Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002, n. 250
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa allefinalita' statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione puo' richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.";
b) dopo il comma 4 dell'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
c) all'articolo 5, comma 1, le parole da: "entro il 31 maggio antecedente" a: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza.";
d) dopo il comma 1, dell'articolo 5 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.";
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Documentazione degli interventi). - 1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.";
f) al comma 2 dell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.";
g) dopo il comma 2 dell'articolo 8 e' inserito il seguente:
"2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamita' naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.";
h) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis (Revoca del conferimento). - 1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perche' dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procedera' alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di revoca, l'importo del contributo e' integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unita' previsionale di base "otto per mille dell'IRPEF Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 90



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
cosi' come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi), e' il seguente:
"Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1
gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti, la
destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.
Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari
per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa
cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore
della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1987, n. 33, reca: "Approvazione del
regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n.
222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi".
- Il testo dell'art. 3, comma 19, della legge
23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale
per il triennio 1997-1999), e' il seguente:
"19. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per
l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema
del regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti commissioni. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
10 marzo 1998, n. 76, reca: "Regolamento recante criteri e
procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per
mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, reca: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 10 marzo
1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002,
qui pubblicato:
"Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1. Possono accedere
alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui
all'art. 1 le pubbliche amministrazioni, le persone
giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in
ogni caso il fine di lucro.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma
1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni
devono possedere i seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanna, ancorche' non
definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti
non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi,
salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, nonche' delle
assicurazioni sociali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di
quote dell'otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra
le finalita' istituzionali anche interventi dei tipi
indicati all'art. 2;
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da
almeno tre anni;
g) avere adeguate capacita' tecniche; rilevano a tale
fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo
settore di attivita', i titoli di studio dei soggetti
concretamente responsabili della realizzazione
dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa
e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei
dipendenti;
h) avere adeguate capacita' finanziarie.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c),
devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli
amministratori e dal responsabile tecnico della gestione
dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono
comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), mediante
distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli
amministratori e del responsabile tecnico della gestione
dell'intervento; quanto alle lettere d), e f), con
dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla
lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante
relativa alle finalita' statutarie; quanto alla lettera g),
con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle
iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di
attivita', ai titoli di studio dei soggetti concretamente
responsabili della realizzazione dell'intervento, alla
struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al
numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto
alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale
rappresentante relativa alla situazione reddituale o
economica, l'amministrazione puo' richiedere prima del
conferimento del contributo la prestazione di idonea
garanzia bancaria o assicurativa.
4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni
sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se
presentate unitamente a copia fotostatica di un documento
di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445".
- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), e' il
seguente:
"Art. 46. - Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47. - L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che
la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva".
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 38. - Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 10 marzo
1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002,
qui pubblicato:
"Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). - 1. Entro
il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei
Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla
stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo
antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle
risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui
all'art. 1. A tal fine fa fede la data risultante dal
timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di
partenza.
1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il
termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione
tecnica di cui all'allegato B) e, per i soggetti giuridici
privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei
requisiti soggettivi.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie,
sulle singole iniziative, documentate a norma dell'art. 6,
la valutazione delle amministrazioni competenti e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per quanto attiene alla verifica della relazione
tecnica di cui allo stesso art. 6.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il
30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui
al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui
all'art. 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni
interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori
accertamenti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 10 marzo
1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002,
qui pubblicato:
"Art. 8 (Erogazione dei fondi e verifica dei
risultati). - 1. I fondi dell'otto per mille sono erogati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne da'
comunicazione ai Ministeri competenti per materia.
2. I Ministeri competenti per materia verificano e
riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei
Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli
interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille.
A tal fine i soggetti destinatari dei contributi
presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti una
relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne
indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di
spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di
notorieta' resa dal legale rappresentante e dal
responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal
responsabile del procedimento.
2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione
di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a
interventi per calamita' naturali la relazione deve essere
corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero,
nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di
opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e
relazione sul conto finale.
3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al
parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e
sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli
interventi finanziati".
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica del 10 novembre 1999, n. 469 (Regolamento
recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle
unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello
Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti
dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 2. - Le riassegnazioni alle pertinenti unita'
previsionali di base di particolari entrate, previste da
specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti
finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da registrarsi alla Corte dei
conti e riguardano le somme versate all'entrata entro
l'anno finanziario di competenza.
2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno
e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere
riassegnate alle corrispondenti unita' previsionali di base
dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica da
registrarsi alla Corte dei conti.
3. Le amministrazioni interessate trasmettono al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni
di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del
responsabile del procedimento amministrativo che attesti,
anche sulla base delle relative evidenze informatiche,
l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la
riassegnabilita' delle somme.
4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle
amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il
tramite del competente Ufficio centrale del bilancio".



 
Allegato al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Allegato A
(previsto dall'articolo 6, comma 1)
DOMANDA
Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento
per il coordinamento
amministrativo - Via della
Vite n. 13 - 00187 Roma
La ................................................................ (soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente, codice fiscale, telefono e fax) intende realizzare l'iniziativa .................... (indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, D.P.R. n. 76/1998, e la localizzazione dello stesso) della prevista durata di ........................................................... (specificare separatamente la durata complessiva dell'intervento e la durata delle singole fasi) del costo totale preventivato di ......... (specificare il costo totale e il costo delle singole fasi), chiede pertanto il contributo di lire/euro a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.
Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell'intervento e' il sig. ........................................................... (nome, qualifica, recapiti ed indirizzi telefonici).
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B;
b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76/1998, solo per le persone giuridiche private.
Luogo e data ....
Firma del legale rappresentante
...............................
 
Allegato al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 1-bis)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro:
documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76/1998.
Documentazione tecnica relativa a:
1. Interventi per la conservazione di beni culturali (1)
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
4. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come "bene culturale" ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;
5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, eventuale documentazione comprovante la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
6. situazione giuridica del bene: proprieta/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
7. notizie storiche relative al bene;
8. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralita' di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);
9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumita';
10. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998;
11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
13. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
14. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove gia' esistente - il progetto e relative planimetrie disegni;
15. documentazione fotografica;
16. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
17. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste
(1) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia dei beni culturali dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
18. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
19. computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;
20. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
21. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
22. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.
2. Interventi per calamita' naturali
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumita';
4. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;
5. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano individuato con apposita corografia su scala adeguata sulla quale verranno indicati i punti di osservazione dai quali e' stata realizzata la documentazione fotografica;
9. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell'intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di cui al decreto-legge n. 180/1998 convertito nella legge n. 267/1998 con specifica della categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992;
10. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove gia' esistente - il progetto e relative planimetrie e disegni;
11. documentazione fotografica;
12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
15. computo metrico estimativo;
16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.
3. Interventi di assistenza ai rifugiati
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.
4. Interventi per fame nel mondo
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell'intervento;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.
L'Amministrazione si riserva di escludere le voci di spesa non congruenti con le finalita' perseguite dall'intervento o con il requisito della straordinarieta'.



Note all'allegato B:
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e'
il seguente:
"Art. 21. - I beni culturali non possono essere
demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili
con il loro carattere storico od artistico oppure tali da
creare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'.
Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere
smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.
Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi
titolo, e devono essere conservati nella loro organicita'.
Il trasferimento di complessi organici di documentazione di
archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal
proprietario, possessore o detentore e' subordinato ad
autorizzazione del soprintendente.
Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e
degli archivi privati di notevole interesse storico e'
subordinato ad autorizzazione del soprintendente
archivistico".
- Il decreto-legge dell'11 giugno 1998, n. 180, reca:
"Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania" e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 267.
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: "Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile".



 
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