Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 ottobre 2002
Annullamento del decreto direttoriale 7 giugno 2000 di riconoscimento alla sig.ra Visca Francesca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 7 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2000, con il quale e' stato riconosciuto alla sig.ra Visca Francesca, nata a Venezia-Mestre il 20 giugno 1970, cittadina italiana, il proprio titolo professionale di "Avocat II" conseguito in Lussemburgo ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Viste le modifiche introdotte dalla legge lussemburghese 31 maggio 1999, art. III secondo le quali il termine "Avocat II" e' sostituito dal termine "Avocat";
Considerato che il decreto suindicato si basava essenzialmente sulla corrispondenza tra il titolo di "Avocat" posseduto dalla sig.ra Visca ed il profilo professionale dell'avvocato italiano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, art. 1;
Considerato che, successivamente alla emanazione del decreto di riconoscimento, questo Ministero veniva a conoscenza, su segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova nonche' del Consiglio nazionale forense, che, in base alla citata legge lussemburghese, il titolo di "Avocat" non corrisponde alla figura professionale italiana dell'avvocato bensi' allo status di un praticante avvocato;
Visto che la figura professionale dell'avvocato italiano corrisponde alla figura professionale lussemburghese indicata come "Avocat a' la Cour";
Visto, altresi', che, come chiarito dalla nota dell'Ambasciata d'Italia a Lussemburgo del 28 gennaio 2002, i requisiti richiesti per il conseguimento del titolo professionale di "Avocat a' la Cour" sono l'iscrizione al "Tableau de l'ordre des avocats", l'effettuazione di uno stage biennale ed il superamento di un esame;
Visto che la sig.ra Visca, sulla base della documentazione prodotta, non puo' essere considerata un "prodotto finito", data l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento ossia la mancata corrispondenza tra il titolo di "Avocat" da Lei posseduto ed il profilo professionale dell'avvocato italiano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 115/1992;
Vista la comparazione operata tra l'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto illegittimo, interesse ulteriore rispetto al mero ripristino della legalita' violata ed individuabile nella necessita' di evitare che un soggetto professionalmente ed ipoteticamente non abilitato ad esercitare l'attivita' professionale perche' sfornito di un percorso formativo analogo a quello dei cittadini italiani e richiesto per l'iscrizione all'albo, e l'interesse privato della sig.ra Visca all'esercizio dell'ormai avviata attivita' professionale in virtu' del riconoscimento del suo titolo professionale estero avvenuto con il decreto in parola;
Ritenuta, pertanto, la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato e conseguente necessita' di disporre, in via di autotutela, l'annullamento del decreto di riconoscimento del 7 giugno 2000;
Decreta:
E' annullato il decreto di riconoscimento emesso il 7 giugno 2000 in favore della sig.ra Visca Francesca, nata a Venezia-Mestre il 20 giugno 1970; pertanto, la domanda di riconoscimento del titolo professionale di "Avocat" conseguito in Lussemburgo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato, proposta dalla sig.ra Visca e' respinta.
Roma, 7 ottobre 2002
Il direttore generale: Mele
 
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