Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stata redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge
di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.".
- Il testo degli articoli 633, 641 e 648 del codice di
procedura civile, e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 3 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e' riportato nelle note all'art. 10.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attivita' produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro della sanita' del 16 dicembre 1993 (Individuazione
delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si
applica il regime di controlli microbiologici ufficiali):
"Art. 1. - 1. Ai fini degli accertamenti analitici di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 123, per prodotti alimentari deteriorabili si
intendono:
a) i prodotti alimentari preconfezionati, destinati
come tali al consumatore, il cui periodo di vita
commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data
di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura "da
consumarsi entro ... ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
b) i prodotti a base di carne che non abbiano subito
un trattamento completo e presentino pertanto le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
oppure
2) aW superiore a 0,91;
oppure
3) pH uguale o superiore a 4,5;
c) i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in
involucro protettivo destinati alla vendita previo
frazionamento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sottoposti a
congelazione o a trattamenti atti a determinare la
conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre
mesi (quali sterilizzazione, disidratazione, affumicatura,
aggiunta di soluti e/o di conservativi antimicrobici, altri
trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o in parte
da:
1) latte, ivi compreso quello parzialmente
concentrato;
2) derivati del latte quali:
crema di latte, formaggi freschi spalmabili,
formaggi freschi a pasta filata preincartati di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 aprile 1986, n.
98, convertito nella legge 11 giugno 1986, n. 252,
modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, latticini freschi, formaggi molli senza
crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura non
superiore a sessanta giorni, formaggi erborinati;
3) carni fresche e preparazioni gastronomiche
fresche a base di carni fresche;
4) prodotti della pesca freschi, nonche' alimenti
compositi freschi e preparazioni gastronomiche a base di
prodotti della pesca;
5) prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonche'
alimenti compositi e di pasticceria e preparazioni
gastronomiche, a base di prodotti d'uovo;
6) prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e
non;
7) paste fresche con ripieno destinate ad essere
vendute allo stato sfuso ai sensi dell'art. 16, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109.
2. Qualora sorgano dubbi sulla deteriorabilita' di
qualche prodotto fra quelli di cui al comma 1, lettera c),
l'accertamento della stessa viene effettuato in laboratorio
tenendo conto del fatto che sono considerati non
deteriorabili gli alimenti non preconfezionati ne'
sottoposti a trattamento conservativo idoneo ad ottenerne
una conservazione per periodi non inferiori a tre mesi che
presentino:
a) pH uguale o inferiore a 4,5 e/o
b) aW uguale o inferiore a 0,85.
3. I campioni dei prodotti alimentari deteriorabili di
cui al comma 1 vanno mantenuti dal momento del prelievo al
momento in cui viene iniziata l'analisi ad una temperatura,
ove non diversamente previsto da norme vigenti, non
superiore a +4oC e non inferiore a 0oC. I prodotti
alimentari congelati vanno mantenuti a -15oC e quelli
surgelati a -18oC.
4. Il trasporto dei campioni deve essere effettuato sin
dal momento del prelievo in contenitori atti a garantire il
mantenimento della temperatura entro i valori indicati al
comma 2.".



 
Art. 3.
Responsabilita' del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
 
Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
 
Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
 
Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita', possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
 
Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu' lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo.
 
Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravita' del fatto.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 669-bis del codice di
procedura civile:
"Art. 669-bis (Forma della domanda). - La domanda si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del
giudice competente.".



 
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile e' abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 633 del codice di
procedura civile, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
"Art. 633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda
di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o
da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di
un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte,
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il
diritto dipende da una controprestazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o
l'avveramento della condizione.".
- Il testo dell'art. 641 del codice di procedura
civile, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal
deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose
chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che
nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma
degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione,
si procedera' a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se
l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione
europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere
ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non
puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi.
Nel decreto eccetto per quello emesso sulla base di
titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento.".
- Il testo dell'art. 648 del codice di procedura
civile, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo'
concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione
provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata
concessa a norma dell'art. 642. Il giudice concede
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che
l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni.".



 
Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 e' cosi' sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 3 della legge 18 giugno 1998, n.
192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita'
produttive) come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3 (Termini di pagamento). - 1. Il contratto deve
fissare i termini di pagamento della subfornitura,
decorrenti dal momento della consegna del bene o dal
momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della
prestazione, e deve precisare, altresi', gli eventuali
sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla
consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un
termine che non puo' eccedere i sessanta giorni dal momento
della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta
esecuzione della prestazione. Tuttavia, puo' essere fissato
un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in
accordi nazionali per settori e comparti specifici,
sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti
per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei
committenti. Puo' altresi' essere fissato un diverso
termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in
accordi riferiti al territorio di competenza della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso
la quale detti accordi sono sottoscritti dalle
rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al
secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma
devono contenere anche apposite clausole per garantire e
migliorare i processi di innovazione tecnologica, di
formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento
il committente deve al subfornitore, senza bisogno di
costituzione in mora, un interesse determinato in misura
pari al saggio d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla
sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di 7 punti percentuali, salva la
pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura
superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea del semestre in questione si applica
per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento
ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il
committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per
cento dall'importo in relazione al quale non ha rispettato
i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo
entro i termini pattuiti costituira' titolo per
l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente
esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice
di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del
rapporto, su richiesta del committente, significative
modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei
costi, il subfornitore avra' diritto ad un adeguamento del
prezzo anche se non esplicitamente previsto dal
contratto.".



 
Art. 11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina piu' favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se e' confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1523 del codice civile:
"Art. 1523 (Passaggio della proprieta' e dei rischi). -
Nella vendita a rate con riserva della proprieta', il
compratore acquista la proprieta' della cosa col pagamento
dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento
della consegna.".



 
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