Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 settembre 2002
Modalita' e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione stessa;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 16 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del predetto regolamento, per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, al decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1983, n. 537, ed all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa amministrazione nel rispetto del limite di spesa fissato dal successivo art. 3;
Decreta:
Art. 1.
Beni e servizi in economia
E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione per un importo fino a 130.000 euro;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro;
c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 130.000 euro;
d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;
e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;
f) lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, per un importo fino a 50.000 euro;
g) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 130.000 euro;
h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 130.000 euro;
i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 50.000 euro;
j) spese per rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro;
k) spese per cancelleria, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;
l) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;
m) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro;
n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro;
o) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 130.000 euro;
p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;
q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;
r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro;
s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro;
t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;
u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro;
v) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro;
w) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonche' di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro.
 
Art. 2.
Procedura per l'acquisizione in economia di beni e servizi
Per l'acquisizione in economia dei beni e servizi individuati all'art. 1 del presente decreto l'Amministrazione adotta la procedura disposta dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
Il presente provvedimento sara' inviato all'Ufficio centrale di ragioneria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2002
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154
 
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