Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 15 ottobre 2002
Disciplinare per l'acquisto da parte dell'AGEA dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

Art. 1.
I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del predetto regolamento, che intendano consegnare all'AGEA i prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1999/2000 devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
Lo stoccaggio del prodotto potra' avvenire solo nei depositi dei depositari che risultano iscritti all'albo assuntori.
 
Art. 2.
L'offerta di vendita deve pervenire all'AGEA entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente disciplinare nella Gazzetta Ufficiale italiana corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:
a) certificato di iscrizione al registro delle imprese, di data non anteriore di oltre sei mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalita' e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;
b) dichiarazioni del competente UTF attestante che la partita di prodotto offerta in vendita proviene dalla distillazione di cui all'art. 1 e che e' stata prodotta nella campagna 1999/2000, ovvero entro il 31 agosto 2000, e trovasi tuttora giacente nei magazzini di deposito.
 
Art. 3.
Possono essere ceduti all'AGEA solo i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione "preventiva" di cui all'art. 1:
a) alcole etilico neutro con titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol. rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989;
b) alcole grezzo avente titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol.;
c) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dal regolamento CEE n. 1576/89 del 29 maggio 1989.
L'acquisto dell'acquavite e' subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'AGEA in recipienti di quercia o rovere, non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno.
Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere a) e c) non possono essere ceduti all'AGEA.
 
Art. 4.
Il prezzo di acquisto, per ettanidro, dovuto dall'AGEA al venditore e' di euro 94,51 per tutti i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3. Tale prezzo si applica a merce nuda franco magazzino AGEA.
 
Art. 5.
Dopo aver verificato la regolarita' dell'offerta e della relativa documentazione, l'AGEA provvede alla comunicazione di accettazione della quantita' di prodotto offerto in vendita, mediante lettera raccomandata inviata anche all'UTF ed al depositario, tenuto conto della riduzione percentuale applicabile in caso di superamento della quantita' massima acquistabile di ettanidri 120.000.
La riduzione come sopra determinata puo' essere applicata, su richiesta del distillatore, indifferentemente sul quantitativo di alcool e/o acquavite offerto in vendita.
 
Art. 6.
Il passaggio in proprieta' del prodotto, decorre, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva consegna del prodotto al magazzino indicato dall'AGEA, fermo restando la conformita' dell'alcool, ai requisiti della vigente normativa.
Il deposito puo' avvenire nei magazzini proposti dal venditore ed accettati dall'AGEA, oppure nei magazzini indicati dall'AGEA a proprio insindacabile giudizio. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'AGEA sono a carico dell'offerente.
Il servizio per il deposito, la conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistate resta affidato ai depositari alle condizioni previste dal contratto di assuntoria vigente stipulato con l'AGEA.
Pertanto anche il depositario indicato dall'AGEA dovra' provvedere a presentare, per tale partita di prodotto, il verbale UTF di presa in carico nonche' la fidejussione prevista dal contratto di assuntoria.
 
Art. 7.
L'AGEA dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione:
1) della fattura emessa dal venditore dopo il ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;
2) di tutta la documentazione prevista dal contratto di assuntoria vigente, compresa la garanzia fidejussoria a carico del depositario presso il quale e' stoccato il prodotto venduto all'AGEA.
Roma, 15 ottobre 2002
Il direttore dell'area coordinamento: Nanni
 
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