Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2002 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 30 settembre 2002
Attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 6. (Ordinanza n. 323).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 6;
Atteso che nell'ambito del mandato conferitogli il Commissario governativo deve provvedere, in deroga all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, con proprio decreto, entro il 30 ottobre 2002, all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna;
Ritenuto di provvedere all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna, di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Ordina:
Art. 1.
Istituzione e natura giuridica dell'Agenzia
1. E' istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994.
2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.
3. L'ARPAS e' ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalita' giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
 
Art. 2.
Funzioni dell'Agenzia
1. L'ARPAS svolge le attivita' tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'art. 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e relative a:
a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
1) acqua;
2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
3) suolo;
4) rifiuti solidi e liquidi;
5) radioattivita' ambientale;
6) rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni;
b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonche' di prevenzione di rischi ambientali;
c) ricerca di base e applicata;
d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di monitoraggio ambientale e di altri sistemi di indagine in materia ambientale;
e) formazione e aggiornamento professionale nel settore ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente.
 
Art. 3.
Attivita' di prevenzione e controllo
1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'ARPAS provvede, in particolare a:
a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo;
b) effettuare il controllo della qualita' dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualita' delle acque superficiali e sotterranee e delle acque di balneazione;
c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;
d) effettuare controlli preventivi e periodici su impianti e attivita' che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore, potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e alla sicurezza in ambienti di vita;
e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalita' di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali e ai disastri naturali di origine meteorologica;
f) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorita' competenti in campo ambientale;
g) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualita' e sulle buone pratiche di laboratorio.
 
Art. 4.
Attivita' di supporto e assistenza tecnico-scientifica
1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), l'ARPAS:
a) formula alle autorita' amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pareri e proposte concernenti:
1) i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualita' dell'aria, dell'acqua e del suolo;
2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi;
3) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero;
4) l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale;
b) fornisce alla regione, ai comuni, alle province ed alle aziende-USL il supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani e programmi regionali o territoriali per l'elaborazione di normative, per la valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, per la valutazione d'impatto ambientale e la determinazione del danno ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e istruttorie, per l'approvazione di progetti e il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione nonche' per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;
c) effettua attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attivita' industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, e successive modificazioni;
d) formula agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;
e) svolge attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
f) esegue attivita' analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle province, dalle aziende-USL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto.
2. L'ARPAS puo' inoltre fornire altre attivita' di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla regione e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalita' di cui all'art. 10.
 
Art. 5.
Sistema informativo regionale ambientale
1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali.
2. Nello svolgimento di tali attivita' l'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale, con il sistema informativo delle aziende-USL, con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 
Art. 6.
Attivita' di formazione e informazione
1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), l'ARPAS:
a) promuove le attivita' di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
b) realizza attivita' di formazione e informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;
c) promuove le attivita' di educazione ed informazione dei cittadini elaborando e mettendo in atto progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza dei rischi, delle potenzialita', dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, al controllo dei fattori inquinanti e alle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale.
 
Art. 7.
Prestazioni a favore di privati
1. L'ARPAS puo' fornire prestazioni a favore di privati purche' tale attivita' non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialita' nell'esercizio delle attivita' ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilita' sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, sentito il direttore generale dell'ARPAS, con proprio decreto individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle prestazioni di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.
 
Art. 8.
Funzioni della regione
1. La regione con deliberazione della giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, provvede, in particolare, a:
a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attivita' di prevenzione collettiva e controllo ambientale;
b) approvare il programma di attivita' dell'ARPAS di cui all'art. 22;
c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
d) esercitare il controllo di cui all'art. 24.
 
Art. 9.
Funzioni dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL

1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e secondo l'art. 11, comma 3, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a:
a) igiene, sanita' pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale;
b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati;
e) sanita' animale;
f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
 
Art. 10.
Coordinamento tra regione, ARPAS e aziende-USL
1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. La giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, puo' emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento al fine di individuare modalita' di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL.
3. Presso ogni provincia sono istituiti, con decreto del presidente della regione, i comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle attivita' periferiche dell'ARPAS con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL.
4. Il comitato provinciale di coordinamento ha il compito di:
a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attivita' del/i dipartimento/i locale/i;
b) richiedere periodiche informazioni sullo svolgimento delle attivita' programmate e sui risultati conseguiti.
5. Ciascun comitato provinciale di coordinamento e' presieduto dal presidente della provincia ed e' cosi' composto:
a) dall'assessore provinciale competente in materia sanitaria;
b) dall'assessore provinciale competente in materia ambientale;
c) dal dirigente responsabile dell'assessorato dell'ambiente della provincia;
d) dal/i direttore/i del/i dipartimento/i locale/i dell'ARPAS;
e) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL esistenti nel territorio della provincia;
6. Il comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del consiglio provinciale e si riunisce quattro volte l'anno. Il comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute.
7. In sede di prima attuazione della presente ordinanza, i comitati provinciali si riuniscono entro tre mesi dalla costituzione dell'ARPAS.
 
