Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n. 209
Testo del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 22 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag 3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212: (( a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in societa' non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non residenti la deducibilita' fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a, e' determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; ))

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione e' pari al saggio degli interessi legali. (( 1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non puo' essere interiore al 30 per cento ovvero, per le societa' di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1 gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare e' pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri. ))

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a ((cinque milioni di euro,)) derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' leprocedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile. ((In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita' prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo e' soppresso.))
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni accertamento tributario ((ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,)) relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti ((dal predetto articolo 6,)) con il versamento ((facoltativo)) di una somma pari al ((sei percento)) dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ed e' versata ((in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.)) (( 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,".))



Riferimenti normativi:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca: "Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente".
- Si riporta il testo degli articoli 61, comma 3, 66,
comma 1-bis, 127-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi":
"Art. 61 (Valutazione dei titoli). - 1.-2 (Omissis).
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59,
il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il
valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
dello stesso articolo in misura proporzionalmente
corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato
dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data in
cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per
perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni
della lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
3-bis - 5-bis (Omissis).
Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. (Omissis).
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni
finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61;
tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
1-ter - 5 (Omissis)".
Art. 127-bis (Disposizioni in materia di imprese estere
partecipate). - 1.-5. (Omissis).
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per
cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis,
102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta
cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'art. 15, le imposte pagate all'estero a titolo
definitivo.
7. - 8. (Omissis)".
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 3,
comma 2, e dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul
reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b),
c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).":
"Art. 1. - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato
dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per
cento per la parte corrispondente alla remunerazione
ordinaria della variazione in aumento del capitale
investito rispetto a quello esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata
del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento
per i periodi d'imposta successivi. La presente
disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 25
del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di
imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione
in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.
2. - 5. (Omissis).
Art. 3. - 1. (Omissis).
2. La variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4,
e' ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro
effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in
corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti
controllati, o sottoposti al controllo del medesimo
controllante, ovvero divenuti tali a seguito del
conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del
rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.
3. (Omissis).
Art. 6. - 1. Per le societa' i cui titoli di
partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei
mercati regolamentati dei Paesi aderenti all'Unione
europea, per i primi tre periodi di imposta successivi a
quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1
dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alle societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi
alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio
netto superiore a 500 miliardi di lire, cosi' come
risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello
di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.
2. Alle disposizioni del presente decreto si applicano
le previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Ai fini del citato art. 37-bis si considerano
indebiti i comportamenti tesi a moltiplicare la base di
calcolo del beneficio di cui all'art. 1 a fronte della
medesima immissione di nuovo capitale investito.".
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421":
"Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le
forme pensionistiche individuali sono attuate anche
mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad
operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in
regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che
garantiscano le prestazioni di cui all'art. 9-bis, comma 4,
secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta'
di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione
avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura
fissa all'atto della conclusione del contratto, puo' essere
successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al
comma 1 devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla commissione di cui all'art. 16, prima
della loro applicazione.".
- L'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
recante "Modificazioni del trattamento tributario delle
indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita",
recita:
"Art. 6. - Sui capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli
corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le
imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a
titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per
cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra
l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi
riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo
al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci
anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.
Resta ferma la disposizione dell'art. 10, primo comma,
lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni.
Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute
di cui al precedente comma alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici
giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
state operate e devono presentare annualmente, entro il 30
aprile, la dichiarazione di cui all'art. 7, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando
l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle
ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state
commisurate.".
- Il testo degli articoli 26-ter e 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi" e' il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'art. 41,
comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 927, l'impresa di
assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera
g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da
soggetti non residenti si applicano le disposizioni
dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi.".
Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.".
- La legge 23 marzo 1997, n. 77, reca: "Disposizioni in
materia di riscossione delle imposte sui redditi.".
- Il testo dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n.
476, recante "Norma in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Universita'", e' il seguente:
"Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del
dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il
rilancio dell'economia", come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. (Comma soppresso).
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.".
- L'art. 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.
358, recante "Riordino delle imposte sui redditi
applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di
aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni",
recita:
"Art. 6 (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni
di fusione o scissione di societa). - 1. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei
disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da
operazioni di fusione o scissione di societa' si
considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati
all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento
di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si
considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1,
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli utili derivanti
dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. I maggiori valori iscritti per effetto
dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni
o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza
l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza
dell'importo complessivo netto:
a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali
minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102,
concernente le modalita' di applicazione della imposta
sostitutiva, nonche' ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o che sono
state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del
presente decreto;
b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai
relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione
delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il
reddito di un'impresa residente;
c) delle svalutazioni nonche' delle rivalutazioni
delle azioni o quote che hanno concorso a formare il
reddito di un'impresa residente o che per disposizione di
legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di
successivo realizzo.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la societa'
incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti
positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote
annullate, realizzate dalla societa' stessa e dai
precedenti possessori.
4. I soggetti che intendono avvalersi delle
disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne
l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la
scissione. Restano ferme, in caso contrario, le
disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di
societa' attualmente vigenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",
come modificato del decreto qui pubblicato:
"Art. 8 (Agevolazioni per gli investimenti nelle aree
svantaggiate). - 1. Alle imprese che operano nei settori
delle attivita' estrattive e manifatturiere dei servizi,
del turismo del commercio, delle costruzioni della
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della
trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni, che, fino
alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla
Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il
periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma
di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a
870 milioni di curo per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini
dell'individuazione dei predetti settori, salvo per il
settore della pesca e dell'acquacoltura si rinvia alla
disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'art.
1, comma 2; del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni; dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste
dal citato art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il
credito compete entro la misura dell'85 per cento delle
intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Il
credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di
Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano
ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di
imposta.".



 
Art. 2.
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni
1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale. ((In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato":
"Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).
- 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1
ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono
esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura
di L. 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30
settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre
2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25
anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attivita' di
lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
siano portatori di handicap individuati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali
anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
comunque assegnata, il credito d'imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonche' dai
successivi decreti legislativi attuativi di direttive
comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni
del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro
per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono
revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero
delle minori imposte versate o del maggiore credito
riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti
delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
10. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23
dicembre 1998. n. 448, e successive modificazioni, restano
in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i
datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unita' produttive ubicate nei territori
individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle
regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito
d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a
L. 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la
disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purche' non venga superato il limite massimo
di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative sono
equiparati ai lavoratori dipendenti.".



 
Art. 3.
Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1
ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7,
comma 5-bis";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1
ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
5-bis";
c) nel comma 4 dell'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione
fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle
disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446".
(( 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle
regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di
quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle
regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, ((di cui al)) decreto legislativo
25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo
le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le
seguenti: ", anche relative ai parametri utili per
garantire la competenza economica di eventuali versamenti
in acconto,".
(( 2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas
metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche
se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate
merci provenienti da altri stabilimenti purche' di societa'
controllate o di societa' collegate con quella titolare
della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, nonche' sul gas metano utilizzato per operazioni
connesse con l'attivita' industriale".
2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la
realizzazione delle iniziative di sviluppo delle
infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalita',
e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno
2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del presente decreto, per il completamento
delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano
registrato una percentuale di attuazione superiore al
settanta per cento, al netto di eventuali protocolli
aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche' la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la
realizzazione di programmi di dotazione intrastrutturale
diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma
2-ter, in relazione agli interventi correlati alle
finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.
2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la
disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i
contributi erogati a norma di legge concorrono alla
determinazione della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli
correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione,
si applica anche ai contributi per i quali sia prevista
l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, sempreche' l'esclusione dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non sia
prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi
ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
2-sexies. All'articolo 128, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003
e' altresi' data attuazione al provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n.
388 del 2002".))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 4, 6,
comma 3 e 7, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, recante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di
gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di
giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla
pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita'
speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di
beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul
funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei
tributi e su contributi ad enti ed associazioni", cosi'
come convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e come
modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 5
(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori). - 1. - 3. (Omissis).
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
5. (Omissis).".
Art. 6 (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli
lubrificanti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 7, comma 5-bis.
Art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e
di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis e'
istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento
ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi
dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante
rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti e
mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a
specifica, nonche' di potenziare l'attivita' di controllo
sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti
riciclabili e di incrementare le misure compensative
destinate a favorire la riduzione delle emissioni
inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni.
2. - 11. (Omissis).".
- Si riporta il testo dall'art. 3, comma 4, come
modificato dal decreto qui pubblicato e 26 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative":
"Art. 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1.
- 3. (Omissis).
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto;
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le
immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di
dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e'
ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui
al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento
piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente.
In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6
per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento
avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono,
inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso
stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.
Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita
l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino
all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti
d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei
termini previsti per i diritti di confine, fermo restando
che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di
tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti
sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con
lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti
nazionali e comunitari.".
"Art.26 (Disposizioni particolari per il gas metano). -
1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29
00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi
civili e per usi industriali [1].
2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche
le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano
puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento,
in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in
misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si
applica sul contenuto di metano, fermo restando
l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i
presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con
altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta',
l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas
metano originari, secondo le percentuali sopraindicate,
impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto
nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti,
con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
3. Non e' sottoposto ad accisa il metano biologico
destinato agli usi propri dello stesso produttore.
4. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste
dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il
prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si
avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di
prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli
esercenti i distributori stradali di gas metano per
autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di
distribuzione, impianti di compressione per il riempimento
di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti
obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di
raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di
produzione combinata di energia elettrica e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) l'impianto utilizzato per le operazioni di
liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
rigassificazione di GNL;
b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas
naturale di proprieta' o gestito da un'impresa di gas
naturale; l'insieme di piu' concessioni di stoccaggio
relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e
facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche
ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di trattamento ed il terminale
costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di
distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione.
6. Per il gas metano confezionato in bombole o in
qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi
terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta
dall'importatore o dall'acquirente.
7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono
prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa
dovuta per il quantitativo massimo di metano
presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a
tassazione in un mese.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla
base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi
necessari per la determinazione del debito d'imposta, che
devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il
mese di febbraio dell'anno successivo quello cui si
riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,
calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il
versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese
di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono
detratte dal successivo versamento di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
e contabili disponibili.
8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che
cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale
anche quando non sorge il debito di imposta.

Nota 1. - Devono considerarsi compresi negli usi civili
anche gli impieghi del gas metano nei locali delle imprese
industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli
stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene
svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua
calda, di altri vettori termici e/o di calore non
utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la
cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi
negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel
settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli
impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art.
11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole. Si considerano
altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non
e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano
utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita'
ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza
dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli
indigenti. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per
la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati
negli impianti centralizzati per usi industriali.
L'agevolazione dell'aliquota ridona dell'accisa sul gas
metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche
se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate
merci provenienti da altri stabilimenti purche' di societa'
controllate o di societa' collegate con quella titolare
della concessione ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, nonche' sul gas metano utilizzato per operazioni
connesse con l'attivita' industriale.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legge 20 marzo 2002, n. 36, recante "Disposizioni urgenti
per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di
autotrasporto", cosi' come convertito dalla legge 17 maggio
2002, n. 96:
"2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua i soggetti di cui al comma 1 entro il
30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario
di attivita', anche con il supporto del comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine,
utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi
nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli
elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le
somme di cui all'art. 1, comma 1, e che ancora esistono
alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che
ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo
della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione
le imprese che abbiano provveduto alla cessazione
definitiva dell'attivita', oltre che alla cancellazione
dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data
del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese
acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attivita' in
conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il
20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data,
abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito
l'attivita', fermo restando l'obbligo di pagamento a carico
delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di
competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le
modalita' tecniche, anche informatiche, necessarie per le
attivita' di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il
medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' per
il pagamento di cui al comma 6.".
- Il testo dell'art. 52, comma 59, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",
e' il seguente:
"59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento
ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da
definire d'intesa con le regioni interessate individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
23 agosto 1988, n. 400. recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legisiativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
- L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'lrpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali",
recita:
"3. Ai fini della determinazione della base imponibile
di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle
indicate in detti articoli, se correlati a componenti
positivi e negativi del valore della produzione di periodi
d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le
plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali
non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda,
nonche' i contributi erogati a norma di legge con
esclusione di quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione.".
- Si riporta il testo degli articoli 128, comma 6, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e 145, comma 62,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato":
"Art. 128 (Disposizioni in materia di credito agrario).
1.-5. (Omissis).
6. Entro il 31 marzo 2003 il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con
proprio decreto le norme di attuazione del presente
articolo.
Art. 145 (Altri interventi). - 1.-61. (Omissis).
62. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge
13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio
per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato
art. 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale
media dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con proprio decreto, alle opportune
integrazioni del decreto 22 settembre 1998, del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre
1998, recante classificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari.
63.-99. (Omissis).".



 
Art. 4. Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di
proroga di termini
1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";
0b) all'articolo 20, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";
0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2"; ))

a) nell'art. 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre 2004";
b) l'art. 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - 1. In deroga all'art. 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'art. 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002". (( 2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) e' abrogata.
2-quater. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.
2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o piu' funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresi' demandate le funzioni gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facolta' previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.
2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facolta' previste dai commi 2-octies e 2-nonies.
2-undecies. All'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessio-nario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato". ))

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: (( "16 dicembre 2002". )) (( 3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicita' delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinche' gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica", cosi' come
convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione).
1. I concessionari della riscossione, entro il
30 dicembre di ogni anno, versano il 23,5 per cento delle
somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle
disposizioni attuative della delega legislativa prevista
dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanato annualmento, sono stabilite la
ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di
quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi
di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti
territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni
altra disposizione attuativa del presente articolo.
3. - 4. (Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 20, 57, comma 1,
59, nonche' la rubrica del Capo secondo del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337",
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e
reiscrizione nei ruoli).
1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze
per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato
dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito
dell'attivita' di controllo sulla comunicazione di
inesigibilita', ritiene che non siano state rispettate le
disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis)
ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei
successivi trenta giorni puo' produrre osservazioni.
Decorso tale termine il discarico e' ammesso o rifiutato
con un provvedimento a carattere definitivo.
2. Se il concessionario non ha rispettato le
disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), si
procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si e'
verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario
e' tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
dalla notifica del relativo provvedimento, la somma,
maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine
ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un
quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita'
delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate
dall'ente creditore.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo'
definire la controversia con il pagamento di meta'
dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero,
se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere
nello stesso termine alla Corte dei conti.
5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio,
qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o
patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, puo'
reiscrivere a ruolo le somme gia' discaricate, purche' non
sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con
decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva,
sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione,
sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze
operative.
6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel
rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina
i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono
alla reiscrizione delle quote discaricate.".
Art. 57 (Titolarita' dei rapporti concessori).
1. Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art. 12,
comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta
affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data
del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o
di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza
e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato
al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo
art. 12, commi 1 e 2; tali soggetti sono tenuti, a pena di
decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale
sociale alla misura prevista nell'art. 2, comma 2, e il
loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma
6 dello stesso art. 2.
2. - 4. (Omissis).".
Art. 59 (Procedure in corso).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e
61, le domande di rimborso o di discarico per
inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data
di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui
all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal
concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato
domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti
del debitore, previo accesso al sistema informativo del
Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18,
comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il
concessionario e' autorizzato a presentare documentata
domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle
ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il
visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il
concessionario procede in conformita' alle disposizioni del
presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla
presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o
della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha
diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali
somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso sono restituite ai
concessionari:
a) per i ruoli erariali, nei limiti degli
stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e
nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base
di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del
30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base
delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999
sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera
b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con
decreto del Ministero delle finanze;
d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2,
lettera c), deve essere presentata entro il 1 ottobre 2004;
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono
trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il
decreto di cui alla lettera c);
4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino
al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'art. 19,
comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre
2004.".
"Capo II "Principi generali dei diritti e degli
obblighi del concessionario .".
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 3-quater, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472:
"3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte
in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito
di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli
anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e
negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, sono ridotte della meta' per i contribuenti che
aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi
dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime,
contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione
entro il secondo mese successivo a quello di consegna del
ruolo.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1 e 4-bis
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante
"Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari", come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 4 (Soggetti incaricati della riscossione).
1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del
servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di
credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8
del regolamento concernente l'istituzione del conto
fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
Ministro delle finanze. Per i compensi alle aziende di
credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del
citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai
concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art.
61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2 - 5 (Omissis).".
Art 4-bis (Remunerazione dle servizio).
1. (comma abrogato).
2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002
sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario
governativo del servizio nazionale della riscossione, a
valere sugli stanziamenti della pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale
differenza tra la meta' della media delle remunerazioni
erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 61, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate
in applicazione dell'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalita' di
erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di
rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. (comma abrogato).
4. (comma abrogato)".
- L'art. 77 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante "Misure in materia fiscale", come modificato dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 77 (Modifica del sistema di remunerazione
