Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2002
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonche' procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni. (Ordinanza n. 3250).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;
Considerato che l'evento sismico ha reso inagibili o parzialmente inagibili edifici pubblici e privati, nonche' edifici di interesse storico ed artistico;
Visto il rapporto preliminare sui danni agli edifici pubblici e privati, redatto dalla regione Siciliana a seguito della campagna di sopralluoghi coordinati dal Centro operativo misto insediatosi presso l'Ufficio territoriale di governo di Palermo;
Vista la nota com. 136/63 pervenuta al Dipartimento della protezione civile il 24 settembre 2002 del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali, di cui al decreto interministeriale 133 del 23 gennaio 2001, concernente la stima sintetica provvisoria dei danni relativi ai beni di interesse storico-artistico;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione Siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1 ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001 e n. 3140 del 7 giugno 2001;
Vista la nota n. 539 del 26 febbraio 2002, con la quale la regione Siciliana ha chiesto l'adozione di norme di acceleramento e snellimento delle procedure per taluni obiettivi previsti dalla citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Sentito il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentito il prefetto di Palermo;
Sentiti la provincia ed il comune di Palermo;
D'intesa con la regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai comuni della provincia di Palermo nei quali, in relazione agli eventi sismici del 6 settembre 2002, e' stata registrata un'intensita' macrosismica (MCS) uguale o superiore al quinto grado.
 
Art. 2.
1. Il presidente della regione Siciliana e' nominato commissario delegato per le attivita' connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche di pertinenza, del patrimonio edilizio pubblico regionale, degli edifici di interesse storico-artistico regionali, degli edifici di culto, nonche' del patrimonio edilizio pubblico e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico amministrativa il presidente della regione Siciliana - commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture, nonche' di quelli degli Enti locali e potra', altresi', avvalersi della consulenza del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali da rischi naturali di cui al decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001.
2. Il prefetto di Palermo e' nominato commissario delegato per le attivita' connesse alla messa in sicurezza degli edifici di proprieta' dello Stato di competenza del Fondo edifici di culto gestito dal Ministero dell'interno e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico amministrativa, il prefetto di Palermo - commissario delegato, potra' avvalersi delle strutture tecniche del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Siciliana e della Soprintendenza regionale, della consulenza del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali da rischi naturali di cui al decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001, nonche' di 5 unita' di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
3. Il sindaco di Palermo e' nominato commissario delegato per le attivita' connesse alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico comunale e privato del comune di Palermo e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico amministrativa il sindaco di Palermo - Commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture.
4. Il presidente della provincia di Palermo e' nominato commissario delegato per le attivita' connesse alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio di proprieta' provinciale e privato nella provincia di Palermo e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico amministrativa il presidente della provincia di Palermo - commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture, nonche' di quelli degli enti locali.
5. I commissari delegati, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedono ad adottare, anche a fronte della riscontrata persistenza dei fenomeni sismici, tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, ad eliminare situazioni di pericolo esistenti ed a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.
6. Il presidente della provincia di Palermo - commissario delegato, e' autorizzato ad avvalersi di unita' di personale altamente specializzato da utilizzarsi per il supporto nell'attivita' di aiuto alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 6 settembre 2002. I relativi oneri pari a 50.000 mila euro sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.
7. Presso la presidenza della regione Siciliana e' istituito un comitato presieduto dal presidente della regione Siciliana - commissario delegato e composto dal prefetto di Palermo - commissario delegato, dal presidente della provincia di Palermo - commissario delegato e dal sindaco di Palermo - commissario delegato, con funzioni di coordinamento delle iniziative commissariali e di indirizzo in relazione alla individuazione dei criteri di gestione degli interventi demandati agli stessi commissari delegati, e con il compito di provvedere al riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.
8. Il prefetto di Palermo - commissario delegato e' autorizzato, avvalendosi delle medesime deroghe menzionate nell'art. 11 dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nell'art. 7 dell'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002 e nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3199 del 24 aprile 2002, nonche' di quelle di cui all'art. 7 della presente ordinanza, a realizzare tutti gli interventi di variante e messa in sicurezza del tratto di condotta del nuovo acquedotto di Scillato, interessato dal fenomeno franoso connesso all'evento sismico del 6 settembre 2002. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie derivanti dall'ordinanza 3224/2002 disponibili sulla contabilita' del prefetto di Palermo - commissario delegato, nonche', ove insufficienti, sulle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.
9. Presso la regione Siciliana e' istituita una struttura temporanea di missione con il compito di supportare il comitato di coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' per assolvere alle specifiche competenze di protezione civile del Dipartimento della protezione civile. La predetta struttura, coordinata da un dirigente di prima fascia, e' composta da personale appartenente alla pubblica amministrazione che viene posto a disposizione della struttura medesima secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, per il personale dirigente, di una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 6 della presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Entro centoventi giorni dall'adozione della presente ordinanza, i commissari delegati predispongono appositi piani, recanti l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza degli edifici danneggiati in modo grave e significativo dalla crisi sismica del 6 settembre 2002. Nei piani dovranno essere specificati gli enti attuatori, i proprietari degli immobili, la localizzazione dei medesimi, l'esito dei sopralluoghi, da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'importo stimato di progetto, il contributo concedibile ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'opera.
2. I piani predisposti dai commissari delegati sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, e sono resi esecutivi successivamente a tale presa d'atto.
3. I commissari delegati individuano nei rispettivi piani gli interventi urgenti ed indifferibili, che dovranno essere realizzati entro il termine di novanta giorni dalla data di presa d'atto di cui ai commi 2 e 5.
4. Agli interventi ricompresi nel piano di cui ai commi 1 e 5 si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai fini di cui al presente comma puo' essere utilizzata la procedura della Conferenza di servizi, i cui termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla meta'.
5. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti preposti, i piani possono essere rimodulati per una sola volta. Tali rimodulazioni sono soggette alla preventiva presa d'atto di cui al comma 2, e potranno essere presentate entro sei mesi dalla prima presa d'atto.
 
Art. 4.
1. I commissari delegati, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedono al rimborso agli enti locali degli oneri sostenuti per gli interventi disposti in emergenza al fine di assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle situazioni di pericolo.
2. Il sindaco di Palermo - commissario delegato provvede ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte, cosi' come risultante dagli accertamenti tecnici coordinati dal Centro operativo misto presso l'Ufficio territoriale di governo di Palermo e dalle ordinanze sindacali emesse a seguito della crisi sismica del 6 settembre 2002, per la durata massima di dodici mesi, decorrenti dalla data di sgombero dall'immobile, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00.
3. I commissari delegati provvedono, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza, alla concessione ed erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle attivita' produttive, secondo un ordine di priorita' preventivamente determinato nei piani di cui all'art. 3 e con le procedure di cui alla citata legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 5.
1. Con propria relazione i commissari delegati, per il tramite della struttura temporanea di missione di cui al comma 9 dell'art. 2 della presente ordinanza, che esprime in merito le proprie eventuali valutazioni, riferiscono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi da eseguire ai sensi della presente ordinanza e sull'impiego delle risorse statali all'uopo stanziate, attestando contestualmente che gli interventi ultimati hanno conseguito gli obiettivi di cui alla presente ordinanza, nelle forme e secondo le modalita' di cui alla circolare n. l del 20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000.
 
Art. 6.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ed agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza e' destinata la somma di 47,5 milioni di euro.
2. Per il potenziamento dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature logistiche del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo e per le ulteriori esigenze del Dipartimento della protezione civile anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della presente ordinanza, e' destinata la somma di 2,5 milioni di euro.
3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico degli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 7.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati a derogare alle seguenti disposizioni di legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, art. 456, comma 12;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18, 19;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14; 14-bis, 14-ter, 14-quater;
legge della regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo primo, capo primo, articoli 2, 6 e 7, capo secondo, articoli 21, 23, 26, 28;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 24;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001;
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, articolo 2-sexies;
 
Art. 8.
1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile verra' istituito un "Comitato di rientro nell'ordinario", con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza.
 
Art. 9.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di cui agli obiettivi a, c, d, f, h, i, i-bis (limitatamente alle infrastrutture non statali e agli edifici pubblici non statali), i-ter indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nei casi in cui la regione Siciliana non abbia gia' provveduto ad affidare gli incarichi di progettazione, il "disciplinare di incarico" da assegnare al progettista deve contemplare termini perentori per la consegna della progettazione nelle sue varie fasi. In caso di inadempienza, la presidenza della regione Siciliana, previa diffida ad adempiere, da effettuarsi entro un periodo di tempo massimo non superiore a sei mesi e non prorogabile, ha facolta', anche su richiesta dell'Ente attuatore, di revocare l'incarico di progettazione affidato.
3. La revoca dall'incarico di progettazione e' prevista anche nel caso che il progettista non ottemperi alle prescrizioni ed alle richieste di integrazioni e/o rielaborazioni nel termine di tempo assegnato dall'ufficio istruttore dell'Ente attuatore e/o dal presidente della Conferenza di servizi; in tal caso, ove ritenuto necessario, puo' essere assegnato al progettista inadempiente un ulteriore termine improrogabile di trenta giorni, trascorso il quale l'Ente e/o il presidente della Conferenza di servizi comunicano l'inadempienza alla presidenza della regione Siciliana per i conseguenti adempimenti connessi alla revoca dell'incarico affidato.
4. Per gli incarichi di progettazione gia' affidati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, la regione Siciliana, sentito l'Ente attuatore, assegnera' un termine perentorio per la presentazione definitiva del progetto trascorso il quale tali incarichi verranno revocati.
5. Ad esclusione degli interventi facenti parte dell'obiettivo c, indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, per l'approvazione dei progetti, l'Ente attuatore indice apposita Conferenza di servizi, da attuare entro quindici giorni dal parere positivo espresso dagli uffici istruttori competenti dell'Ente medesimo.
6. Alla Conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni, gli enti pubblici e/o privati che debbono esprimere il proprio parere sul progetto in esame. E' obbligatoria la presenza del Genio civile, competente per territorio, della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, competente per territorio, nel caso che il progetto in esame riguardi opere vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o vincoli di natura paesaggistica, dell'Assessorato regionale al territorio ed all'ambiente, nel caso che l'opera in esame costituisca variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il parere reso durante la conferenza dal rappresentante dell'amministrazione, ente pubblico e/o privato costituisce di fatto il parere di competenza che deve essere reso ai sensi delle vigenti disposizioni; in particolare, il parere reso dal Genio civile esaurisce gli obblighi derivanti dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e n. 64 del 2 febbraio 1974, cosi' come il parere reso dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali esaurisce gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dalle normative vigenti nel campo della tutela paesaggistico-ambientale. Il parere espresso dall'Assessorato regionale al territorio ed all'ambiente, limitatamente all'opera all'esame della conferenza, costituisce approvazione regionale definitiva alla variante urbanistica.
7. Qualora alla Conferenza di servizi i rappresentanti invitati risultino assenti, o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
8. La Conferenza di servizi delibera a maggioranza semplice. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie per la rielaborazione, integrazione e/o completamento del progetto. In tale caso la Conferenza di servizi assegna un congruo termine al progettista per i conseguenti adempimenti progettuali. Nel caso di motivato dissenso definitivo sul progetto, espresso solo dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali o da un Ente delegato alla tutela paesaggistico-ambientale, l'Ente attuatore ha la facolta' di richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente della giunta regionale Siciliana, che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta, previa deliberazione della giunta regionale stessa.
9. La regione Siciliana, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, regolamenta con proprio atto i casi di ritardo grave da parte dell'Ente attuatore nell'attuazione degli interventi, prevedendo altresi' eventuali procedure sostitutive.
 
Art. 10.
1. Per assicurare la regolarita' dei finanziamenti delle opere incluse nei programmi della citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assessorato del bilancio e delle finanze della regione Siciliana provvede alla automatica reiscrizione nell'esercizio finanziario successivo di tutte le somme, passibili di perenzione, impegnate a favore dei soggetti delegati.
 
Art. 11.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione dei precedenti articoli della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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