Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti - biennio economico 2000-2001.

In data 24 ottobre 2002 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto tra: l'ARAN, nella persona del presidente avv. Guido Fantoni firmato, e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali.
Organizzazioni sindacali:
CGIL/FP - firmato;
FIBA/CISL - firmato;
UIL/PA - firmato;
FABI - firmato;
UGL - firmato.
Confederazioni sindacali:
CGIL - firmato;
CISL - firmato;
UIL - firmato;
FARI - firmato;
UGL - firmato.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti - biennio economico 2000-2001
 
C.C.N.L. PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente C.C.N.L., relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale dipendente della Cassa depositi e prestiti, destinatario del C.C.N.L. stipulato il 2 luglio 2002.
Art. 2.
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari mensili del personale della Cassa depositi e prestiti, derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del C.C.N.L. del 2 luglio 2002, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A.
2. I nuovi valori annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella B.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 64, comma 6, del C.C.N.L. del 2 luglio 2002, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2000-2001. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 4.
Incrementi dell'indennita' aziendale
1. Gli importi dell'indennita' aziendale di cui all'art. 74 del C.C.N.L. del 2 luglio 2002 sono incrementati, per dodici mensilita', nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata tabella C. Nella stessa tabella C sono indicati, a seguito degli incrementi, i nuovi valori mensili lordi complessivi, della predetta indennita'.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000, le misure di cui al comma 1, previste dall'allegata tabella C, sono considerate utili ai fini dell'indennita' di buonuscita e del trattamento di fine rapporto di cui al successivo art. 6.
Art. 5.
Integrazione del Fondo unico di Ente
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, il Fondo unico di Ente di cui all'art. 77 del C.C.N.L. del 2 luglio 2002 continua ad essere costituito dalle risorse indicate dal predetto articolo ed e' altresi' incrementato di un importo pari ad Euro 17,04 pro-capite mensili per tredici mensilita'.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresi' i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 6.
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci previste dal titolo XI del C.C.N.L. stipulato il 2 luglio 2002:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianita', ove percepita, comprensiva delle relative maggiorazioni;
c) indennita' integrativa speciale;
d) indennita' aziendale;
e) tredicesima mensilita';
f) assegni ad personam - ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
Art. 7.
Disposizione finale
1. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L. restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel C.C.N.L. stipulato in data 2 luglio 2002.
 
Tabella A
INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE
Valori in Euro per tredici mensilita'

----> Vedere tabella a pag. 59 della G.U. <----
 
Tabella B
NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
Valori in Euro per dodici mensilita'

----> Vedere tabella a pag. 59 della G.U. <----
 
Tabella C
INDENNITA' AZIENDALE
Valori in Euro per dodici mensilita'

----> Vedere tabella a pag. 60 della G.U. <----
 
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