spettante ai concessionari). - 1. Al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'art. 4, concernente i soggetti incaricati
della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo
periodo le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2002 ;
b) (aggiunge l'art. 4-bis al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237);
c) l'art. 5, concernente la riscossione tramite
ruolo, e' abrogato;
d) (lettera abrogata)".
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante
"Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337", come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 24 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti
previdenziali) - 1. - 4. (Omissis).
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo'
proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. - 8. (Omissis).".
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, recante "Interventi urgenti in materia tributaria,
di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate", come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3. (Potenziamento dell'attivita' di riscossione
dei tributi e sistema di remunerazione del servizio
nazionale della riscossione).
1. (Sostituisce l'art. 87, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al
comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato
fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del
ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al
passivo della procedura.".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' sui nuovi beni la cui esistenza
e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.2) (Aggiunge la lettera d-bis) al comma 2 dell'art.
19, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono
inserite le seguenti: "nell'attivita' di notifica della
cartella di pagamento e";
2) (Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
b) all'art. 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono
inserite le seguenti: ", d-bis)";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto
dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle
spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente
creditore.";
c) (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 57, decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112).
3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio
dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione
dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui
gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di
accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle
attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della
procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o
questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla
transazione si procede con atto approvato dal direttore
dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della
Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti
altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono
rilasciati con esito favorevole decorsi quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non
pronunciati espressamente nel termine predetto. La
transazione puo' comportare la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, commi l e
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
puo' essere consentito, in deroga a quanto previsto
dall'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con
provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei
concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli
emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
si compone:
a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni,
rispettivamente a Euro 370 milioni ed a Euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio,
di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001,
sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il
31 luglio di ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4
e' ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento,
tra i concessionari e i commissari governativi secondo la
percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della
clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra
tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i
quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui
al comma 4, ai concessionari e commissari governativi e'
fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione
delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali,
rispetto ai livelli della corrispondente riscossione
conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non
inferiore a Euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a Euro
1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al
comma 5, l'incremento complessivo della riscossione e'
suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno
2002, determinazione di uguali quote di incremento delle
percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel
2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i
soli concessionari e commissari governativi le cui
attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001,
inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi
questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto
del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo
proprio dei concessionari e dei commissari governativi le
cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno
2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, e'
costituito dal mantenimento di un identico valore
percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno
2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di
incremento di cui alla lettera a), per le concessioni
situate al di sopra della mediana siano pari alla meta' di
quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa
mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i
concessionari e i commissari governativi anticipano
comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli
importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma
6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a
Euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura
pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato
e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso
al 13 dicembre 2002. Il cinquanta per cento della quota di
obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e
commissari governativi e' comunque computato in aumento
delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la
restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni
2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi
effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino
ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti
dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione
delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione
dell'aggio.
7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la
quota corrispondente alla differenza tra il valore
dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo
effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere
imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato
civilistico e fiscale dell'esercizio 2002.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato
del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate
rispetto agli obiettivi ed e' ridotto, per il mancato
conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle
misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in
misura percentuale pari a quella di scostamento
dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che
non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza
le anticipazioni previste dal comma 7 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso,
si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55
del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole:
"Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre 2003";
b) nell'art. 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio
2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
11. All'art. 77, comma 1, lettera d), della legge
21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
12. Sono abrogati il comma 5, dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto
dall'art. 15, l'art. 16-quinquies del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da
uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio
di cui all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori
accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per
635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di
euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i
professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre
2000, n. 301 del Ministro delle finanze il diritto
potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di
provenienza, con automatico riconoscimento alla presa
d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio
prestato presso la Scuola, la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e
2004, realizza un programma straordinario di
qualificazione, riqualificazione e formazione del personale
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie
fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri
processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato
potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale e di
contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di
cui all'unita' previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali
di funzionamento", capitolo n. 3542, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unita'
previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.
13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 30, comma 1, primo periodo, le parole:
"dall'art. 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo
IV";
b) all'art. 55, comma 1, le parole: "dall'art. 47"
sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";
c) all'art. 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve"
fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art.
12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione
resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo
di commissari governativi".
13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario
relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio
decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla
legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione
dell'art. 10, n. 26), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita
nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione.
Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di
somme gia' versate.
13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a
disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 luglio 1994, n. 460.".
Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", e'
il seguente:
"Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di
tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di' tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.".
Si riporta l'art. 11 del regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato.":
"Art. 11 - Il segretario comunale, o un suo delegato,
assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene
il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di
vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo
delegato e del banditore.
Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito
con le norme e nella misura che saranno stabilite nel
regolamento.
La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa
al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro
pagamento del prezzo offerto.
Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le
offerte siano inferiori alla stima, si procedera' a nuovo
incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale
gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente,
ancorche' l'offerta sia inferiore alla stima.
Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione
che ne e' fatta al pubblico dal banditore, d'ordine
dell'ufficiale incaricato della vendita.
L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi
deliberatario.
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per
somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima;
quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore
come danaro per il solo valore intrinseco.".
- Si riportano gli articoli 18, 21 e 42 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337":
"Art. 18 (Accesso dei concessionari agli uffici
pubblici). - 1. Ai soli fini della riscossione mediante
ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere agli
uffici pubblici, anche in via telematica, con facolta' di
prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti
i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati,
nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi'
autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili
presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e
presso i sistemi informativi degli altri soggetti
creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto
opponibili in base a disposizioni di legge o di
regolamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito il
garante per la protezione dei dati personali, sono
stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio
delle facolta' indicate nei commi le 2 e le cautele a
tutela della riservatezza dei debitori.
Art. 21 (Attivita' di recupero crediti). - 1. I
concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero
crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche
tenendone separata contabilita'.
2. Tale attivita' e' svolta attraverso strutture ed
uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale
della riscossione.
3. Gli ufficiali della riscossione non possono in
nessun caso svolgere le attivita' di recupero crediti od
esserne coinvolti.
4. L'attivita' di recupero crediti non puo' essere
esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei
confronti dei quali sono state avviate procedure di
riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve
intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si
tratti di persone fisiche, e alle societa' controllate e
collegate di cui all'art. 2359 codice civile, ove si tratti
persone giuridiche.
Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Gli
ufficiali della riscossione sono nominati dal
concessionario fra le persone la cui idoneita' allo
svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le
modalita' previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e
dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui
all'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto
dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi
competenti al procedimento e stabilite le regole di
svolgimento degli esami di abilitazione.
2. La nomina puo' essere revocata dal concessionario in
ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla
competente direzione regionale delle entrate e consegna
l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle
sue funzioni, e' tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto.
3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati
all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della
provincia nella quale e' compreso il comune in cui ha la
sede principale il concessionario, che appone il proprio
visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le
condizioni ostative di cui all'art. 11 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere
revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione
dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.
4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle
funzioni e' comunicata alla competente direzione regionale
delle entrate.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' riportato nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante "Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dall'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art.
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del
presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e
degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
per gli importi individuati con il regolamento previsto
nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con
riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1
gennaio 1999.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo
vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali
ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di
mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione
degli uffici delle entrate la sospensione prevista
dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si
applica se il concessionario e' una banca che procede
all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di
crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli
uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati
dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2001.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data
precedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e
2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia
delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
procedure di espropriazione promosse a norma del titolo Il
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono
svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e
cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della
previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
a partire dalla data della sua entrata in vigore.
10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore
procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi
esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a
condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, per la presentazione, da parte del concessionario,
delle domande di rimborso o di discarico delle quote
iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario
le somme dallo stesso anticipate in adempimento
dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e
10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio
dello Stato."
Il testo degli articoli 3, commi 7 e 10, 5, e 7 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato", come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di beni di impresa). -
1.-6. (Omissis).
7. Le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 13
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche
alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni
effettuate entro il 30 novembre 2002. In tale caso, tutti i
soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono
essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre
2001.
8.-9. (Omissis).
10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del
presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2002 e la
restante parte in quote di pari importo entro il
16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui
al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11.-13. (Omissis).
Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).
- 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data della frazione del patrimonio netto della
societa', associazione o ente, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo art. 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata,
con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da l a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'art. 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio
2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo
valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.
Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo
o valore di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce
valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale.".



