Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2002
Modifica del disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 9 luglio 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata ai vini spumanti "Trento" ed il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione ai vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Trento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento", in conformita' al parere espresso dal comitato soprarichiamato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" approvato con decreto Ministeriale del 9 luglio 1993, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Trento", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della provincia autonoma di Trento, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA "TRENTO"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Trento" e' riservata al vino spumante bianco e al vino spumante rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Spormaggiore, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualita'.
L'iscrizione all'albo dei vigneti comporta il preventivo accertamento da parte del Servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, delle condizioni naturali e tecnico-colturali, nonche' della vocazionalita' alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso.
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane ed integre.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' stabilita, per ettaro di coltura specializzata, in 150 q.li per tutte le varieta'.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi di oltre il 20% il limite massimo.
Il Servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base per vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" bianco e "Trento" rosato , un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,00% vol ed alla tipologia "Trento" riserva un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.
Ai fini della vinificazione le uve base per lo spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.
Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questo limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione.
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1 gennaio successivo alla raccolta delle uve.
Art. 6.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento", all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche: Bianco:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE. Rosato:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno tenue;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE. Riserva:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino intenso dorato;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00%vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco.
Art. 7.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti possono riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Il vino spumante a denominazione di origine controllata "Trento", bianco ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti puo', ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, fregiarsi della qualificazione "riserva"; in tal caso e' obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.
Per il vino spumante "Trento" rosato e' ammessa, in alternativa l'indicazione rose'. Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" il riferimento alle varieta' di vite che lo compongono e' consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine. Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e' obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.
Ai vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato. superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Art. 8.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" possono lasciare la zona di vinificazione di cui all'art. 5, solo dopo essere stati confezionati per il consumo.
Art. 9.
Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nei rispettivi disciplinari di produzione e secondo la normativa vigente.
 
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