Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2002
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio del territorio di Pisa.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
per le regioni Toscana e Umbria
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale e' stato disposto che "tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1";
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa, protocollo n. 153986 in data 26 settembre 2002, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare dell'ufficio medesimo;
Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nei giorni 24, 25 e 26 settembre non e' stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dal guasto di alcune apparecchiature elettroniche del CED - e' dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;
Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 2 ottobre 2002 con protocollo n. 447 ha confermato la suddetta circostanza;
Determina:
E' accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare dell'ufficio del territorio di Pisa nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 9 ottobre 2002
Il direttore compartimentale: Macchia
 
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