Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002
Scioglimento del consiglio comunale di Furtei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Furtei (Cagliari) ed il sindaco nella persona del sig. Ignazio Congiu;
Considerato che il citato amministratore, per effetto della sentenza del tribunale di Cagliari del 10 aprile 2002, passata in giudicato in data 23 giugno 2002, e' decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera b), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Il consiglio comunale di Furtei (Cagliari) e' sciolto.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2002
CIAMPI
Pisanu, Ministro dell'interno
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Furtei (Cagliari) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ignazio Congiu.
Il citato amministratore e' stato condannato, per il reato di cui all'art. 314 c.p., alla pena di un anno e sei mesi con sentenza n. 277 del 10 aprile 2002 del tribunale di Cagliari, passata in giudicato in data 23 giugno 2002. Conseguentemente, il citato amministratore e' decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera b), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Furtei (Cagliari).
Roma, 1 ottobre 2002
Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone