Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 luglio 2002, n. 239
Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", con particolare riferimento all'articolo 18, commi 1, lettera a) e 2;
Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del "Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", sono emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a), dello stesso articolo in materia di contributo per l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, determinato sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" con particolare riferimento agli articoli 26, 56 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente "Modifica alla disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli Uffici finanziari" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere n. 670/2002 del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 27-23/A-104 (3472), del 19 giugno 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Applicazione del contributo
1. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, aumentate nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si applicano sui premi delle assicurazioni, nei rami "incendio", "responsabilita' civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto", come riclassificati dall'articolo 2 e dalla tabella A) allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, raccolti nel territorio dello Stato, relativamente ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 1990.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge
23 febbraio 1999, n. 44, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44
(Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura):
"Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2,
sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per
ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge
n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2,
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo'
essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a).".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455
(Regolamento recante norme concernenti il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio
1999, n. 44):
"Art. 4 (Individuazione del capitolo di spesa). - 1. I
fondi di cui all'art. 18, comma 1, della legge e di cui
all'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
sono unificati in un fondo denominato "Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno.
2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarieta' per
le vittime delle richieste estorsive ai sensi dell'art. 18,
comma 1, della legge e quelle che alimentano il Fondo di
solidarieta' per le vittime dell'usura ai sensi dell'art.
14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto
nell'unita' previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa
riassegnazione, con uno o piu' decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
la parte versata nello stato di previsione dell'entrata.
3. Le predette somme sono messe a disposizione della
CONSAP con le modalita' e i tempi che verranno determinati
nella concessione prevista dal successivo art. 5.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private".
- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca: "Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi".
- Si riporta il testo dell'art. 26, nonche' il testo
delle rubriche degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 26 (Riforma del Ministero delle finanze). - 1. In
attesa della costituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi
dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla
trasformazione del Ministero delle finanze, alla
istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato
trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le
disposizioni e con le modalita' stabilite dal capo II del
titolo V".
"Art. 56 (Attribuzioni del Ministero delle finanze).
Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali).
Art. 58 (Organizzazione del Ministero).
Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali).
Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 107, reca: "Regolamento di organizzazione del
Ministero delle finanze".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca:
"Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge
23 febbraio 1999, n. 44, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'allegato A,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per
l'argomento si veda nelle note alle premesse):
"Art. 2 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina
l'esercizio delle assicurazioni indicate nel punto A) della
tabella allegata. Esso si applica:
a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica, per l'attivita' da queste esercitata nel
predetto territorio e per quella esercitata in regime di
stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di
servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati
terzi, nonche' per quella svolta in regime di liberta' di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;
b) alle imprese aventi la sede legale in un altro
Stato membro, per l'attivita' da queste esercitata nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi;
c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
per l'attivita' da queste esercitata nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento.".
"Allegato A
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali):
prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee;
forme miste;
persone trasportate.
2. Malattia:
prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee;
forme miste.
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari):
ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.
4. Corpi di veicoli ferroviari:
ogni danno subito da veicoli ferroviari.
5. Corpi di veicoli aerei:
ogni danno subito da veicoli aerei.
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai
bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto.
8. Incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.
9. Altri danni ai beni:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,
nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso
da quelli compresi al n. 8.
10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del
vettore).
11. R.C. aeromobili:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilita' del vettore).
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita'
del vettore).
13. R.C. generale:
ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12.
14. Credito:
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.
15. Cauzione:
cauzione diretta;
cauzione indiretta.
16. Perdite pecuniarie di vario genere:
rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.
17. Tutela giudiziaria:
tutela giudiziaria.
18. Assistenza:
assistenza alle persone in difficolta' a seguito del
verificarsi di un evento fortuito.
I rischi compresi in un ramo non possono essere
classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati
al punto C).".



