Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 5 novembre 2002
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha istituito l'Agenzia del demanio;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprieta' dello Stato facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato;
Ritenuto che il valore indicato nel sopracitato elenco si riferisce al valore di inventario degli immobili aggiornato alla data del 31 dicembre 2001;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dello Stato e appartengono al patrimonio indisponibile e disponibile i beni immobili individuati nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 
Art. 6.
Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2002
Il direttore dell'Agenzia: Spitz
 
Allegato A

----> vedere allegato da pag. 43 a pag. 44 della G.U. <----
 
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