Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 ottobre 2002
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alghero".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visti il decreto ministeriale 19 agosto 1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Alghero" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dalla societa' cooerativa a r.l. "Cantina Santa Maria La Palma di Alghero" intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata ""Alghero novello" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;
Visto il parere favorevole della regione Sardegna sulla sopra citata domanda;
Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed organoletticamente equilibrati;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alghero", in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato comitato;
Decreta:
Articolo unico
"Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata ""Alghero novello" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.".
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
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