Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2002
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, e' stato previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;
Vista la nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1)/Set.Sic. e Prot.Civ del 13 novembre 2002, con la quale sono state, tra l'altro, trasmesse le informative fatte pervenire dall'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso relativamente ai comuni della medesima provincia nei quali, a seguito dei citati eventi sismici, si sono verificati crolli di edifici e conseguente allontanamento degli occupanti;
Considerato che, a seguito dei citati eventi, sussiste l'impossibilita' per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;
Ritenuta la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al comma 1.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate.
4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2002
p. Il Ministro: Molgora
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone