Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2002, n. 249
Individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare gli articoli 2 e 4;
Visti il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; la legge 15 maggio 1997, n. 127; la legge 16 giugno 1998, n. 191; la legge 24 novembre 2000, n. 340, recanti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, di emanazione del regolamento per la disciplina delle modalita' di esecuzione e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, che apporta talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che individua il numero massimo degli uffici e dei servizi in cui si articolano le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, 28 dicembre 2000, 18 gennaio 2001, 4 maggio 2001, 9 agosto 2001, 13 novembre 2001, 21 dicembre 2001, 20 febbraio 2002, recanti modifiche ed integrazioni al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000;
Visto il parere n. 1619/91 del Consiglio di Stato, Sezione I, espresso nell'adunanza generale in data 23 gennaio 1992, con il quale vengono fornite alle amministrazioni indicazioni per l'elaborazione dei provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il parere n. 373/93 del Consiglio di Stato, Sezione I - Commissione speciale legge n. 241/1990, espresso nell'Adunanza generale del 17 maggio 1993;
Effettuata la ricognizione delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle relative attribuzioni, che si risolvono nell'elaborazione e dell'emanazione di provvedimenti amministrativi;
Ritenuto di dover emanare il regolamento concernente l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la parte relativa all'individuazione dei procedimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei termini entro i quali essi devono essere adottati e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti medesimi;
Udito il parere n. 1850/2002 del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 1 luglio 2002;
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'ufficio competente e delle fonti normative.
3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si conclude nel termine indicato da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo
degli artt. 2 e 4 e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- Per il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
veda nella nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato di ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento in quanto non sia gia' disposto per
legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.".
- Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 "Misure
urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle
pubbliche amministrazioni" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 maggio 1995, n. 109.
- La legge di conversione, con modificazioni, 11 luglio
1995, n. 273 "Misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" del
decreto-legge 12 maggio 1995 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 luglio 1995, n. 160.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
1997, n. 113.
- La legge 16 giugno 1998, n. 191 "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio
1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1998, n. 142.
- La legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per
la delegificazione di norme e per semplificazione di
procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre
2000, n. 275.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1999, n. 203.
- Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il
seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo
con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli artt. 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2000 "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2000, n. 186.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2000 "Modifiche all'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000,
recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2000, n. 215.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 dicembre 2000 "Modificazione all'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
35/2001.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 gennaio 2001 "Organizzazione e funzionamento del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2001, n. 35.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 maggio 2001 "Integrazioni e modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000,
concernente ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001, n. 111.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 agosto 2001 "Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 2001, n. 191.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 novembre 2001 "Modificazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2002, n. 3.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 2001 "Proroga dello stato di emergenza in
ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi
nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di
Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2002, n.
1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 febbraio 2002 "Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26 febbraio 2002, n. 48.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
 
Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per
i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli artt. 14 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)],
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42:
"Art. 14 (R) (Trasmissione del documento informatico).
- 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato e pervenuto al destinatario, se
trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in
conformita' alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli artt. 8, comma 2, e 9,
comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
nei casi consentiti dalla legge.".
"Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica (L).
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi (L).
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59. (L).".
- Si riporta il testo degli artt. 7 e 8 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.".
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.".



 
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previa adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' riportato nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
"Art. 59 (R) (Accesso esterno). - 1. Per l'esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono
essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego
di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle
informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano,
nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure
organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi
per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di
gestione informatica dei documenti per il reperimento, la
visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e
dei documenti da parte dell'interessato, le misure
organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2
determinano, altresi', le modalita' di identificazione del
soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici
per la firma digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione possono
utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione -
anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni
col pubblico.".



 
Art. 5
Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell'articolo 4.
3. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il termine indicato al comma 2 non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.".



 
Art. 6
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.
2. Ove talune fasi del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con sollecitudine, fatta salva ogni conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Ove il procedimento si concluda con atto sottoposto a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero ad altre forme di controllo preventivo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, il periodo di tempo relativo alla fase di controllo non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato, rinviando alle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'organo controllante.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, l'amministrazione, ove intenda adottare una determinazione espressa, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio rifiuto o del silenzio assenso.
7. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio rifiuto o di silenzio assenso, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformita'.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 16. - 1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.".
"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o
di regolamento sia previsto che per l'adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali
organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere
le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano
dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione
procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'art. 16.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (lettera abrogata dall'art. 43, decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 72, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge
21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono
anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili):
"Art. 11 (Procedimento del controllo preventivo di
ragioneria). - 1. La competente ragioneria, entro quindici
giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra
l'impegno di spesa sotto la responsabilita' del dirigente
che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non puo'
aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma
stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da
imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure
che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a
questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la ragioneria
restituisce alla competente amministrazione l'atto, con
l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore
corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la
registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine
di cui al comma 2.
2. [Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell'atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la
ragioneria verifica la legalita' e la regolarita' della
spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto
di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza che
il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi
rilievi, l'atto diviene efficace, a meno che non sia
soggetto al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti].
3. [Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui
al comma 2 e' interrotto e ricomincia per intero a
decorrere dal momento in cui l'atto viene riproposto alla
ragioneria stessa. Quest'ultima, entro il nuovo termine,
appone il visto di sua competenza, ovvero comunica al
dirigente di non poter, comunque, dare corso all'atto. E'
fatta salva la facolta' del Ministro di impartire l'ordine
scritto ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 3, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440].
4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, esso viene inviato alla
Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che
accompagna l'atto viene inviata alla competente ragioneria,
per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli
eventuali rilievi della ragioneria sono trasmessi
all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei
conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono
parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei
conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che decorrono dal
momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di
documentazione, dalla ragioneria competente.
5. [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con quello per la funzione pubblica, sono determinati gli
atti di particolare complessita' per i quali il termine di
cui al comma 2 puo' essere fissato in sessanta giorni. In
tal caso il termine per la registrazione dell'impegno ai
sensi del comma 1 e' elevato a giorni venti].
6. [I termini previsti dal presente articolo sono
sospesi dal 1 dicembre di ciascun anno al 31 gennaio
dell'anno successivo e ricominciano a decorrere dal 1
febbraio].
7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare
somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere
comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli
uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale
per la registrazione dell'impegno.".



 
Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e
di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove l'amministrazione procedente ritenga di non avvalersi di tale facolta', il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.
3. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche, determinato con le modalita' di cui al comma 4, non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche viene computato ai fini del termine finale del procedimento, da modificarsi, ove necessario, con le modalita' di cui al comma 4.
4. Entro il termine annuale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto a quelle degli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede altresi', ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' riportato nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' riportato nelle note all'art. 6.



 
Art. 8
Pareri facoltativi

1. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento da' notizia della determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Amministrazione procede prescindendo dal parere, ove questo non sia reso nei termini suddetti.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
 
Art. 9
Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento e' il dirigente delegato.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sottordinato.
4. Il dirigente preposto all'unita' organizzativa puo' affidare la responsabilita' di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unita' organizzativa riassume, senza soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento.
5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento; svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli artt. 6, 11 e 14-bis della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita'; i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione.".
"Art. 11. - 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.".
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
convocata per progetti di particolare complessita', su
motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si
pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.".
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
all'art. 3.



 
Art. 10
Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
 
Art. 11
Pubblicita'

1. Il presente regolamento e' pubblicato anche nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Presso ogni sede del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' indicato, con apposito avviso, l'ufficio presso cui sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
 
Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2002
p. Il Presidente: Letta

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte
dei conti il 4 settembre 2002
Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 266
 
Allegato
INDICE
DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Procedimenti di competenza del Dipartimento per il coordinamento amministrativo

Procedimenti di competenza dell'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici

Procedimenti di competenza dell'Ufficio del sovrintendente

Procedimenti di competenza dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari

Procedimenti di competenza del Dipartimento del cerimoniale

Procedimenti di competenza della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Procedimenti di competenza dell'Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica

Procedimenti di competenza dell'Ufficio del Segretariato generale

Procedimenti di competenza del Dipartimento degli affari generali e del personale

----> Vedere immagini da pag. 10 a pag. 50 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone