Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 22 ottobre 2002
Proroga dei termini per la valutazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma l lettera a), b) ed e) dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Vista l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la circolare 28 marzo 2002, n. 603072 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002) con la quale sono state fissate le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, a seguito della delibera adottata dalla V Commissione CIPE in data 26 marzo 2002;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, 171, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, ed in particolare l'art. 6, comma 4, relativo al termine per la redazione della graduatoria finale;
Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2002, che ha prorogato il termine di presentazione delle domande al 15 giugno 2002;
Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero delle domande pervenute e della complessita' delle proposte da esaminare e valutare, di dover prevedere un periodo congruo per la conclusione del procedimento e la redazione della graduatoria finale e pertanto di prorogare al 30 novembre il termine stabilito dall'art. 6 del decreto 19 aprile 2001, n. 171;
Decreta:
Art. 1.

Per l'anno 2002 il termine per la redazione della graduatoria finale delle iniziative finanziabili, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n. 212, fissato dal decreto 19 aprile 2001, n. 171 al 31 ottobre, e' prorogato al 30 novembre.
 
Art. 2.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2002
Il Ministro: Marzano
 
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