Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2002, n. 247
Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 70, comma 9, che demanda ad apposito regolamento la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerata la necessita' di uno stabile sistema di relazioni sindacali, improntato alla prevenzione delle controversie sindacali che, in considerazione della centralita' delle funzioni dirigenziali svolte e della peculiarita' dell'ordinamento della carriera, assicuri un ampio e tempestivo coinvolgimento del personale interessato;
Acquisito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 70, comma 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'art. 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.". Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) amministrazione: il Ministero dell'interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche;
b) personale: il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) organizzazioni sindacali: le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia;
d) ufficio relazioni sindacali: l'ufficio relazioni sindacali del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 1 (Funzioni prefettizie). - 1. La carriera prefettizia e' unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento e' regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".



 
Art. 3.
Relazioni sindacali e istituti di partecipazione
1. Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) procedimento negoziale, di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
b) concertazione, consultazione, informazione, nonche' altre forme di partecipazione.



Nota all'art. 3:
- La rubrica del capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), reca: "Procedimento negoziale".



 
Art. 4.
Informazione
1. L'amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le organizzazioni sindacali sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, aventi riflessi sul rapporto di impiego della carriera prefettizia.
2. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici ovvero per l'innovazione tecnologica, nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi.
3. L'amministrazione fornisce un'informazione preventiva sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
f) iniziative socio-assistenziali in favore del personale;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle commissioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
4. L'informazione preventiva e' fornita ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nelle materie di cui al comma 3, almeno cinque giorni prima, inviando contestualmente la documentazione.
5. Per le materie di cui al comma 1, lettere f) e h), l'informazione e' fornita anche a livello periferico.
6. L'amministrazione puo' individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel comma 3.
7. L'amministrazione fornisce, a livello centrale e periferico, un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni dall'emanazione dell'atto:
a) provvedimenti e atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego;
b) verifica sulla applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 3, 12, comma 4, 13, comma 2 e 24, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1.-2. (Omissis).
3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.".
"Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1.-3. (Omissis).
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di Gabinetto negli uffici territoriali del Governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di Dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.".
"Art. 13 (Assegnazione dei funzionari prefettizi). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilita' ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.".
"Art. 24 (Collocamento a disposizione). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato art. 237.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.".



 
Art. 5.
Concertazione
1. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
f) formazione e aggiornamento professionale.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
 
Art. 6.
Consultazione
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di impiego e' facoltativa. Essa si svolge obbligatoriamente in materia di organizzazione e disciplina di strutture e uffici, a livello centrale e periferico, nonche' consistenza e variazione della dotazione organica.
2. Nella suddetta materia, prima di assumere le relative determinazioni, l'Amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalita' il parere delle organizzazioni sindacali.
 
Art. 7.
Comitato pari opportunita'
1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito il Comitato per le pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composto da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
2. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo, con le scadenze di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.



Note all'art. 7:
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.".



 
Art. 8.
Commissioni
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attivita' dell'amministrazione, e' prevista la possibilita' di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Amministrazione stessa nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, raccolgono dati relativi alle predette materie, che l'amministrazione e' tenuta a fornire, e formulano proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
 
Art. 9.
Diritto di assemblea
1. Il personale ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse per la categoria.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno, sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea e' effettuata, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, dai responsabili degli uffici e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
5. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuita' delle prestazioni indispensabili nelle unita' operative interessate.
 
Art. 10.
Diritto di affissione
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle sedi di servizio, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
 
Art. 11.
S e d e
1. L'Amministrazione mette a disposizione delle organizzazioni sindacali idonei locali per lo svolgimento delle loro attivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 70
 
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