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari a diretta gestione, agli ospedali classificati, agli istituti zoo-profilattici sperimentali ed all'Istituto superiore di sanita';
Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 da 30.000 a 34.000 miliardi di lire per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita';
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, che determina nel limite complessivo di euro 929.622.418,36 (1.800 miliardi di lire) l'ammontare dei fondi di cui all'art. 20 della richiamata legge n. 67/1988, utilizzabili in ciascuna regione per interventi relativi alle strutture per l'attivita' libero-professionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2001) che, a valere sulla predetta somma di euro 929.622.418,36, ripartisce un importo di euro 826.143.140,92 (L. 1.599.636.179.465) fra le regioni per la realizzazione delle strutture per l'attivita' libero-professionale;
Vista la proposta del Ministero della salute in data 19 luglio 2002 relativa al programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue pari a euro 1.239.684.455,44 (L. 2.400.363.820.535);
Considerato che il programma presentato dal Ministero della salute, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e provincie autonome, nel garantire al territorio sia una quota in base a parametri capitari, sia una quota di riequilibrio, valorizza la capacita' di spesa regionale incentivando il rapido ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate;
Tenuto conto dell'opportunita' di portare a compimento i programmi di riqualificazione degli enti di cui al citato art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2002;

Delibera:
1. A valere sull'importo complessivo di euro 1.239.684.455,44 (L. 2.400.363.820.535) indicato in premessa:
a) la somma di euro 1.101.886.615,00 (L. 2.133.549.996.026) e' ripartita tra le regioni e province autonome secondo quanto riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera;
b) il residuo importo di euro 137.797.840,44 (L. 266.813.824.509) viene riservato agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Il Ministero della salute relazionera' annualmente a questo Comitato sull'attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.
L'unita' di verifica degli investimenti pubblici provvedera' a verificare, previo accordo con il Ministero della salute, gli ostacoli all'attuazione degli investimenti nelle aree di maggior ritardo del programma, segnalando a questo Comitato le situazioni di blocco o di particolare rallentamento degli interventi.
Roma, 2 agosto 2002
Il presidente delegato: Tremonti
 
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