Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti trattamenti straordinari di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 31507 del 1 ottobre 2002, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 30 giugno 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Record, con sede in Bonate Sotto (Bergamo), unita' di Bonate Sotto (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unita', su un organico complessivo di 121 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Record a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto del criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 31508 del 2 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonche' dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione eonomica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 265 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Fintel S.p.a. sede legale in Napoli, unita' di:
Cassino (Frosinone) per un numero massimo di 54 unita' lavorative;
Marcianise (Caserta) per un numero massimo di 144 unita' lavorative;
Potenza, per un numero massimo di 67 unita' lavorative;
codice ISTAT 45.34.0 (n. matricola INPS 2002545127), per il periodo dal 1 giugno 2002 al 30 giugno 2002.
L'istituto nazionaIe della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.
Con decreto ministeriale n. 31509 del 2 ottobre 2002 e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, con sede legale in Solbiate Arno (Varese), unita' in Solbiate Arno (Varese), per un massimo di 146 unita' lavorative per il periodo dal 28 gennaio 2002 al 7 febbraio 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
Con decreto ministeriale n. 31510 del 2 ottobre 2002, e' autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 2002 al 18 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.SE.F., con sede in Balangero (Torino), unita' di Balangero (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di 24 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.SE.F., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 31511 del 2 ottobre 2002, e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie grafiche Castiglione, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unita', su un organico complessivo di n. 19 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie grafiche Castiglione, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 31512 del 2 ottobre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31420, datato 9 agosto 2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osla Sud, con sede in Striano (Napoli), unita' di Striano (Napoli), per un massimo di 40 unita' lavorative per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 giugno 2003.
Istanza aziendale presentata il 18 luglio 2002 con decorrenza 3 dicembre 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31505 del 1 ottobre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belotti, in liquidazione, con sede in Milano, unita' di S. Olcese (Genova), per un massimo di 83 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 2002 al 19 giugno 2003.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31504 del 1 ottobre 2002 e' autorizzata, per il periodo dal 2 luglio 2002 al 1 luglio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' industriale cremonese Sicrem, con sede in in Pizzighettone (Cremona), unita' di Pizzighettone (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unita', e da 40 ore settimanali a 10 ore settimanali nei confronti di 18 lavoratori, su un organico complessivo di 157 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' industriale cremonese Sicrem, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 31503 del 1 ottobre 2002, e' autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 2002 al 31 agosto 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maryfrend, con sede in Caivano (Napoli), unita' di Caivano (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di 16 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maryfrend, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 31502 del 1 ottobre 2002, e' autorizzata, per il periodo dall'8 luglio 2002 al 7 luglio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, con sede in Marano Lagunare (Udine), unita' di Marano Lagunare (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unita', su un organico complessivo di 94 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 31501 del 27 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Servizi stampa editoriali, con sede in Melzo (Milano), unita' di S. Donato Milanese (Milano), per un massimo di 33 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 31500 del 27 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartotecnica Baranzate, in liquidazione, con sede in Milano, unita' in Baranzate (Milano), per un massimo di 22 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 2001 al 21 dicembre 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
 
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