Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 27 settembre 2002, n. 228
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.



LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 948):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
il 7 dicembre 2001.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 gennaio 2001 con parere delle commissioni
1a, 2a, 5a, 8a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 7 e 12 febbraio 2002.
Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2002 (atto n.
948/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2798).
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII, IX e X.
Esaminato dalla III commissione il 18 giugno e il
3 luglio 2002.
Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il 18
settembre 2002.



 
ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3. 1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la societa' Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla societa' stessa dal bilancio dello Stato.
 
ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 settembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
----> vedere ACCORDO da pag. 5 a pag. 15 della G.U. <----
 
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