 
Art. 5.
Disposizioni in materia di imposta di bollo
1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante
l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le
seguenti: ", nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia";
b) dopo la nota 3 e' aggiunta la seguente: "4. Non sono
soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca
d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.".
(( 1-bis). L'articolo 11 della tariffa recante
l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio
2002.))

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca
d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002
anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e' versata entro la fine del mese
successivo a tale data.
(( 2-bis). All'articolo 3, comma 13, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le
parole: "prevedendo diverse misure per societa' di
capitali, societa' di persone ed imprese individuali".))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992: Articolo della tariffa = 10 Indicazione degli atti soggetti ad imposta = 2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia: per ogni mille lire ad anno Imposte dovute (lire) Fisse = -- Imposte dovute (lire) Proporzionali = 4
Modo di pagamento.
1. Versamento all'ufficio del registro.
Note.
1. L'imposta comprende quella di emissione e di
quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla
media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle
fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si
riferisce l'applicazione dell'imposta.
2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato
entro il secondo mese successivo a quello di ciascun
trimestre solare.
3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di
credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette
all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui
si riferiscono.
4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari
emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
dello Stato.
- Il testo dell'art. 3, comma 13, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"13. Al comma 2 dell'art. 31 della legge 24 novembre
2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle
domande, le denunce e gli atti che le accompagnano,
presentate all'ufficio del registro delle imprese per via
telematica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge
24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti prevedendo
diverse misure per societa' di capitali, societa' di
persone ed imprese individuali.".



 
Art. 5-bis Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi
garantiti (( 1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1 febbraio 2003.))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante
"Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni", cosi' come convertito dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16:
"1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il
diritto di recesso del concessionario, delle condizioni
economiche, e delle relative garanzie, previste dalle
convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
in particolare, del principio della riduzione equitativa
della misura vigente del corrispettivo minimo garantito
nonche' della previsione di un incremento di tale misura
ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di
raccolta delle scommesse.".



 
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in ((270 milioni di euro per l'anno 2002, 605 milioni di euro per l'anno 2003, 33 milioni di euro per l'anno 2004 e 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,)) si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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