Art. 11.
Convenzioni e accordi di programma
1. Nelle materie di cui al presente decreto l'ARPAS, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attivita' di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della regione, delle province, dei comuni, delle comunita' montane e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL. Le prestazioni effettuate in favore delle aziende-USL sono gratuite.
2. La regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, stipula con le province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAS da parte delle province stesse. Le convenzioni regolano altresi' la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonche' le modalita' di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.
 
Art. 12.
Funzioni degli enti locali
1. Gli enti locali:
a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attivita' di protezione e controllo ambientale di cui all'art. 8, lettera a);
b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi;
c) si avvalgono dell'ARPAS per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b).
 
Art. 13.
Organi dell'ARPAS
1. Sono organi dell'ARPAS:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori.
 
Art. 14.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, ed e' scelto tra persone in possesso di diploma di laurea e di competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina del direttore generale, le funzioni dello stesso sono svolte da un Commissario straordinario nominato con decreto del presidente della regione - Commissario governativo ed e' scelto tra i dirigenti della regione in possesso dei requisiti per essere nominati direttore generale. Al Commissario straordinario si applicano le previsioni dettate per il direttore generale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato di durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza ed e' a tempo pieno. L'incarico e' incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico e' subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza.
3. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal piu' anziano di eta' fra i direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS.
4. Al direttore generale spettano i compensi nella misura stabilita dall'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni; in prima applicazione e' attribuito il trattamento economico previsto per la fascia A nella deliberazione della giunta regionale n. 27/52 del 7 agosto 2001.
5. Le cause di incompatibilita' relative all'incarico del direttore generale sono stabilite in base alle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti strumentali della regione.
6. Il direttore generale:
a) attua gli indirizzi strategici per la gestione dell'ARPAS nell'ambito degli obiettivi generali delle attivita' di prevenzione collettiva, controllo ambientale e coordinamento delle attivita' di tutela ambientale, sulla base delle direttive della regione;
b) predispone il programma di attivita' di cui all'art. 22;
c) approva il regolamento di cui all'art. 21;
d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
f) predispone una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti;
g) propone alla giunta regionale i criteri generali da seguirsi nell'individuazione delle tipologie delle prestazioni a favore di privati e nella determinazione delle relative tariffe;
h) e' preposto alla gestione operativa dell'ARPAS e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'ARPAS.
i) provvede al coordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'ARPAS;
l) adotta il regolamento organizzativo, quello contabile ed i tariffari;
m) determina la dotazione di personale dell'ARPAS;
n) adotta un sistema di controllo di gestione.
8. In sede di prima applicazione della presente ordinanza spettano al direttore generale dell'ARPAS i compiti di cui all'art. 26, comma 2.
 
Art. 15.
Comitato tecnico
1. Il direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei dipartimenti locali di cui all'art. 20.
2. Il comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del direttore generale ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS.
3. Il comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPAS.
 
Art. 16.
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri ed e' nominato con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina da parte della giunta regionale, il collegio e' nominato con decreto del presidente della regione - Commissario governativo.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilita' previste per il direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del direttore generale.
4. Il collegio dura in carica per una durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza.
5. Ai componenti del collegio spetta un'indennita' annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale; al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 10 per cento dell'indennita' fissata per gli altri membri.
 
Art. 17.
Modalita' di funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori si dota, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo ed all'art. 16 che precede, di un proprio regolamento per la disciplina delle modalita' di convocazione e delle norme di funzionamento del collegio stesso.
2. Il presidente del collegio e' eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.
3. Il collegio e' convocato anche su richiesta motivata di un solo componente.
4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Il direttore generale convoca per la prima seduta il collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo.
 
Art. 18.
Articolazione organizzativa dell'ARPAS
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla presente legge l'ARPAS si articola in:
a) una struttura centrale con valenza regionale;
b) dipartimenti locali con ambito provinciale, salvo diversa previsione del regolamento di cui all'art. 14 che precede. L'organizzazione, le competenze e le modalita' di funzionamento dei dipartimenti locali sono pure determinate dal regolamento di cui all'art. 14 che precede.
 
Art. 19.
Organizzazione della direzione centrale
1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate:
a) area tecnico-scientifica;
b) area amministrativa.
2. La struttura centrale dell'ARPAS svolge le attivita' connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attivita' di carattere unitario nonche' le altre attivita' che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21.
3. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attivita' tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie piu' innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresi' all'organizzazione delle attivita' di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, alla gestione del sistema informativo ambientale regionale, nonche' le altre attivita' che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21.
4. L'area amministrativa svolge le attivita' connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonche' ogni altra attivita' amministrativa di carattere unitario nonche' le altre attivita' che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21.
5. L'organizzazione, la dotazione organica nonche' le modalita' di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 21.
6. A ciascuna area e' preposto un direttore, nominato dal direttore generale con proprio provvedimento, scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a sessantasette anni;
b) diploma di laurea:
1) in discipline tecniche o scientifiche, per il direttore dell'area tecnico- scientifica;
2) in discipline giuridiche o economiche, per il direttore dell'area amministrativa;
c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni.
7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore generale.
8. Il rapporto di lavoro dei direttori di area e' regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.
9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico e' stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di direttore generale della regione.
10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non e' compatibile con altre attivita' professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
 
Art. 20.
Dipartimenti locali
1. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPAS, i dipartimenti locali, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attivita' di laboratorio, tecnico strumentali e delle attivita' di vigilanza e controllo sul territorio. E' fatta salva la possibilita' che, come previsto all'art. 18, comma 1, lettera b), il regolamento di cui all'art. 14 preveda la costituzione di dipartimenti locali con ambito territoriale inferiore.
2. Ad ogni dipartimento locale e' preposto un direttore nominato dal direttore generale, scelto tra i dipendenti dell'ARPAS:
a) eta' non superiore a sessantasette anni;
b) diploma di laurea in discipline tecniche o scientifiche;
c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico-scientifiche.
3. I direttori dei dipartimenti locali durano in carica quanto il direttore generale.
4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti locali e' regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.
5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico e' stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di direttore di servizio della regione.
6. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
7. L'incarico di direttore di dipartimento locale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non e' compatibile con altre attivita' professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici esso determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
 
Art. 21.
Regolamento
1. Il regolamento dell'ARPAS e' adottato dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'art. 19.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS ed, in particolare, definisce:
a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonche' le modalita' di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti locali di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20;
b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla regione e agli enti locali;
c) le modalita' per la prestazione da parte dell'ARPAS di attivita' tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonche' a privati;
d) le modalita' di acquisizione di specifiche consulenze professionali;
e) la contabilita' dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilita' di tipo economico.
3. In via transitoria e sino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il regolamento stesso si intende cosi' articolato:
a) l'organizzazione e' costituita dalla struttura centrale di cui all'art. 18 la quale, sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, esercita tutte le funzioni di competenza dell'ARPAS previste nella presente ordinanza e non attribuite al direttore generale. Nelle more della nomina dei responsabili della struttura centrale, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale;
b) la dotazione organica e' coincidente con le unita' di personale individuato ed assegnato di cui all'art. 27;
c) la contabilita' dell'ARPAS viene uniformata a quella delle aziende-USL.
 
Art. 22.
Programmazione dell'attivita'
1. L'ARPAS svolge la propria attivita' sulla base di un programma valido sino al 31 dicembre 2003.
2. Il direttore generale predispone il programma di attivita' dell'ARPAS, nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 8 e sulla base delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'art. 10. Il programma e' approvato dalla giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente.
 
Art. 23.
Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPAS e' tenuta al pareggio di bilancio.
2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilita', attivita' contrattuale in vigore per le aziende-USL.
 
Art. 24.
Controllo e vigilanza
1. La giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attivita' ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarita' dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPAS. A tal fine il direttore generale dell'ARPAS fornisce alla regione tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti.
2. Si applicano le norme sul controllo di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, e successive modifiche. Possono, inoltre, essere sottoposti a controllo tutti gli atti individuati con delibera della giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, per determinati periodi di tempo. L'assessorato della sanita', igiene e assistenza sociale acquisisce il parere sui provvedimenti sottoposti a controllo dell'assessorato della difesa dell'ambiente che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza di risposta si procede prescindendo da detto parere. I termini previsti per il controllo nella richiamata legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e nella legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, e successive modifiche sono raddoppiati. La competenza all'adozione degli atti di controllo e' del dirigente del competente servizio dell'assessorato dell'igiene, sanita' e assistenza sociale.
3. Con successiva ordinanza del presidente della regione - Commissario governativo viene posto a disposizione dell'assessorato della sanita', igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di controllo.
 