 
Art. 2.
Denuncia, liquidazione e versamento del contributo
1. I soggetti obbligati di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo individuano distintamente dall'imposta sulle assicurazioni il contributo di cui all'articolo 1 e provvedono mensilmente al versamento, negli stessi termini stabiliti per l'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, presso i soggetti incaricati della riscossione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni. Quanto alle modalita' di versamento si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 dicembre 1998, n. 301.
2. Le imprese di assicurazione, nelle denunce dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente, in apposito allegato, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nonche' l'importo dovuto per il contributo e i dati dei relativi versamenti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato e' inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
3. I rappresentanti fiscali delle imprese di assicurazione aventi la propria sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica italiana, nella denuncia mensile dei premi incassati nel mese precedente di cui all'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, da presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, indicano in apposito allegato, distintamente, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nonche' l'importo dovuto per il contributo previsto dallo stesso articolo e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato e' inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
4. I contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, che stipulano una delle assicurazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento con assicuratori all'estero, diversi da quelli di cui al comma 3, nella denuncia da presentare agli uffici delle entrate competenti per territorio, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente l'importo dovuto per il contributo di cui all'articolo 1 e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia della denuncia a cura del soggetto obbligato e' inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
5. Sulla base dei dati contenuti nell'apposito allegato alle denunce di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, gli uffici delle entrate procedono alla liquidazione definitiva del contributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dovuto per l'anno precedente, secondo le modalita' e i termini previsti per l'imposta sulle assicurazioni, di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della legge
29 ottobre 1961, n. 1216 (per l'argomento si veda nelle
note alle premesse):
"Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori
debbono versare all'ufficio del registro entro il mese
solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed
accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli
eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta
deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I
versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella
liquidazione definitiva di cui al comma 4.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori
debbono presentare all'ufficio del registro nella cui
circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la
quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la
denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori
incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta
l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro
procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva
dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve
essere computato nel primo versamento mensile successivo a
quello della comunicazione della liquidazione da parte
dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire
superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento
lire e a quelle inferiori nel caso contrario.".
"Art. 11. - Per le assicurazioni stipulate, da
contraenti domiciliati od aventi sede in Italia, con
assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del
premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed
il pagamento della corrispondente imposta devono essere
eseguiti dal contraente all'ufficio del registro nella cui
circoscrizione egli ha il suo domicilio.
La denunzia deve essere presentata entro un mese dal
giorno del pagamento del premio ed accessori
all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata
contemporaneamente alla denunzia.
Per le merci trasportate da o verso l'Italia, gli
uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle
operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione
contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti
stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per
la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta a norma
dell'art. 1 della presente legge, o, in caso diverso, a
segnalare l'assicurazione all'ufficio del registro nel cui
distretto sono domiciliati o hanno sede il contraente o,
nella ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'art.
1, la ditta o persona assicurata.".
- Per l'argomento del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237, vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto direttoriale del Ministero delle finanze
17 dicembre 1998, reca: "Approvazione dei modelli di
versamento in lire e in euro delle entrate gia' di
competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal
Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del
territorio e modalita' di riscossione".
- Si riporta il testo dell'art. 89, comma 5, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per l'argomento
vedi nelle note alle premesse):
"5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del
registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi
incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi
a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile.
Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde
l'imposta dovuta.".



 
Art. 3.
Assegnazione delle somme al capitolo relativo
al "Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura e delle richieste estorsive"
1. Le somme relative al contributo di cui all'articolo 1, riscosse ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono di pertinenza del "Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno ed affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata, alla voce Ministero dell'interno, per essere riassegnate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 2341 contenuto nell'unita' previsionale di base 4.1.2.4 (gia' unita' previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori".
 
Art. 4.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. E' abrogato il decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive".
2. Le somme versate in applicazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, dalla data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e fino all'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata alla voce Ministero dell'interno di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, imputate al capo VIII, capitolo 1209 delle entrate del bilancio dello Stato, sono comunque assegnate al capitolo 2341 contenuto nell'unita' previsionale di base 4.1.2.4 (gia' unita' previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 luglio 2002
Il Ministro dell'interno
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 382



Note all'art. 4:
- Il decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251,
reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo
di sostegno per le vittime di richieste estorsive".
- Per l'argomento della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
si veda nelle note alle premesse.



 
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