Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 settembre 2002, n. 194
Testo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 209 del 6 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. (( 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera i-ter), e' aggiunta la seguente:
"i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7";
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater)".
1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La";
b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze".
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato";
2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari".
3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonche' delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformita' alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere. ))

4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo' disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'ottavo comma le parole: (( "di cui al terzo comma del precedente articolo 18.")), sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-quater, comma 2.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre.".
6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.". (( 6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.))
7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro il terzo esercizio finanziario successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario successivo".
8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita' di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attivita' di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 11-ter e 20
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio), cosi' come modificati dal presente articolo:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater).".
"Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) (lettera abrogata);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
"Art. 20 (Impegni). - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed
ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in
bilancio.
Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le
sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all'esercizio in corso.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni
estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
Quando si tratti di spese per affitti o di altre
continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se
l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la
convenienza.
Le spese per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti.
Non possono essere assunti, se non previo assenso del
Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico
degli esercizi successivi a quello in corso finche' il
bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia
stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
spese continuative di carattere analogo. L'assenso del
Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente
per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'art. 11-quater, comma 2.
Le spese di annualita' e quelle a pagamento differito
comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno.
Ciascun limite costituisce il livello massimo delle
somme impegnabili per l'attuazione degli interventi
previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si
estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni
medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in
bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi
quante sono le annualita' da pagare.
Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a
carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio
stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la
durata della spesa autorizzata.
Decorsi i termini di impegnabilita', di cui al secondo
comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4
della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma
dell'art. 33 della presente legge, gli stanziamenti da
iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi
saranno determinati in relazione alle effettive annualita'
da pagare.
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno
impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio
scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie
provinciali dello Stato per le spese decentrate si
astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero
pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nel mese di dicembre.".
- Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 23 novembre 1923, cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 36. I residui delle spese correnti non pagati
entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese per lavori, forniture e servizi possono essere
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
(Comma abrogato).
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al
31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso,
con distinta indicazione dei residui di cui al secondo
comma del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.".
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
30 dicembre 1997, cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 54 (Disposizioni in materia finanziaria e
contabile). - 1. Il comma 36 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del commercio con l'estero, puo' altresi'
autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della
SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti
dalla stessa SACE, nonche' dei crediti concessi a valere
sul fondo rotativo previsto dall'art. 6 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei
debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso
un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di
cui al presente comma possono essere convertiti, anche per
un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per
realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo
socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono
essere attuate anche attraverso finanziamenti,
cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente
destinati alla realizzazione delle suddette attivita'. Le
disponibilita' finanziarie derivanti dalle operazioni di
conversione, qualora non utilizzate con le modalita'
predette, confluiscono nei conti correnti presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente,
alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato art. 6
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere
utilizzate per le finalita' indicate nel presente comma,
nonche' per le attivita' previste dalla legge 24 maggio
1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato
fondo rotativo .
2. Al n. 1-bis) dell'art. 2948 del codice civile,
introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge 12 agosto
1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico sono
sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato .
3. Il fondo di cui all'art. 58, comma 4, del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso. Le
relative disponibilita' sono trasferite ad un fondo
destinato a concorrere alla copertura degli impegni del
Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'art. 62, comma
4, del predetto decreto legislativo.
4. Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745, e' inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo
Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea
dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la
Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione
scritta a firma del tesoriere .
5. A decorrere dal 1 gennaio 1998 sono rimborsati alla
pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito
nazionale rendita 5 per cento, emesso con regio
decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi, di cui
al precedente periodo, purche' non prescritti, di importo
inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli
sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati
all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o
formalita'. E' prescritto il capitale dei titoli nominativi
di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro
vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla
data di rimborsabilita'.
6. Dopo il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente .
7. Il comma 3 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, e' sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle
societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del
Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita'
degli enti originari, operando l'una prevalentemente
nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti
locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture,
le esportazioni e la cooperazione economica internazionale,
e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese
artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano .
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'art.
36, legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 66,
comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427.
9. Alla fine del comma 6 dell'art. 33 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole:
"nonche' dell'intervento di cui al presente articolo nei
limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 .
10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia
di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al
fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di
efficienza, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi diretti a razionalizzare le
procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei procedimenti mediante lo
snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione
degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della
difesa ed il riordino delle relative competenze, con
particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei
contratti;
b) semplificazione dell'attivita' consultiva di
organi estranei all'Amministrazione della difesa sui
progetti di contratto relativi ai sistemi informativi
militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento
di compiti concernenti la difesa nazionale.
11. I decreti legislativi di cui al comma 10 sono
sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
trasmissione dei relativi schemi.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1998, ogni rinvio
normativo o contrattuale all'indice del costo della vita
calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale)
deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo
per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica e pubblicato mensilmente nella
Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge
funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo
dell'indice sindacale e' soppressa.
13. Sono abrogate le norme che autorizzano la
contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a
specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma
12 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad
eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui
solo per finalita' specifiche di interesse pubblico; alle
relative spese pluriennali si provvede nei limiti
risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. In relazione all'esigenza di definire i risultati
dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza
intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta
unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per
l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni di
riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti
territoriali di cui al comma 1 dell'art. 35 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica le
caratteristiche delle emissioni deliberate.
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a
regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante
titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono
imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono
disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad
annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio
a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del
periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei
residui per essere reiscritte nella competenza degli
esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di
ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro
l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio.".
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell'8 luglio 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante "Unificazione
dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del
CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
94", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del
17 dicembre 1997:
"3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni
relative ad amministrazioni decentrate su base piu' ampia
di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria
provinciale operante presso il dipartimento provinciale
avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante
l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie
regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono
attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in
sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle
politiche di sviluppo e di coesione, con particolare
riguardo alle aree depresse, nonche', a richiesta e
d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri
soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di
supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie,
secondo modalita' e programmi stabiliti con i regolamenti
di cui all'art. 2, comma 2.".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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