Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 1 ottobre 2002
Procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 e all'art. 18-bis, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto n. 124/1993"), con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e' stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito "Covip"), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico;
Visti, in particolare, i commi 4 e 5 dell'art. 18-bis del decreto n. 124/1993, i quali prevedono la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni (pari a Euro 2.582,30) a lire 30 milioni (pari a Euro 15.493,70) a carico dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei responsabili dei fondi pensione che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della Covip, ovvero non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative;
Visto il comma 5-bis del citato art. 18-bis del decreto n. 124/1993, che, relativamente alle sanzioni amministrative previste dallo stesso articolo, richiama la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "testo unico bancario"), fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Covip e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed esclude l'applicazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "legge n. 689/1981"), riguardante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria;
Visto l'art. 145 del testo unico bancario, cosi' come modificato dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che definisce la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del decreto medesimo;
Viste le disposizioni della legge n. 689/1981, recante "Modifiche al sistema penale", che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinate dall'art. 145 del testo unico bancario;
Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 15 del decreto n. 124/1993, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Covip, siano sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravita', dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili dei fondi che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Covip;
b) forniscono alla Covip informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4-quinquies e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilita' nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative;
Considerato che i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18-bis e di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto n. 124/1993 rispondono all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attivita' dei fondi pensione sia ispirata a principi di prudenza, di correttezza e di trasparenza dei comportamenti;
Delibera:
E' approvato il seguente testo di disposizioni.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino della Commissione.
Roma, 1 ottobre 2002
Il presidente: Francario
 
Procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 e all'art. 18-bis, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993

Art. 1.
Contestazione delle irregolarita'
1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Covip, nei confronti dei soggetti responsabili, delle irregolarita' riscontrate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ai sensi dell'art. 15, comma 3 e 18-bis, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993. Entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, la Covip provvede alla contestazione nei confronti dei soggetti cui le infrazioni risultano addebitabili.
2. Il termine decorre dal momento in cui la Covip riscontra la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione. Per le irregolarita' riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre dalla conclusione degli accertamenti ispettivi.
3. La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria, contiene:
a) la descrizione dell'irregolarita';
b) il richiamo delle disposizioni violate e delle relative nonne sanzionatorie;
c) l'invito al destinatario a far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di trenta giorni, salvo un piu' ampio termine espressamente indicato nella lettera di contestazione;
d) l'indicazione del responsabile del procedimento.
4. La lettera di contestazione viene notificata con le modalita' previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981. A tal fine, i fondi pensione forniscono tempestivamente alla Covip, su richiesta della medesima, il recapito dei soggetti destinatari delle contestazioni.
5. La sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 18-bis, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993 ha carattere personale; conseguentemente, in base all'art. 7 della legge n. 689/1981, che dispone l'intrasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso dei soggetti interessati.

Art. 2.
Presentazione delle controdeduzioni
1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Le controdeduzioni devono pervenire alla Covip entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione, salvo un piu' ampio termine indicato o concesso su richiesta dell'interessato.
2. Gli scritti difensivi possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi.
3. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

Art. 3.
Valutazione delle controdeduzioni
1. La Covip valuta le controdeduzioni presentate dai soggetti interessati, tenuto anche conto del complesso delle informazioni raccolte.
2. Nelle ipotesi in cui le controdeduzioni presentate siano ritenute idonee a giustificare i fatti contestati, la Covip comunica all'interessato l'accoglimento. In caso contrario, la Covip propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel termine di centottanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o dei provvedimenti di sospensione o decadenza.
3. L'entita' della sanzione pecuniaria di cui all'art. 18-bis, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993 viene proposta avendo riguardo ai criteri stabiliti dalla legge n. 689/1981.

Art. 4. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
successivi adempimenti
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sulla base della proposta della Covip, provvede ad applicare le sanzioni pecuniarie ovvero i provvedimenti di sospensione o decadenza.
2. Il decreto di applicazione delle sanzioni e' pubblicato, per estratto, sul Bollettino della Covip.
3. L'opposizione al decreto non sospende il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 18-bis, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, della sanzione.
 
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