Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 settembre 2002, n. 192
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 10), recante: "Proroga di termini nel settore dell'editoria".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "per un periodo di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2002";
b) il comma 2 dell'articolo 1 e' abrogato;
c) al comma 3 dell'articolo 1 la parola: "Al" e' sostituita dalle seguenti: "Trenta giorni prima della scadenza del". Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Differimento della disciplina dei libri). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2002.
2. (Comma abrogato dall'art. 1 del decreto-legge qui pubblicato).
3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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