Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto "Regioni-autonomie locali" (pos. 13567).

LA COMMISSIONE
In merito al procedimento n. 13567, su proposta del prof. Pinelli, ha adottato, all'unanimita', la seguente delibera.
Premesso
1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni-autonomie locali" erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 146/1990;
2. che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, questa commissione "valuta ... l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati";
3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto "Regioni-autonomie locali" e' disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, valutato da questa commissione;
4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si e' reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
5. che in data 7 maggio 2002 l'ARAN ha sottoscritto un accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto "Regioni ed autonomie locali" con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrale e sostanziale;
6. che in data 27 giugno 2002 questa commissione ha valutato il predetto accordo non idoneo limitatamente alla mancata disciplina della continuita' del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne, invitando, nel contempo, le parti a modificare l'art. 3 nel senso indicato in motivazione o a formulare proposte alternative entro quindici giorni dalla ricezione della presente delibera;
7. che in data 20 agosto 2002 e' pervenuta dalla segreteria nazionale della FP/CGIL una lettera di risposta nella quale la predetta organizzazione sindacale chiede un chiarimento in merito alla delibera del 27 giugno 2002, con particolare riferimento agli scioperi dell'intera giornata;
8. che in data 20 agosto 2002 e' pervenuta una lettera dell'ARAN, nella quale in risposta alla delibera del 27 giugno 2002 si comunica che, a seguito di una riunione svoltasi con le organizzazioni sindacali, e' emerso che l'opportunita' di un'audizione con i membri della commissione;
9. che in data 12 settembre 2002, presso la sede della commissione di garanzia si e' tenuta un'audizione con i rappresentanti dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali nel corso della quale e' stata rappresentata l'opportunita' di prevedere quale misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne; Considerato
1. che, con la deliberazione del 27 giugno 2002, indicata in premessa, questa commissione ha valutato inidoneo l'accordo in premessa limitatamente alla mancata disciplina relativa alla continuita' del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne di cui all'art. 3 dell'accordo medesimo;
2. che nella medesima delibera questa commissione aveva evidenziato la necessita' di prevedere, che gli scioperi del personale degli asili nido e delle scuole materne, indipendentemente dalla loro durata, potessero coinvolgere solamente la prima e/o l'ultima ora dell'orario di fruizione del servizio da parte dell'utenza;
3. che tuttavia le organizzazioni sindacali, al fine di garantire il contemperamento degli interessi coinvolti, hanno evidenziato l'opportunita' di prevedere, quale misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
4. che tale soluzione trova gia' applicazione nell'accordo sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero relativamente al comparto scuola valutato da questa commissione con deliberazione n. 285/99 del 22 aprile l999;
5. che in data 20 settembre 2002 e' pervenuto l'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto "Regioni-autonomie locali", sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
6. che l'art. 4 di tale accordo prevede forme di contingentamento idonee a garantire gli interessi degli utenti con gli interessi del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
7. che tali forme di contingentamento rispondono a quanto richiesto da questa commissione con la deliberazione del 27 giugno 2002;
Valuta idoneo
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per l'area dirigenziale del comparto "Regioni-autonomie locali", sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione pubblica, all'ARAN, alle organizzazioni sindacali CGIL-tp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) ed alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
Dispone inoltre la pubblicazione dell'accordo citato in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI SIGLATO TRA L'ARAN E LE OO.SS. DEL 19 SETTEMBRE 2002 (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali con deliberazione 02/181 del 25 settembre 2002).
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e confederazioni sindacali.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
 
Art. 2.
Servizi pubblici essenziali
1. Nel comparto regioni-autonomie locali, di cui all'art. 5 del CCNQ del 2 giugno 1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;
c) attivita' di tutela della liberta' della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, esclusivamente la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attivita' prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilita';
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilita' 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonche' alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonche' con la reperibilita' delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attivita' richiesta dall'autorita' giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attivita' di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
c) attivita' di pronto intervento;
d) attivita' della centrale operativa;
e) vigilanza casa municipale;
f) assistenza al servizio di cui al n. 8, in caso di sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovra' essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilita';
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli articoli 3 e 4 del presente accordo;
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
deposito bilanci e atti societari;
certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili, tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;
registrazione brevetti.
Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lettere c), d), e) ed f) e 14), sono garantite in quegli enti ove esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
 
Art. 3. Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne
e delle altre scuole gestite dagli enti locali
1. In relazione ai servizi concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), ai fini della effettivita' del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonche' degli esami di idoneita';
b) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di Stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l'entita' della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalita' di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'art. 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attivita' educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attivita' di insegnamento e per le attivita' connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di quaranta ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico), nelle scuole materne ed elementari e di sessanta ore (equivalenti a dodici giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non puo' superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non puo' comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attivita' educative. In caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attivita' funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attivita' valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.
 
Art. 4.
Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido
1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso tra quelli concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), ai sensi dell'art. l, comma 2, lettera d) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della effettivita' del suo contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) svolgimento dell'attivita' educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l'entita' della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalita' di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'art. 2, comma 2, n. 18) e nel comma 1 del presente articolo:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di quaranta ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non puo' superare, due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non puo' comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di attivita' educative. In caso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di attivita' educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attivita' funzionali all'attivita' educativa deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per piu' di otto giorni nel corso dell'anno scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.
 
Art. 5.
Contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;
c) i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 7 del presente accordo.
4. In conformita' alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti gia' individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.
 
Art. 6.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalita' d'attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e private, di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa tempi e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 7, comma 9.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono cosi' stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unita' organizzative o sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti;
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza e' fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la funzione pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita' o di calamita' naturale.
 
Art. 7.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale e' inviato alla commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio' anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 6, comma 5.
 
Art. 8.
Norme finali
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applica l'art. 4 della predetta legge n. 146/1990.
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto regioni-autonomie locali.
3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell'ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dall'ordinamento degli enti, siano state conferite responsabilita' gestionali.
 
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