Art. 25. Collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea per l'ambiente, l'Universita' e altri istituti di
ricerca.

1. Al fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS stipula appositi accordi con l'Agenzia europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con altre agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
 
Art. 26.
Costituzione dell'ARPAS
1. Gli organi dell'ARPAS sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Il direttore generale, entro novanta giorni dalla nomina, provvede:
a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densita' di popolazione, la densita' di sorgenti inquinanti, la densita' di attivita' produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;
b) alla ricognizione sentiti i direttori delle aziende-U.S.L.: del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende-USL;
c) alla ricognizione sentiti i legali rappresentanti degli enti interessati delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo della qualita' ambientale di proprieta' delle province e dei comuni e del relativo personale;
d) alla predisposizione del regolamento di cui all'art. 21.
3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1, la giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, individua le strutture di supporto al direttore generale per le attivita' di cui al comma 2.
4. Con successiva ordinanza del presidente della regione - Commissario governativo viene posto a disposizione dell'assessorato della sanita', igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza.
5. L'ARPAS e' costituita con la nomina del Commissario straordinario di cui all'art. 14.
 
Art. 27.
Personale
1. Sono provvisoriamente assegnate all'ARPAS:
a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione;
b) le dotazioni organiche dei servizi delle aziende-USL relative al personale adibito alle funzioni ed alle attivita', comprese quelle laboratoristiche, di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unita', delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attivita' trasferite;
c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle aziende-USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica;
d) le dotazioni organiche della regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attivita' di cui all'art. 2 attribuite all'ARPAS;
e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relative al personale adibito prevalentemente, alla data di emanazione della presente ordinanza, alle funzioni ed alle attivita' di cui all'art. 3 attribuite all'ARPAS.
2. In presenza di inderogabili esigenze altrimenti non soddisfacibili, si provvede con contratti di diritto privato a tempo determinato, previa autorizzazione della giunta regionale.
 
Art. 28.
Assegnazione di beni
1. Sono provvisoriamente assegnati all'ARPAS:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle aziende-USL adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS;
b) le attrezzature di controllo ambientale di proprieta' regionale, nonche' altri beni mobili ed immobili ed attrezzature della regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS;
c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS.
 
Art. 29.
Modalita' di assegnazione del personale e dei beni

1. Il presidente della regione, su proposta di concerto dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, sulla base della ricognizione di cui all'art. 26 effettuata dal direttore generale dell'ARPAS, provvede ad assegnare in via definitiva le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e all'art. 28, comma 1, lettere a), b), c).
2. Con apposita direttiva adottata dalla giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, saranno dettate disposizioni per garantire il coinvolgimento e salvaguardare l'autonomia degli enti interessati.
3. Gli enti pubblici gia' titolari delle funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS, continuano in via provvisoria nella gestione amministrativa del personale che dalla data di assegnazione di cui ai commi che precedono viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonche' nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni dei servizi e delle attivita' mediante la stipula di atti convenzionali.
 
Art. 30.
Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) il personale assegnato provvisoriamente all'ARPAS, a norma del presente decreto, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianita' maturata, nonche' il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
2. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attivita' di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attivita' e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attivita' di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle norme vigenti.
 
Art. 31.
Dotazioni finanziarie
1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite:
a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sara' destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale.
b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla regione per l'espletamento delle attivita' assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'art. 11;
c) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attivita' assegnate all'ARPAS con le modalita' di cui all'art. 11, comma 1;
d) da finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane con le modalita' di cui all'art. 11, comma 1;
e) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica;
f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi;
g) da finanziamenti statali e comunitari;
h) da eventuali lasciti o donazioni.
 
Art. 32.
Norme finali
1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente ordinanza e gia' attribuite dalla legislazione regionale al settore dell'igiene pubblica dell'azienda-USL sono svolte dai dipartimenti locali dell'ARPAS territorialmente competenti.
 
Art. 33.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvedera' con successivo provvedimento.
 
Art. 34.
Norme transitorie
1. Alla data di costituzione dell'ARPAS sono provvisoriamente soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPAS di cui all'art. 27, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994; nelle more detti presidi proseguono nella loro attivita'.
 
Art. 35.
Efficacia
1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 la presente ordinanza ha efficacia limitatamente al periodo temporale di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2003) e fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.
 
Art. 36.
1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio, 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 30 settembre 2002
Il commissario governativo: Pili
 
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