Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Chiarimenti relativi a "Dichiarazioni vitivinicole (campagna 2002/2003)"

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla dichiarazione vitivinicola per la campagna 2002/2003. Pertanto, si ritiene di fornire taluni chiarimenti in ordine a specifici quesiti.
In proposito si richiama il decreto ministeriale 16 ottobre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 novembre 2001) e si conferma che la data di presentazione della dichiarazione in questione e' il 10 dicembre 2002 (art. 11, regolamento CE n. 1282/2001).
Si ritiene, altresi', di ricordare che i comuni sono tenuti, entro la data del 20 dicembre, ad inviare le dichiarazioni ricevute:
l'originale all'AGEA;
una copia all'ufficio provinciale competente dell'assessorato regionale all'agricoltura;
una copia all'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.
Al riguardo, al fine di consentire la corretta compilazione dei modelli di cui trattasi, si forniscono i chiarimenti sui principali aspetti evocati.
Nella dichiarazione vitivinicola, nel quadro C della sez. II e degli allegati F1, F2, F3, F4, M1, M2, deve essere sempre indicato il riferimento alla dichiarazione delle superfici vitate (codice identificativo del modello B1).
Qualora i produttori al momento della dichiarazione vitivinicola non siano in possesso del codice identificativo possono omettere l'indicazione dello stesso. Resta inteso che gli altri elementi richiesti (codice fiscale, partita IVA e superficie) devono essere indicati secondo le indicazioni previste nel decreto citato.
Si conferma, inoltre, che la superficie da indicare nella sez. I del quadro C della dichiarazione vitivinicola e' la superficie coltivata dalla quale proviene l'uva raccolta dal conduttore, detta superficie puo' non corrispondere a quella riportata nella dichiarazione delle superfici vitate (modello B1).
I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione vitivinicola in qualita' di conduttori di una superficie vitata dalla quale hanno prodotto uve da dichiarare nella dichiarazione vitivinicola stessa, devono fare riferimento alla dichiarazione delle superfici vitate anche nei seguenti casi:
a) non corrispondenza tra il soggetto che presenta la dichiarazione vitivinicola con quello che ha presentato il modello B1. In tal caso il conduttore del vigneto ove sono prodotte le uve dichiarate e' tenuto a indicare nella propria dichiarazione vitivinicola gli elementi identificativi (codice fiscale, partita IVA, codice dichiarazione delle superfici vitate) del soggetto che ha presentato il modello B1;
b) differenza tra la superficie da indicare nella sez. I del quadro C della dichiarazione vitivinicola rispetto a quella a suo tempo indicata nel modello B1 per variazione della superficie (estirpazioni, reimpianti, nuovi impianti ....). Anche in tal caso il conduttore e' tenuto a dichiarare nella Sez. I del quadro C l'effettiva superficie coltivata dalla quale le uve sono ottenute.
Nel contempo, i soggetti avranno provveduto a compilare i modelli previsti nelle rispettive delibere delle regioni ai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale per la rendicontazione delle modifiche oggettive delle superfici vitate.
Si evidenzia che si tratta di una dichiarazione obbligatoria, la cui mancata o erronea presentazione e' sanzionata dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000.
 
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