Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 31485 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31471, datato 19 settembre 2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Ansaldo Ramo di Finmeccanica, con sede in Genova, unita' di Genova, per un massimo di 22 unita' lavorative per il periodo dall'8 luglio 2000 al 7 gennaio 2001.
Istanza aziendale presentata il 4 agosto 2000 con decorrenza 8 luglio 2000.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, e' prorogato per il periodo: dall'8 gennaio 2001 al 7 luglio 2001.
Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 8 gennaio 2001, unita' di Genova, per un massimo di 20 unita' lavorative.
Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31484 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n. 31473, datato 19 settembre 2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia ora S.p.a. Franco Tosi, con sede in Genova ora Varese, unita' di Legnano (Milano), divisione carpenteria meccanica e turbine industriali, per un massimo di 120 unita' lavorative per il periodo dal 29 gennaio 2000 al 30 aprile 2000.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 29 gennaio 2000.
Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31483 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31470, datato 19 settembre 2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia, con sede in Genova, unita' di Genova, per un massimo di 615 unita' lavorative, Legnano (Milano), con esclusione della divisione carpenterie meccaniche e turbine industriali, per un massimo di 320 unita' lavorative per il periodo dal 29 gennaio 2000 al 28 luglio 2000.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 29 gennaio 2000.
Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art.1 e' prorogato per il periodo dal: 29 luglio 2000 al 28 gennaio 2001, unita' di Genova per un massimo di 730 unita' lavorative, Legnano (Milano), con esclusione della divisione carpenterie meccaniche e turbine industriali, per un massimo di 120 unita' lavorative.
Istanza aziendale presentata il 2 agosto 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31476 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31060, datato 27 maggio 2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. M.W.C.R. con sede in Milano, unita' di Cardano al Campo (Varese), per un massimo di 15 unita' lavorative, Gallarate (Varese), per un massimo di 15 unita' lavorative, Oggiona S. Stefano (Varese) per un massimo di 25 unita' lavorative, per il periodo dal 4 settembre 2002 al 3 marzo 2003.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31486 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazzione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31472 datato 19 settembre 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T.L. dal 28 settembre 2000 Franco Tosi S.p.a., con sede in Varese, unita' di Legnano (Milano), limitatamente alla divisione carpenteria meccanica e turbine industriali gia' della S.p.a. Ansaldo Energia, per un massimo di 120 unita' lavorative per il periodo dal 1 maggio 2000 al 6 luglio 2000.
Istanza aziendale presentata il 26 maggio 2000 con decorrenza 1 maggio 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31477 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30973, datato 7 maggio 2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Baxter con sede in Roma, unita' di Santa Rufina (Rieti) per un massimo di 53 unita' lavorative, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 luglio 2002.
Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 2002 con decorrenza 1 luglio 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31487 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2002, n. 31469, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pirelli cavi e sistemi energia Italia S.p.a. con sede in Milano, unita' di Settimo Torinese (Torino), per un massimo di 62 unita' lavorative per il periodo dal 5 settembre 2001 al 4 marzo 2002.
Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 2001 con decorrenza 5 settembre 2001.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al citato art. 1 e' prorogato per un massimo di 62 unita' lavorative per il periodo dal 5 marzo 2002 al 4 settembre 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31488 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con l'art. 2 del decreto ministeriale datato 19 settembre 2002, n. 31474, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Infin gia' Ixtant con sede in Padova, unita' di Aversa (Caserta), per un massimo di 200 unita' lavorative per il periodo dal 3 gennaio 2002 al 2 luglio 2002.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2002 con decorrenza 3 gennaio 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31491 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.A. (ora Cremonini S.p.A.) - unita' mensa c/o Fincantieri S.p.A., con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unita' di Riva Trigoso (Genova) per un massimo di 21 unita' lavorative per il periodo dal 3 giugno 1992 al 2 dicembre 1992.
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.A. - unita' mensa c/o Fincantieri con sede in Castelvetro di Modena (Modena) unita' di Riva Trigoso (Genova) per un massimo di 21 unita' lavorative per il periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31492 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora Cremonini S.p.a.), unita' mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unita' di Moncalieri (Torino), per un massimo di 11 unita' lavorative per il periodo dal 4 febbraio 1991 al 14 luglio 1991.
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora Cremonini S.p.a.), unita' mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unita' di Moncalieri (Torino), per un massimo di 6 unita' lavorative per il periodo dal 15 luglio 1991 al 14 gennaio 1992.
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora Cremonini S.p.a.), unita' mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unita' di Moncalieri (Torino), per un massimo di 3 unita' lavorative per il periodo dal 15 gennaio 1992 al 31 maggio 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31490 del 19 settembre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: Agape S.p.a. (ora Cremonini S.p.a.), unita' mensa c/o Fiat New Holland con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unita' di Breganze (Vicenza) per un massimo di 4 unita' lavorative per il periodo dal 28 giugno 1993 al 28 luglio 1993.
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e' ulteriormente autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a., unita' mensa c/o Fiat New Holland con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unita' di Breganze (Vicenza) per un massimo di 3 unita' lavorative per il periodo dal 23 agosto 1993 al 9 ottobre 1993.
L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trenrasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31489 del 19 settembre 2002, a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2002, 1, n. 31468, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla ditta: Romaprint S.r.l., con sede in Roma, unita' di Roma per un massimo di 13 unita' lavorative, per il periodo dal 1 agosto 1992 al 31 gennaio 1993.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento di cui all'art. 1 e' prorogata per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993, per un massimo di 13 unita' lavorative.
 
Art. 3.
La corresponsione del trattamento di cui all'art. 2 e' prorogata per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994, per un massimo di 13 unita' lavorative.
 
Art. 4.
La corresponsione del trattamento di cui all'art. 3 e' prorogata per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994, per un massimo di 13 unita' lavorative.
Con decreto ministeriale n. 31481 del 19 settembre 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, foglio n. 280, registro n. 1, foglio n. 280, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto direttoriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.A. C.M.C. Cantieri Meridionali Castellammare con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unita' di Castellammare di Stabia per un massimo di 2 unita' lavorative per il periodo dal 1 aprile 2002 al 31 dicembre 2002.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 aprile 2002, come da protocollo della stessa.
La misura del trattamento di cui all'art. 1, e' ridotta del venti per cento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Con decreto ministeriale n. 31480 del 19 settembre 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, foglio n. 280, registro 1, foglio n. 280, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto direttoriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.A. C.M.C. Cantieri Meridionali Castellammare con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unita' di Castellammare di Stabia per un massimo di 8 unita' lavorative per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 aprile 2002, come da protocollo della stessa.
La misura del trattamento di cui all'art. 1, e' ridotta del venti per cento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Con decreto ministeriale n. 31478 del 19 settembre 2002 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 10 maggio 2002 al 6 maggio 2003, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calvi Sas di Calvi Giorgio Erminio & C., sede legale in Spino D'Adda (Cremona) unita' di Spino D'Adda per un massimo di 35 unita' lavorative.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.
Con decreto ministeriale n. 31479 del 19 settembre 2002 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 2002 al 2 luglio 2003 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mario Crea sede in Castrolibero (Cosenza) unita' di Castrolibero (Cosenza) per un massimo di 31 unita' lavorative.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
 
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