Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2002, n. 237
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in materia di dislocazione delle sedi delle direzioni interregionali della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con il quale e' stato emanato il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato;
Ritenuta l'opportunita' di apportare modificazioni alla tabella 1 allegata al predetto regolamento, relativamente all'indicazione della sede delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio
2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e' sostituita dalla seguente:
Tabella 1
(prevista dall'art. 6, comma 1) NUMERO, SEDE E COMPETENZA TERRITORIALE DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO
1. Torino: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
2. Milano: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
3. Padova: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
4. Firenze: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
5. Roma: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6. Napoli: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
7. Catania: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 381



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia):
"Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui
all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1
aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del
personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
anche attraverso la diversificazione fra strutture con
funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di
supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla
funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1 aprile
1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza
gerarchica o funzionale;
d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche
con atti amministrativi (1/e).
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le
corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
istituti individuati e quelle previgenti, nonche'
l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari, delle disposizioni degli
articoli 31 e 34 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del
secondo comma dell'art. 3 della legge 1 aprile 1981, n.
121, e' sostituita dalla seguente: 3. Identico. "a) dal
personale addetto agli uffici del dipartimento della
pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti
in cui la stessa si articola; .
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79;
e) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208 reca: "Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza,
a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, v. nelle note alle
premesse.



 
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